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Diritto: cosa possono e non possono fare i datori di lavoro con le analisi genetiche
Un’azienda può pagare un’analisi genetica volontaria per i propri dipendenti – ma non può esigerla, né può riceverne o utilizzarne i risultati. In Germania le regole sono fissate dai §§ da 19 a 22 della GenDG; in Austria dal § 67 GTG, che si estende espressamente anche agli incaricati e ai collaboratori del datore di lavoro; in Svizzera dagli artt. da 37 a 40 GUMG. In tutti e tre i paesi le violazioni possono essere sanzionate. Per questo da Novogenia vale la regola: il datore di lavoro riceve la fattura, non il risultato – e nemmeno report aggregati.
Un firewall tra geni e lavoro
Il legislatore tedesco ha scelto per i datori di lavoro una parola straordinariamente chiara: non possono nemmeno ricevere i risultati degli esami genetici dei propri dipendenti (§ 19 GenDG). Non solo “non esigere”, non solo “non utilizzare” – è vietato già il semplice accettarli. E questo vale sia prima sia dopo l’inizio del rapporto di lavoro.
Immagina un firewall. Da una parte ci sono i geni dei dipendenti; dall’altra contratti di lavoro, promozioni e licenziamenti. Un programma di salute non deve mai aprire una breccia in quel muro, nemmeno attraverso una porticina. Proprio per questo un programma funziona solo con un principio: l’azienda paga, il dipendente riceve il risultato.
La panoramica delle leggi in Germania, Austria e Svizzera la trovi in Programmi di salute aziendale con analisi genetiche. Qui scendiamo di un livello: chi è esattamente protetto, chi è vincolato oltre al datore di lavoro, quali sanzioni si applicano – e come risolvere le zone grigie della vita lavorativa quotidiana.
Margini d’azione e limiti invalicabili in sintesi
| Domanda | Germania | Austria | Svizzera |
|---|---|---|---|
| Il datore di lavoro può esigere analisi genetiche? | No (§ 19, n. 1, GenDG) | No, né sostanze corporee (§ 67, comma 1, GTG) | No (art. 37 GUMG) |
| Il datore di lavoro può accettare o utilizzare i risultati? | No, né riceverli né utilizzarli (§ 19, n. 2) | No, né rilevarli, né accettarli, né utilizzarli in altro modo (§ 67, comma 1) | Né chiederli né utilizzarli (art. 37) |
| Chi altro è vincolato? | In caso di lavoro interinale, anche l’impresa utilizzatrice (§ 3, n. 13) | Gli incaricati e i collaboratori del datore di lavoro (§ 67, comma 1) | I medici incaricati dal datore di lavoro (art. 39) |
| Genetica nella medicina del lavoro? | Vietata negli accertamenti di medicina del lavoro, con eccezioni ristrette (§ 20) | Si applica il divieto del § 67 | Solo caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro; il datore di lavoro apprende solo se la persona è idonea (artt. 38–40) |
| Sanzione | Pena detentiva fino a un anno o pena pecuniaria per l’utilizzo dei risultati (§ 25, comma 1, n. 5) | Sanzione pecuniaria fino a 36.300 euro (§ 109, comma 1, n. 1) | Per le violazioni intenzionali, pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria (art. 56 cpv. 1 lett. e) |
Manca volutamente una riga: un’eccezione per i risultati che arrivano all’azienda “solo in forma anonima” o “solo in forma aggregata”. Da Novogenia il datore di lavoro non riceve nemmeno report aggregati. Perché è una scelta saggia lo spiega Protezione dei dati e riservatezza dei risultati.
Germania: chi è protetto – e fin dove arriva la protezione
La legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica espressamente alla vita lavorativa (§ 2, comma 1, GenDG). Tre dettagli rendono la protezione più ampia di quanto molti pensino:
- Un’ampia cerchia di persone protette: tra i “dipendenti” rientrano non solo i lavoratori ordinari, ma anche tirocinanti e apprendisti, persone assimilabili ai lavoratori dipendenti, candidati e persone il cui rapporto di lavoro è cessato (§ 3, n. 12, GenDG). In caso di lavoro interinale, anche l’impresa utilizzatrice è considerata datore di lavoro (§ 3, n. 13).
