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Programmi di salute aziendale con analisi genetiche: volontari, riservati, ben pianificati
Le analisi genetiche possono offrire ai dipendenti un accesso personale a un programma di salute – a patto che una regola sia scolpita nella pietra: il datore di lavoro riceve la fattura, non il risultato. In Germania il datore di lavoro non può esigere esami genetici né riceverne o utilizzarne i risultati (§ 19 GenDG). In Austria è vietato ai datori di lavoro rilevare, esigere, accettare o utilizzare in altro modo i risultati di analisi genetiche (§ 67 GTG). Ai sensi del GDPR i dati genetici godono di una protezione particolare (art. 9), e nel rapporto di lavoro la reale libertà del consenso è una questione delicata. In Svizzera l’art. 37 GUMG vieta ai datori di lavoro di esigere esami genetici al di fuori dell’ambito medico o di utilizzare tali dati, e le analisi lifestyle possono essere prescritte solo da un professionista sanitario autorizzato. Da Novogenia il datore di lavoro non vede alcun risultato delle analisi lifestyle. Le analisi mediche di prevenzione sono disponibili solo con un medico aziendale – e solo quel medico vede i risultati.
Cosa può ottenere un buon programma
Quanto ottiene davvero un programma di benessere aziendale? Uno dei più grandi studi randomizzati su questa domanda è stato condotto presso un’azienda statunitense della grande distribuzione: 160 sedi, 32.974 dipendenti. In 20 sedi scelte a caso, ai dipendenti è stato offerto un programma di otto moduli su alimentazione, attività fisica e riduzione dello stress, tenuto da dietisti abilitati (Song & Baicker, JAMA 2019).
Dopo 18 mesi, i dipendenti di queste sedi dichiaravano più spesso di fare regolarmente attività fisica (69,8% contro 61,9%) e di tenere attivamente sotto controllo il proprio peso (69,2% contro 54,7%). Un programma può quindi cambiare le abitudini. Colesterolo, pressione arteriosa e altri parametri clinici, la spesa sanitaria e l’assenteismo non hanno mostrato differenze in questo periodo – ma in media i dipendenti avevano completato solo 1,3 degli otto moduli. La conclusione logica: partecipazione e accompagnamento sono la chiave.
È qui che un’analisi genetica può essere un punto di partenza molto personale: i dipendenti scoprono qualcosa sul proprio corpo, non sulla media. Per trasformarlo in cambiamento serve accompagnamento – in una revisione sistematica di 18 studi, la semplice comunicazione di un rischio di malattia basato sul DNA non ha cambiato in modo affidabile il comportamento (Hollands et al., BMJ 2016). Workshop, consulenza e una giornata lavorativa che faciliti le scelte sane colmano questa lacuna.
La regola d’oro: il datore di lavoro riceve la fattura, non il risultato
Pensa a una lettera sigillata. L’azienda paga l’affrancatura. Ma solo il destinatario può aprire la busta. È esattamente così che funziona un’analisi genetica in un programma di salute aziendale. Conosciamo il principio dalle assicurazioni che pagano le analisi per i loro assicurati: l’assicurato riceve i risultati, l’assicurazione solo la fattura.
Da Novogenia esistono due percorsi chiaramente separati:
| Analisi lifestyle | Analisi medica di prevenzione | |
|---|---|---|
| Temi | Alimentazione e peso, sport e performance, stress, pelle | Questioni mediche, come le predisposizioni a malattie |
| Requisito | Partecipazione volontaria e consenso del dipendente | In aggiunta, un medico aziendale con le qualifiche richieste dalla legge nazionale |
| Chi vede il risultato? | Solo il dipendente | La persona testata e il medico |
| Cosa riceve il datore di lavoro? | La fattura – nessun risultato | La fattura – nessun risultato |
La legge impone questa separazione – in ogni paese in modo un po’ diverso.
Germania: cosa dice la legge sulla diagnostica genetica sulla vita lavorativa
La legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica espressamente agli esami genetici nella vita lavorativa (§ 2, comma 1, GenDG). Le regole sono contenute nei §§ da 19 a 22:
- Nessuna richiesta, nessun utilizzo (§ 19): prima o dopo l’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro non può esigere che i dipendenti si sottopongano a esami o analisi genetiche. Né può esigere che ne comunichino i risultati, o ricevere o utilizzare tali risultati.
