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Il ruolo del medico del lavoro nelle analisi genetiche

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 15 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 10 min

In breve

Per le analisi lifestyle un programma non ha bisogno di un medico aziendale: in Germania e in Austria la legge non riserva qui alcun ruolo a un medico, e in Svizzera l’analisi viene prescritta da un professionista sanitario autorizzato. Le analisi mediche di prevenzione, invece, sono disponibili da Novogenia solo tramite un medico con le qualifiche richieste dalla legge nazionale – come servizio medico volontario, separato dalla sorveglianza di medicina del lavoro, nell’ambito della quale in Germania gli esami genetici sono vietati (§ 20 GenDG). Oltre alla persona testata, solo la parte medica vede il risultato – mai il datore di lavoro, nemmeno con il consenso.

Vincolati solo alla coscienza medica

La legge tedesca sulla sicurezza del lavoro contiene una frase che vale oro per ogni programma di salute: nell’applicare le proprie competenze, i medici aziendali non sono soggetti a istruzioni, sono “vincolati solo alla propria coscienza medica” e devono rispettare il segreto medico (§ 8, comma 1, ASiG). Lavorano all’interno dell’azienda – ma non per il fascicolo personale.

Anche nella normale sorveglianza di medicina del lavoro, il datore di lavoro viene a sapere solo che una visita ha avuto luogo, quando e per quale motivo – non cosa ne è emerso (§ 6, comma 3, ArbMedVV). Con i risultati genetici la legge va ancora oltre. Immagina una porta che conduce al datore di lavoro: normalmente la paziente può aprirla dando il proprio consenso. Con i risultati genetici quella porta non ha serratura – il datore di lavoro non può riceverli nemmeno se la dipendente è d’accordo (§ 19 GenDG).

Il ruolo del medico aziendale in un programma con analisi genetiche dipende quindi soprattutto da una domanda: si tratta di un’analisi lifestyle o di un’analisi medica?

Due percorsi, due ruoli

Analisi lifestyleAnalisi medica di prevenzione
TemiAlimentazione e peso, sport e performance, stress, pelleQuestioni mediche, come le predisposizioni a malattie
Chi prescrive?Germania e Austria: nessun obbligo di medico; Svizzera: un professionista sanitario autorizzato (art. 34 GUMG)Un medico con le qualifiche richieste dalla legge nazionale (§ 7 GenDG, § 68 GTG)
ConsulenzaInformazione chiara su cosa l’analisi può dire e cosa noConsulenza genetica ove prevista dalla legge (§ 10 GenDG, § 69 GTG)
Chi vede il risultato?Solo il dipendenteLa persona testata e la parte medica
Ruolo del medico aziendaleConsulente su concetto e informazione, nessun accesso ai reportSi assume la responsabilità del servizio, se ha la qualifica richiesta
Cosa riceve il datore di lavoro?La fattura – nessun risultatoLa fattura – nessun risultato

Un’analisi lifestyle non è una diagnosi e non sostituisce una visita medica. Mostra predisposizioni che aiutano i dipendenti a organizzare meglio la propria vita quotidiana. Un’analisi medica, invece, risponde a domande sulle predisposizioni a malattie – e per questo spetta a un medico.

Germania: la genetica non ha posto nella sorveglianza di medicina del lavoro

Il confine più importante lo traccia il § 20, comma 1, GenDG: nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro non possono essere eseguiti esami o analisi genetiche, né possono essere richiesti, ricevuti o utilizzati risultati di esami precedenti. Le eccezioni dei commi 2 e 3 riguardano rischi definiti in modo restrittivo in determinati posti di lavoro – non sono pensate per un programma di salute volontario.