- Un’ampia definizione di “analisi genetica”: comprende qualsiasi analisi volta a determinare caratteristiche genetiche (§ 3, n. 2) – il che descrive anche il lavoro di laboratorio alla base di un’analisi lifestyle. Tratta quindi ogni analisi genetica sul lavoro come se si applicasse il § 19.
- “Ricevere” include anche ciò che è volontario: se una dipendente porta il proprio report di sua iniziativa, le risorse umane comunque non lo accettano, non lo archiviano e non lo tirano in ballo in nessun colloquio di valutazione.
A questo si aggiunge il divieto di discriminazione: nessuno può essere trattato in modo meno favorevole a causa delle proprie caratteristiche genetiche – anche per aver rifiutato un esame o per non averne comunicato i risultati (§ 21, comma 1, GenDG). Per risarcimento, indennizzo e onere della prova si applicano per analogia le regole della legge generale sulla parità di trattamento (§ 21, comma 2, GenDG in combinato disposto con il § 15 e il § 22 AGG). Se un dipendente dimostra fatti che fanno presumere una discriminazione, spetta all’azienda provare che non c’è stata. Le regole si applicano per analogia ai funzionari e ai giudici federali e ai militari (§ 22 GenDG).
Un datore di lavoro che utilizza risultati in violazione del § 19, n. 2, rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (§ 25, comma 1, n. 5, GenDG); il reato è perseguibile a querela. Il § 20 GenDG vieta gli esami genetici nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro – cosa significa per il medico aziendale lo spiega Il ruolo del medico del lavoro.
Austria: il divieto si estende anche agli ausiliari del datore di lavoro
Il § 67, comma 1, della legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) si rivolge non solo ai datori di lavoro, ma espressamente anche ai loro incaricati e collaboratori. Per un programma questo significa che risorse umane, responsabili, un’agenzia esterna per la salute aziendale o un consulente che agisce per conto dell’azienda – nessuno di loro può rilevare, esigere, accettare o utilizzare in altro modo i risultati.
Ne derivano tre regole pratiche:
- Nessun campione tramite ausiliari: il divieto riguarda anche l’esigere o l’accettare sostanze corporee. I campioni di saliva non passano quindi né dalle risorse umane né da un’agenzia che lavora per l’azienda, ma vanno direttamente al laboratorio.
- Nessun accesso ai report per i fornitori di servizi: chi gestisce il programma per l’azienda non vede i report. Nei programmi per i datori di lavoro, Novogenia invia il report solo al dipendente.
- Nessuna statistica basata sui geni: “utilizzare in altro modo” è formulato in senso ampio. Non pianificare quindi nemmeno report aggregati dei risultati genetici per l’azienda.
Se una pura analisi lifestyle rientri nella definizione di analisi genetica del § 4, n. 23, GTG non trova una risposta chiara nel testo della legge. Il nostro consiglio è lo stesso della guida alla longevity: pianifica ogni programma come se il § 67 fosse applicabile. Una violazione costituisce un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria fino a 36.300 euro (§ 109, comma 1, n. 1, GTG).
Svizzera: il diritto del lavoro incontra il diritto sugli esami genetici
La Svizzera disciplina gli esami genetici nell’ambito del rapporto di lavoro in un capitolo dedicato della legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; versione italiana ufficiale: LEGU). Il principio è all’art. 37: i datori di lavoro non possono né esigere esami genetici al di fuori dell’ambito medico, né chiedere dati genetici irrilevanti dal punto di vista medico, né utilizzare tali dati. Poi le regole diventano più specifiche:
- Solo ciò che conta per il lavoro (art. 38): gli esami genetici prescritti in relazione al rapporto di lavoro possono chiarire solo caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro. La persona interessata viene a conoscenza del risultato; il medico può comunicare al datore di lavoro soltanto se la persona entra in considerazione per l’attività prevista.
- Nessun esame presintomatico (artt. 39 e 40): né il datore di lavoro né un medico da lui incaricato possono esigere esami sulle predisposizioni a malattie o chiedere dati di precedenti esami di questo tipo – con una ristretta eccezione per prevenire malattie professionali e infortuni.