- Accertamenti di medicina del lavoro (§ 20): esami e analisi genetiche sono vietati nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro (comma 1). Le eccezioni sono ristrette: analisi di prodotti genici per malattie gravi che possono insorgere in un determinato posto di lavoro, in via subordinata rispetto ad altre misure di sicurezza sul lavoro (comma 2), e tramite regolamento governativo (comma 3).
- Nessuna discriminazione (§ 21): il datore di lavoro non può discriminare i dipendenti a causa delle loro caratteristiche genetiche – anche quando rifiutano di sottoporsi a esami genetici o di comunicarne i risultati.
- Pubblico impiego (§ 22): le regole si applicano per analogia, per esempio ai funzionari e ai giudici federali e ai militari.
Per le analisi mediche valgono inoltre le regole generali della GenDG. Gli esami genetici diagnostici possono essere eseguiti solo da medici, quelli predittivi solo da specialisti in genetica umana o da medici con una qualifica equivalente (§ 7, comma 1). Il consenso deve essere esplicito e scritto, e va dato al medico responsabile (§ 8, comma 1). Prima e dopo un esame predittivo è obbligatoria una consulenza genetica, a meno che la persona non vi rinunci per iscritto (§ 10, comma 2). Il risultato va solo alla persona testata, comunicato dal medico (§ 11, comma 1); può essere trasmesso ad altri solo con un consenso esplicito in forma scritta o elettronica (§ 11, comma 3).
Cosa significa in pratica? Non pianificare mai le analisi mediche come parte degli accertamenti di medicina del lavoro. Pianificale come un servizio medico volontario, separato dal datore di lavoro – e fai verificare il progetto dal punto di vista legale prima di iniziare.
Austria: il divieto di utilizzo nella legge sulla tecnologia genetica
Ai sensi del § 67, comma 1, della legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG), è vietato ai datori di lavoro e agli assicuratori, compresi i loro incaricati e collaboratori, rilevare, esigere, accettare o utilizzare in altro modo i risultati di analisi genetiche di dipendenti o persone in cerca di lavoro. Il divieto comprende anche l’esigere o l’accettare sostanze corporee per un’analisi genetica. L’eccezione del comma 2 si applica solo agli assicuratori – non ai datori di lavoro.
Una sottigliezza: la GTG definisce analisi genetica un’analisi di laboratorio che consente affermazioni sullo stato di portatore, su un rischio di malattia, su una malattia esistente o sul decorso di una malattia o di una terapia (§ 4, n. 23, GTG). Se una pura analisi lifestyle rientri in questa definizione non trova una risposta chiara nel testo della legge. Il nostro consiglio: pianifica ogni programma come se il § 67 fosse applicabile.
Ne derivano due regole pratiche:
- I campioni non passano mai dall’azienda: i campioni di saliva non passano dalle risorse umane né da altre funzioni del datore di lavoro. I dipendenti inviano il proprio campione direttamente al laboratorio.
- Analisi mediche solo tramite specialisti: le analisi delle predisposizioni a malattie (tipi 3 e 4) possono essere eseguite solo in strutture autorizzate e solo su richiesta di uno specialista in genetica umana/medica o dello specialista competente per l’indicazione (§ 68, comma 1, GTG). I dati personali derivanti da tali analisi possono essere trasmessi ad altre persone solo con il consenso esplicito e scritto della persona testata (§ 71, comma 2, GTG).
GDPR: dati particolari in un rapporto particolare
I dati genetici rientrano nelle categorie particolari di dati personali. Il loro trattamento è vietato (art. 9, par. 1, GDPR) salvo che si applichi un’eccezione – per esempio il consenso esplicito per finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a)) o la medicina del lavoro da parte di professionisti soggetti al segreto professionale (art. 9, par. 2, lett. h), e art. 9, par. 3). Per i dati genetici gli Stati membri possono introdurre ulteriori condizioni (art. 9, par. 4) – la GenDG e la GTG sono norme nazionali di questo tipo.
Per i dati dei dipendenti, l’art. 88 GDPR consente agli Stati membri di adottare norme più specifiche – con misure specifiche a salvaguardia della dignità, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali, in particolare della trasparenza (art. 88, par. 2). La Germania prevede al § 26, comma 2, della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG) che, nel valutare se il consenso sia libero, si debba tenere conto della dipendenza insita nel rapporto di lavoro, che il consenso debba essere dato per iscritto o in forma elettronica e che il datore di lavoro debba informare i dipendenti in forma testuale sulla finalità e sul loro diritto di revoca.
