🏢 Guida alla salute aziendale — know-how pratico per datori di lavoro, HR e provider di salute aziendale: analisi genetiche e salute personalizzata sul lavoro.

Home › Guida alla salute aziendale › Diritto per i datori di lavoro

Guida alla salute aziendale

Diritto: cosa possono e non possono fare i datori di lavoro con le analisi genetiche

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 15 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 11 min

In breve

Un’azienda può pagare un’analisi genetica volontaria per i propri dipendenti – ma non può esigerla, né può riceverne o utilizzarne i risultati. In Germania le regole sono fissate dai §§ da 19 a 22 della GenDG; in Austria dal § 67 GTG, che si estende espressamente anche agli incaricati e ai collaboratori del datore di lavoro; in Svizzera dagli artt. da 37 a 40 GUMG. In tutti e tre i paesi le violazioni possono essere sanzionate. Per questo da Novogenia vale la regola: il datore di lavoro riceve la fattura, non il risultato – e nemmeno report aggregati.

Un firewall tra geni e lavoro

Il legislatore tedesco ha scelto per i datori di lavoro una parola straordinariamente chiara: non possono nemmeno ricevere i risultati degli esami genetici dei propri dipendenti (§ 19 GenDG). Non solo “non esigere”, non solo “non utilizzare” – è vietato già il semplice accettarli. E questo vale sia prima sia dopo l’inizio del rapporto di lavoro.

Immagina un firewall. Da una parte ci sono i geni dei dipendenti; dall’altra contratti di lavoro, promozioni e licenziamenti. Un programma di salute non deve mai aprire una breccia in quel muro, nemmeno attraverso una porticina. Proprio per questo un programma funziona solo con un principio: l’azienda paga, il dipendente riceve il risultato.

La panoramica delle leggi in Germania, Austria e Svizzera la trovi in Programmi di salute aziendale con analisi genetiche. Qui scendiamo di un livello: chi è esattamente protetto, chi è vincolato oltre al datore di lavoro, quali sanzioni si applicano – e come risolvere le zone grigie della vita lavorativa quotidiana.

Margini d’azione e limiti invalicabili in sintesi

DomandaGermaniaAustriaSvizzera
Il datore di lavoro può esigere analisi genetiche?No (§ 19, n. 1, GenDG)No, né sostanze corporee (§ 67, comma 1, GTG)No (art. 37 GUMG)
Il datore di lavoro può accettare o utilizzare i risultati?No, né riceverli né utilizzarli (§ 19, n. 2)No, né rilevarli, né accettarli, né utilizzarli in altro modo (§ 67, comma 1)Né chiederli né utilizzarli (art. 37)
Chi altro è vincolato?In caso di lavoro interinale, anche l’impresa utilizzatrice (§ 3, n. 13)Gli incaricati e i collaboratori del datore di lavoro (§ 67, comma 1)I medici incaricati dal datore di lavoro (art. 39)
Genetica nella medicina del lavoro?Vietata negli accertamenti di medicina del lavoro, con eccezioni ristrette (§ 20)Si applica il divieto del § 67Solo caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro; il datore di lavoro apprende solo se la persona è idonea (artt. 38–40)
SanzionePena detentiva fino a un anno o pena pecuniaria per l’utilizzo dei risultati (§ 25, comma 1, n. 5)Sanzione pecuniaria fino a 36.300 euro (§ 109, comma 1, n. 1)Per le violazioni intenzionali, pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria (art. 56 cpv. 1 lett. e)

Manca volutamente una riga: un’eccezione per i risultati che arrivano all’azienda “solo in forma anonima” o “solo in forma aggregata”. Da Novogenia il datore di lavoro non riceve nemmeno report aggregati. Perché è una scelta saggia lo spiega Protezione dei dati e riservatezza dei risultati.

Germania: chi è protetto – e fin dove arriva la protezione

La legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica espressamente alla vita lavorativa (§ 2, comma 1, GenDG). Tre dettagli rendono la protezione più ampia di quanto molti pensino:

A questo si aggiunge il divieto di discriminazione: nessuno può essere trattato in modo meno favorevole a causa delle proprie caratteristiche genetiche – anche per aver rifiutato un esame o per non averne comunicato i risultati (§ 21, comma 1, GenDG). Per risarcimento, indennizzo e onere della prova si applicano per analogia le regole della legge generale sulla parità di trattamento (§ 21, comma 2, GenDG in combinato disposto con il § 15 e il § 22 AGG). Se un dipendente dimostra fatti che fanno presumere una discriminazione, spetta all’azienda provare che non c’è stata. Le regole si applicano per analogia ai funzionari e ai giudici federali e ai militari (§ 22 GenDG).

Un datore di lavoro che utilizza risultati in violazione del § 19, n. 2, rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (§ 25, comma 1, n. 5, GenDG); il reato è perseguibile a querela. Il § 20 GenDG vieta gli esami genetici nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro – cosa significa per il medico aziendale lo spiega Il ruolo del medico del lavoro.