- Solo i dati necessari (art. 328b del Codice delle obbligazioni, OR; in italiano CO): il datore di lavoro può trattare dati sui dipendenti solo nella misura in cui riguardano la loro idoneità al posto di lavoro o sono necessari per il contratto di lavoro.
La sanzione è severa: chi, nell’ambito del rapporto di lavoro, esige intenzionalmente esami genetici al di fuori dell’ambito medico o utilizza tali dati rischia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 56 cpv. 1 lett. e GUMG).
La nostra raccomandazione per la pratica: a prescrivere l’analisi non dovrebbero essere né l’azienda né un medico da essa incaricato, ma un professionista sanitario indipendente e autorizzato presso il quale i dipendenti si registrano autonomamente. Così resta chiaramente riconoscibile come decisione privata. Quali professionisti possono prescrivere analisi lifestyle e perché il campione viene prelevato in loro presenza lo spiega la guida alla longevity.
Zone grigie nella pratica quotidiana – e come risolverle
- Il report sulla scrivania: una dipendente mette il proprio report davanti al suo responsabile. La risposta: restituirlo con gentilezza, non copiare nulla, non annotare nulla.
- Geni in una sfida a squadre: classifiche, confronti o squadre basati sui risultati genetici sono esclusi – equivarrebbe a un utilizzo dei risultati da parte dell’azienda.
- Incentivi: i premi legati ai risultati sono esclusi. Per gli incentivi alla partecipazione, verifica con attenzione che chi non aderisce non finisca in una posizione peggiore. Approfondimenti in Comunicazione interna: partecipazione senza pressioni.
- Apprendisti: in Germania sono considerati dipendenti. Da Novogenia i minorenni ricevono solo analisi non mediche, e solo con il consenso scritto dei loro rappresentanti legali. Pianifica quindi i programmi per dipendenti maggiorenni.
- Team in più paesi: Germania, Austria e Svizzera tracciano i confini in modo diverso, e altri paesi ancora in modo diverso. Fai verificare il concetto per ogni paese in cui partecipano dipendenti.
- Questioni mediche: le analisi delle predisposizioni a malattie non rientrano mai nella medicina del lavoro, ma in un servizio medico separato e volontario.
Il controllo legale prima del lancio
- Per ogni paese in cui partecipano dipendenti è chiaro quali regole si applicano: GenDG, GTG o GUMG – oltre alla protezione dei dati.
- L’invito non impone nulla: nessun obbligo, nessuna verifica di chi si è registrato.
- Nessun canale porta risultati, campioni o report all’azienda – nemmeno tramite incaricati, provider di salute aziendale o responsabili.
- Risorse umane e responsabili sanno di non dover accettare i report che vengono loro offerti.
- Nessun incentivo dipende da un risultato, e chi non partecipa non subisce svantaggi.
- Le analisi mediche sono tenute separate dalla medicina del lavoro.
- In Svizzera l’analisi viene prescritta da un professionista sanitario indipendente e autorizzato.
- Il consiglio aziendale e il responsabile della protezione dei dati sono coinvolti per tempo.
Chi può vedere quali dati lo spiega Protezione dei dati e riservatezza dei risultati; come finanziare il programma senza creare false aspettative su agevolazioni fiscali o casse malattia lo mostra Finanziamento: fisco, casse malattia, budget.
Domande frequenti
L’azienda può sapere chi partecipa all’analisi genetica?
Una dipendente può mostrare volontariamente il proprio risultato al suo responsabile?
Le regole valgono anche per i candidati?
Quali sanzioni sono previste per le violazioni?
Un provider di salute aziendale può vedere i report se gestisce il programma per l’azienda?
Approfondimenti: Programmi di salute aziendale con analisi genetiche · Protezione dei dati e riservatezza dei risultati · Normativa: offrire test genetici in DE, AT e CH
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Richiedi un progetto →La salute aziendale nella guida alla longevityNota: questa guida contiene informazioni di carattere generale per aziende e professionisti e non sostituisce una consulenza medica o legale. I tratti genetici determinati in un’analisi genetica sono ben documentati (ogni gene incluso è supportato da almeno tre studi indipendenti); le raccomandazioni che ne derivano sono deduzioni logiche, non scientificamente provate. Le normative possono cambiare; salvo errori e modifiche.