Il punto delicato è la libertà del consenso. Il consenso deve essere liberamente prestato (art. 4, punto 11, GDPR); in presenza di un evidente squilibrio tra le parti, ciò è dubbio (considerando 43). Il Comitato europeo per la protezione dei dati è esplicito nelle sue Linee guida 05/2020: a causa della dipendenza nel rapporto di lavoro, ritiene problematico che i datori di lavoro trattino dati sulla base del consenso. I dipendenti possono prestare un consenso libero solo in circostanze eccezionali – quando dare o meno il consenso non comporta alcuna conseguenza negativa.
La soluzione più elegante: il datore di lavoro non tratta alcun dato genetico. I dipendenti danno il consenso direttamente al laboratorio o al partner; l’azienda paga e resta esclusa dai risultati. Approfondisci consenso, ruoli e termini di cancellazione in Dati genetici e GDPR.
Svizzera: regole più severe per l’analisi stessa
La Svizzera disciplina espressamente gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico nella legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; versione italiana ufficiale: LEGU). Per un programma aziendale esistono quindi due livelli di regole: uno per il datore di lavoro e uno per l’analisi stessa.
Cosa non può fare il datore di lavoro:
- Nessuna richiesta, nessun utilizzo (art. 37 GUMG): i datori di lavoro non possono né esigere esami genetici al di fuori dell’ambito medico né chiedere dati genetici irrilevanti dal punto di vista medico, né utilizzare tali dati.
- Esami in relazione al rapporto di lavoro (artt. 38–40 GUMG): gli esami genetici prescritti in relazione al rapporto di lavoro possono rilevare solo caratteristiche rilevanti per il posto di lavoro, e il medico può comunicare al datore di lavoro soltanto se la persona entra in considerazione per l’attività prevista. Né il datore di lavoro né un medico da lui incaricato possono esigere esami genetici presintomatici – con una ristretta eccezione per prevenire malattie professionali e infortuni (art. 40).
- Solo i dati necessari (art. 328b del Codice delle obbligazioni, OR; in italiano CO): il datore di lavoro può trattare dati sui dipendenti solo nella misura in cui riguardano la loro idoneità al posto di lavoro o sono necessari per l’esecuzione del contratto di lavoro.
In Svizzera resta quindi pochissimo spazio per analisi mediche di prevenzione tramite un medico aziendale. Fai assolutamente verificare in anticipo qualsiasi progetto di questo tipo.
Cosa vale per l’analisi lifestyle stessa: le analisi di caratteristiche fisiologiche la cui conoscenza può influire sullo stile di vita – come il comportamento alimentare, l’attività fisica e il benessere generale – sono considerate esami di caratteristiche degne di particolare protezione (art. 31 cpv. 1 lett. a GUMG, art. 37 cpv. 1 dell’ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano, GUMV; versione italiana ufficiale: OEGU). Le informazioni su intolleranze alimentari o su un aumentato rischio di infortuni sportivi rientrano invece nell’ambito medico (art. 37 cpv. 2 GUMV). Questo significa:
- Prescrivono solo professionisti autorizzati: medici, farmacisti, psicologi, droghieri con diploma di una scuola specializzata superiore (SSS) e – per le caratteristiche fisiologiche – dietisti, fisioterapisti (entrambi con diploma di una scuola universitaria professionale, SUP), chiropratici e osteopati (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV).
- Campione in presenza del professionista: il campione deve essere prelevato in presenza della persona che prescrive l’esame (art. 34 cpv. 3 GUMG). I kit per test per uso proprio possono essere forniti solo per altri esami, come il colore dei capelli o degli occhi (art. 13 GUMG) – quindi un kit da usare a casa non è un’opzione per le analisi lifestyle.
- Informare per iscritto: anche sul laboratorio che esegue l’esame e su eventuali aziende e laboratori coinvolti all’estero (art. 32 GUMG).
- Laboratorio all’estero solo con consenso: l’esecuzione dell’esame all’estero richiede, tra l’altro, il consenso scritto della persona interessata (art. 36 in combinato disposto con l’art. 29 GUMG).
- Protezione dei dati: i dati genetici sono dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c n. 3 della legge federale sulla protezione dei dati, LPD); se è richiesto il consenso, questo deve essere libero, basato su un’informazione adeguata ed esplicito (art. 6 cpv. 6 e 7 LPD).