Il regolamento tedesco sulla sorveglianza di medicina del lavoro (ArbMedVV) è coerente con questo quadro. La sorveglianza di medicina del lavoro è una consulenza medica, con esami solo nella misura in cui servono per l’informazione e la consulenza e il dipendente non li rifiuta; non comprende la verifica dell’idoneità a una mansione (§ 2, comma 1, ArbMedVV). Un’analisi genetica medica è quindi concepibile solo come servizio medico separato e volontario – con un proprio appuntamento, un proprio consenso e una propria documentazione. Si applicano allora le regole generali della GenDG:

  1. Qualifica: gli esami predittivi possono essere eseguiti solo da specialisti in genetica umana o da medici che hanno acquisito la qualifica per gli esami genetici nell’ambito della propria disciplina, al conseguimento di un titolo di specialista, di specializzazione settoriale o di un titolo aggiuntivo (§ 7, comma 1, GenDG).
  2. Consulenza: la consulenza genetica si svolge prima e dopo un esame predittivo – a meno che la persona non vi rinunci per iscritto dopo un’informazione scritta (§ 10, comma 2). Può essere fornita solo da medici qualificati (§ 7, comma 3).
  3. Consenso: esplicito e scritto, dato al medico responsabile; riguarda anche se il risultato debba essere comunicato o distrutto (§ 8, comma 1).
  4. Risultato: il laboratorio lo comunica solo al medico che ha richiesto l’esame, che a sua volta lo comunica solo alla persona testata (§ 11, commi 1 e 2). Il medico può comunicarlo ad altri solo con un consenso esplicito in forma scritta o elettronica (§ 11, comma 3) – e nemmeno allora al datore di lavoro, perché il datore di lavoro non può riceverlo.

Austria: la medicina del lavoro consiglia, gli specialisti prescrivono

In Austria i datori di lavoro devono nominare medici del lavoro – propri, esterni o un centro di medicina del lavoro (§ 79 della legge austriaca sulla protezione dei lavoratori, ASchG). Questi forniscono consulenza a datori di lavoro, dipendenti e organi di rappresentanza dei lavoratori, tra l’altro sulla promozione della salute legata alle condizioni di lavoro, e il datore di lavoro deve coinvolgerli in tutte le questioni relative al mantenimento e alla promozione della salute sul posto di lavoro (§ 81, commi 1 e 3, ASchG). Un programma di salute è quindi un tema naturale per la medicina del lavoro. Tutto ciò che i medici del lavoro apprendono è coperto dal segreto medico (§ 54, comma 1, della legge austriaca sui medici, ÄrzteG).

Per le analisi mediche delle predisposizioni a malattie (tipi 3 e 4) valgono regole più severe: possono essere eseguite solo in strutture autorizzate e solo su richiesta di uno specialista in genetica umana/medica o nella disciplina competente per l’indicazione (§ 68, comma 1, GTG). Prima, la persona conferma per iscritto di essere stata informata da tale specialista e di acconsentire liberamente (§ 69, comma 1, GTG). Al di fuori della struttura che esegue l’analisi, i dati vanno solo alla persona testata o al suo rappresentante legale, al medico richiedente e al medico curante – ad altri solo con un consenso esplicito e scritto (§ 71, comma 2, GTG).

Un punto merita attenzione: il divieto del § 67 GTG si applica anche agli incaricati e ai collaboratori del datore di lavoro, e i medici del lavoro sono nominati dal datore di lavoro. Il testo della legge non chiarisce espressamente se possano ricevere i risultati delle analisi genetiche dei dipendenti nell’ambito di un servizio medico volontario. Fai quindi verificare in anticipo, dal punto di vista legale, qualsiasi concetto di questo tipo.

Svizzera: pochissimo spazio per test genetici medici nel rapporto di lavoro

La GUMG disciplina espressamente il ruolo del medico nel rapporto di lavoro. Se un esame genetico viene prescritto in relazione al rapporto di lavoro, può chiarire solo caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro; il datore di lavoro apprende soltanto se la persona entra in considerazione per l’attività prevista (art. 38). Un medico incaricato dal datore di lavoro non può esigere esami sulle predisposizioni a malattie, né chiedere o utilizzare dati di precedenti esami di questo tipo (art. 39) – con una ristretta eccezione per prevenire malattie professionali e infortuni (art. 40).