Austria: il divieto si estende anche agli ausiliari del datore di lavoro

Il § 67, comma 1, della legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) si rivolge non solo ai datori di lavoro, ma espressamente anche ai loro incaricati e collaboratori. Per un programma questo significa che risorse umane, responsabili, un’agenzia esterna per la salute aziendale o un consulente che agisce per conto dell’azienda – nessuno di loro può rilevare, esigere, accettare o utilizzare in altro modo i risultati.

Ne derivano tre regole pratiche:

Se una pura analisi lifestyle rientri nella definizione di analisi genetica del § 4, n. 23, GTG non trova una risposta chiara nel testo della legge. Il nostro consiglio è lo stesso della guida alla longevity: pianifica ogni programma come se il § 67 fosse applicabile. Una violazione costituisce un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria fino a 36.300 euro (§ 109, comma 1, n. 1, GTG).

Svizzera: il diritto del lavoro incontra il diritto sugli esami genetici

La Svizzera disciplina gli esami genetici nell’ambito del rapporto di lavoro in un capitolo dedicato della legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; versione italiana ufficiale: LEGU). Il principio è all’art. 37: i datori di lavoro non possono né esigere esami genetici al di fuori dell’ambito medico, né chiedere dati genetici irrilevanti dal punto di vista medico, né utilizzare tali dati. Poi le regole diventano più specifiche:

La sanzione è severa: chi, nell’ambito del rapporto di lavoro, esige intenzionalmente esami genetici al di fuori dell’ambito medico o utilizza tali dati rischia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 56 cpv. 1 lett. e GUMG).

La nostra raccomandazione per la pratica: a prescrivere l’analisi non dovrebbero essere né l’azienda né un medico da essa incaricato, ma un professionista sanitario indipendente e autorizzato presso il quale i dipendenti si registrano autonomamente. Così resta chiaramente riconoscibile come decisione privata. Quali professionisti possono prescrivere analisi lifestyle e perché il campione viene prelevato in loro presenza lo spiega la guida alla longevity.

Zone grigie nella pratica quotidiana – e come risolverle

Chi può vedere quali dati lo spiega Protezione dei dati e riservatezza dei risultati; come finanziare il programma senza creare false aspettative su agevolazioni fiscali o casse malattia lo mostra Finanziamento: fisco, casse malattia, budget.

Domande frequenti

L’azienda può sapere chi partecipa all’analisi genetica?
La legge si rivolge soprattutto all’esigere analisi e al ricevere e utilizzare risultati. La partecipazione di per sé non rivela alcun risultato genetico. Consigliamo comunque di strutturare il processo in modo che l’azienda sappia il meno possibile su chi aderisce: meno sa, meno spazio c’è per le pressioni – e in Germania nessuno può essere penalizzato per aver rifiutato un’analisi (§ 21 GenDG).
Una dipendente può mostrare volontariamente il proprio risultato al suo responsabile?
Ciò che condivide privatamente è una sua scelta. Ma in Germania il datore di lavoro non può né ricevere né utilizzare il risultato (§ 19, n. 2, GenDG), e in Austria non può né accettarlo né utilizzarlo in altro modo (§ 67, comma 1, GTG). La reazione corretta è quindi declinare con cortesia, non fare copie e non archiviare nulla.
Le regole valgono anche per i candidati?
Sì. In Germania il § 19 GenDG si applica espressamente anche prima dell’inizio del rapporto di lavoro, e i candidati sono considerati dipendenti (§ 3, n. 12, GenDG). In Austria il § 67 GTG menziona espressamente le persone in cerca di lavoro. In Svizzera l’art. 37 GUMG vieta in generale ai datori di lavoro di esigere esami genetici al di fuori dell’ambito medico o di utilizzare tali dati.
Quali sanzioni sono previste per le violazioni?
In Germania chi utilizza risultati in violazione del § 19, n. 2, GenDG rischia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria (§ 25, comma 1, n. 5, GenDG, reato perseguibile a querela); chi discrimina i dipendenti risponde inoltre secondo le regole della legge generale sulla parità di trattamento (§ 21, comma 2, GenDG). In Austria la sanzione pecuniaria arriva fino a 36.300 euro (§ 109, comma 1, n. 1, GTG). In Svizzera le violazioni intenzionali sono punite con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 56 cpv. 1 lett. e GUMG).
Un provider di salute aziendale può vedere i report se gestisce il programma per l’azienda?
No. In Austria il divieto del § 67 GTG si estende espressamente agli incaricati e ai collaboratori del datore di lavoro. Pianificalo così in ogni paese: nei programmi per i datori di lavoro, Novogenia invia il report solo al dipendente.

Approfondimenti: Programmi di salute aziendale con analisi genetiche · Protezione dei dati e riservatezza dei risultati · Normativa: offrire test genetici in DE, AT e CH

Un’offerta di salute per il tuo team?

Raccontaci della tua azienda – ti mostreremo come potrebbe essere un’offerta volontaria per i tuoi dipendenti.

Richiedi un progetto →La salute aziendale nella guida alla longevity