Un programma in Svizzera ha quindi bisogno di un professionista sanitario autorizzato – per esempio una farmacia, uno studio medico o un dietista SUP – che prescriva l’analisi e sia presente al prelievo del campione di saliva. In sintesi:
| Domanda | Germania | Austria | Svizzera |
|---|---|---|---|
| Il datore di lavoro può esigere test genetici? | No (§ 19 GenDG) | No, né sostanze corporee (§ 67 GTG) | No (art. 37 GUMG) |
| Il datore di lavoro può ricevere o utilizzare i risultati? | No (§ 19 GenDG) | No (§ 67 GTG) | No (art. 37 GUMG, art. 328b OR) |
| Chi prescrive un’analisi lifestyle? | Nessun obbligo di medico; il § 7 GenDG riguarda gli esami medici | Nessun obbligo di specialista; il § 68 GTG riguarda i tipi 3 e 4 | Solo professionisti sanitari autorizzati (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV) |
| Campione di saliva | A casa con il kit | A casa con il kit, mai tramite il datore di lavoro | In presenza del professionista che prescrive l’esame; nessun test per uso proprio |
| Protezione dei dati | art. 9 GDPR, § 26 BDSG | art. 9 GDPR | artt. 5 e 6 LPD |
Sette passaggi verso un programma longevity aziendale
- Concordare obiettivi e perimetro: cosa deve ottenere il programma – e cosa no? Coinvolgi per tempo direzione, risorse umane e, dove presenti, la rappresentanza dei lavoratori e il responsabile della protezione dei dati.
- Scegliere le analisi: analisi lifestyle su alimentazione e peso, sport e performance, stress o pelle. Analisi mediche solo se un medico aziendale con qualifiche adeguate se ne assume la responsabilità. In Svizzera anche l’analisi lifestyle viene prescritta da un professionista sanitario autorizzato.
- Invitare senza pressioni: spiega apertamente cosa mostra l’analisi e cosa no. La partecipazione è volontaria; chi non partecipa non subisce alcuno svantaggio.
- Consenso diretto: i dipendenti si registrano autonomamente e danno il proprio consenso al laboratorio o al partner – non al datore di lavoro.
- Campione di saliva: in Germania e in Austria a casa; il campione va direttamente dal dipendente al laboratorio, mai tramite l’azienda. In Svizzera in presenza del professionista che prescrive l’esame. L’analisi richiede 4 giorni.
- Report solo alla persona: in formato digitale tramite un portale sicuro, in un massimo di 18 lingue. Il datore di lavoro non riceve risultati individuali né report aggregati.
- Accompagnare invece di valutare: workshop su attività fisica, sonno e alimentazione, consulenze individuali facoltative da parte di professionisti esterni. Valuta il programma tramite feedback anonimi – mai tramite i risultati genetici.
Checklist prima di iniziare
- La partecipazione è volontaria e chi non partecipa non subisce svantaggi di alcun tipo.
- Il datore di lavoro non esige analisi e non riceve risultati, campioni né report.
- I dipendenti danno il consenso direttamente al laboratorio o al partner, in modo esplicito e per finalità specifiche.
- I campioni di saliva vanno direttamente al laboratorio – in Svizzera prelevati in presenza del professionista sanitario che prescrive l’esame.
- Analisi lifestyle e mediche sono chiaramente separate; quelle mediche solo tramite medici qualificati e mai nell’ambito degli accertamenti di medicina del lavoro.
- L’informativa per i dipendenti spiega cosa mostra l’analisi, cosa non mostra e chi vede quali dati.
- Il progetto è stato verificato dal punto di vista legale per ogni paese in cui partecipano dipendenti.
- Il programma non promette risultati sulla salute né risparmi sui costi.
Come lanciare con Novogenia un’offerta per le aziende è spiegato in Lanciare un’offerta longevity: modelli partner e processo. Quali analisi puoi offrire senza un medico lo spiega Chi può offrire test genetici?
Domande frequenti
Il datore di lavoro viene a conoscenza dei risultati delle analisi genetiche?
Un’azienda può obbligare i dipendenti a partecipare?
Le analisi mediche possono far parte del programma?
Quali analisi sono adatte ai dipendenti?
Basta un consenso dato al datore di lavoro?
Approfondimenti: Dati genetici e GDPR · Chi può offrire test genetici? · Lanciare un’offerta longevity
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