In Svizzera resta quindi pochissimo spazio per analisi mediche di prevenzione tramite un medico aziendale. Per le analisi lifestyle, i medici rientrano tra i professionisti autorizzati (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV). Raccomandiamo comunque che a prescrivere l’analisi sia un professionista indipendente, non un medico incaricato dal datore di lavoro – così resta chiaramente una decisione privata. Il campione di saliva viene poi prelevato in presenza del professionista che prescrive l’esame (art. 34 cpv. 3 GUMG).

Nessun obbligo di medico – cosa può comunque apportare il medico aziendale a un programma lifestyle

Il fatto che un’analisi lifestyle non richieda un medico non significa che il medico aziendale resti in disparte. Consiglia il datore di lavoro in materia di tutela della salute (§ 3, comma 1, ASiG), e in Germania le casse malattia coinvolgono i medici aziendali quando valutano la situazione sanitaria di un’azienda ai fini della promozione della salute nei luoghi di lavoro (§ 20b, comma 1, SGB V). Compiti utili:

Non fanno parte del ruolo: raccogliere report, valutare risultati per l’azienda od offrire analisi durante le visite di medicina del lavoro.

Checklist per la collaborazione

I limiti del diritto del lavoro nel dettaglio sono trattati in Diritto: cosa possono e non possono fare i datori di lavoro, la protezione dei dati in Protezione dei dati e riservatezza dei risultati.

Domande frequenti

Abbiamo bisogno di un medico aziendale per le analisi lifestyle?
No. In Germania l’obbligo del medico previsto dal § 7 GenDG si applica agli esami a fini medici; in Austria l’obbligo dello specialista previsto dal § 68 GTG si applica alle analisi dei tipi 3 e 4. In Svizzera l’analisi lifestyle viene prescritta da un professionista sanitario autorizzato (art. 34 GUMG). Come consulente sul concetto, il medico aziendale resta comunque prezioso.
Il medico aziendale può offrire l’analisi genetica durante una visita di medicina del lavoro?
In Germania no. Esami o analisi genetiche non possono essere eseguiti nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro (§ 20, comma 1, GenDG); le eccezioni sono molto ristrette. Un’analisi medica ha quindi bisogno di un proprio servizio medico volontario, con un appuntamento separato.
Quali qualifiche deve avere il medico per le analisi mediche?
In Germania gli esami genetici predittivi possono essere eseguiti solo da specialisti in genetica umana o da medici che hanno acquisito la qualifica per gli esami genetici nell’ambito della propria disciplina (§ 7, comma 1, GenDG). In Austria le analisi dei tipi 3 e 4 possono essere richieste solo da uno specialista in genetica umana/medica o nella disciplina competente per l’indicazione (§ 68, comma 1, GTG).
Una dipendente può rendere accessibile il proprio risultato medico al datore di lavoro dando il consenso?
No, non in un modo che funzioni per il datore di lavoro. Il medico può comunicare il risultato ad altri con un consenso esplicito (§ 11, comma 3, GenDG), e in Austria i dati possono essere trasmessi con un consenso esplicito e scritto (§ 71, comma 2, GTG). Ma il datore di lavoro non può né ricevere né utilizzare tali risultati (§ 19 GenDG), né accettarli o utilizzarli in altro modo (§ 67 GTG).
Il datore di lavoro viene a sapere chi ha partecipato a un’analisi medica?
Di certo non i risultati: i medici aziendali sono vincolati al segreto medico (§ 8, comma 1, ASiG), in Austria all’obbligo di riservatezza previsto dal § 54 ÄrzteG. Per mantenere riservata anche la partecipazione in sé, prevedi appuntamenti separati, al di fuori della sorveglianza di medicina del lavoro, senza registrazione tramite le risorse umane.

Approfondimenti: Diritto: cosa possono e non possono fare i datori di lavoro · Chi può offrire test genetici? · Offerta per gli studi medici

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