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Chi può offrire test genetici? Le regole in Germania, Austria e Svizzera

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 12 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 12 min

In breve

Ciò che conta è lo scopo dell’analisi. In Germania solo i medici possono eseguire esami genetici a fini medici (§ 7 GenDG); l’ambito di applicazione della legge non elenca le analisi prive di finalità medica. In Austria la legge sulla tecnologia genetica prevede che le analisi delle predisposizioni a malattie (tipi 3 e 4) siano prescritte da un medico specialista (§ 68 GTG). La Svizzera è la più severa: persino le analisi genetiche su alimentazione e sport possono essere prescritte solo da determinati professionisti della salute, e il campione deve essere prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV).

Stesso campione di saliva, due mondi diversi: lo scopo decide il binario

Immagina due clienti, due campioni di saliva, un solo laboratorio. La prima vuole sapere se il suo organismo risponde meglio all’allenamento di forza o a quello di resistenza. La seconda vuole sapere se ha una predisposizione a una malattia. Per il laboratorio è quasi lo stesso lavoro. Per la legge, due mondi diversi.

Il motivo: le leggi di Germania, Austria e Svizzera non guardano alla tecnica di laboratorio, ma allo scopo. Immaginalo come uno scambio ferroviario: manda la tua analisi sul binario medico, con riserva medica e consulenza genetica, oppure sul binario lifestyle, con altre regole. Questo articolo mostra dove i tre paesi tracciano il confine – come orientamento, non come consulenza legale.

Germania: la legge sulla diagnostica genetica traccia il confine ai fini medici

Ai sensi del § 2, comma 1, la legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica agli esami genetici a fini medici, all’accertamento della filiazione e agli ambiti assicurativo e lavorativo. Per i fini medici distingue due tipi (§ 3, nn. da 6 a 8):

Entrambi rientrano nella riserva medica (§ 7, comma 1): solo i medici eseguono gli esami diagnostici, solo specialisti in genetica umana o medici con qualifica adeguata quelli predittivi. A ciò si aggiungono il consenso esplicito e scritto rilasciato al medico responsabile (§ 8), l’informazione (§ 9) e la consulenza (§ 10).

In Germania la farmacogenetica è esplicitamente medica: il § 3, n. 7, lettera c) la elenca come esame diagnostico. Spetta quindi ai medici.

E le analisi lifestyle? L’ambito di applicazione della GenDG non elenca le analisi che non perseguono nessuno degli scopi del § 2, comma 1, come la distinzione tra tipo da potenza e tipo da resistenza. Riserva medica, consenso e consulenza si trovano nella parte della legge dedicata ai fini medici.

Attenzione alla zona grigia: poiché il § 3, n. 7, lettera b) comprende anche caratteristiche che scatenano un “disturbo della salute” solo insieme a fattori esterni, una questione nutrizionale può diventare rapidamente medica – a seconda di che cosa deve chiarire l’analisi e di come il report formula il risultato. Le linee guida sullo stato della scienza sono emanate dalla Commissione per la diagnostica genetica (§ 23 GenDG).

Austria: quattro cassetti nella legge sulla tecnologia genetica

In Austria la legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) disciplina le analisi genetiche sull’essere umano. La sua definizione è ristretta: un’“analisi genetica” consente, secondo lo stato della scienza e della tecnica, affermazioni sullo stato di portatore, su un rischio di malattia, su una malattia in atto o sul decorso di una malattia o di una terapia (§ 4, n. 23).

Per i fini medici, il § 65, comma 1, suddivide queste analisi in quattro cassetti, ciascuno con le proprie regole:

TipoA cosa serve (§ 65, comma 1, GTG)Cos’altro si applica
Tipo 1Accertare una malattia in atto, preparare una terapia o monitorarne il decorso – sulla base di alterazioni somatiche, cioè acquisiteI §§ 68 e 69 non riguardano il tipo 1.
Tipo 2Accertare una malattia in atto sulla base di una mutazione germinaleInformazione e consulenza specialistiche, consenso confermato per iscritto (§ 69)
Tipo 3Accertare una predisposizione a una malattia o lo stato di portatore quando sono possibili profilassi o terapiaSolo in strutture autorizzate e solo su prescrizione di uno specialista in genetica umana o nella disciplina pertinente (§ 68, comma 1); inoltre § 69
Tipo 4Come il tipo 3, ma senza possibilità di profilassi o terapiaCome il tipo 3

Il § 68, comma 1, GTG richiede quindi la prescrizione di uno specialista per i tipi 3 e 4. Le analisi che non consentono nessuna delle affermazioni previste dal § 4, n. 23, non rientrano nella definizione; se una singola analisi – per esempio sulla tolleranza alimentare – vi rientri dipende dal suo contenuto.

E la farmacogenetica? Il § 65 GTG non nomina esplicitamente le analisi su come l’organismo elabora i farmaci. “Preparare una terapia” compare solo nel tipo 1, che si basa su alterazioni somatiche, non su geni ereditari. Nel Gentechnikbuch (capitolo 5, adottato il 4 dicembre 2009), la Commissione austriaca per la tecnologia genetica ha stabilito che gli esami farmacogenetici non sono da considerarsi analisi predittive ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4, GTG – a meno che una caratteristica non consenta anche affermazioni sulla predisposizione a una malattia ereditaria che potrebbe manifestarsi in futuro. Un parere di esperti del 2024 per il ministero della Salute ritiene che i test puramente farmacogenetici non siano disciplinati in modo adeguato dalla GTG e propone una norma specifica per la sua revisione.

Indipendentemente dal testo di legge: le decisioni sui farmaci – sospenderli, sostituirli o modificarne la dose – spettano al medico curante.

Svizzera: un semaforo a tre colori

Dal 1° dicembre 2022 la Svizzera disciplina gli esami genetici con la legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; nella versione italiana LEGU), sottoposta a revisione, e con la relativa ordinanza (GUMV; nella versione italiana OEGU). Ricorda il sistema come un semaforo:

Che cosa significa in pratica il giallo lo trovi dopo il confronto.

Tre paesi in sintesi

DomandaGermaniaAustriaSvizzera
Analisi medicheRiserva medica; quelle predittive solo da parte di specialisti (§ 7)Tipi 3 e 4: struttura autorizzata, prescrizione di uno specialista (§ 68); tipi 2–4: informazione specialistica (§ 69)Prescrizione da parte di medici (art. 20); autorizzazione del laboratorio (art. 28)
FarmacogeneticaDiagnostica (§ 3, n. 7, lettera c): riserva medicaNon nominata nel § 65; secondo il Gentechnikbuch non è predittiva ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4Medica (art. 19); medici, farmacisti e altri (artt. 5–8 GUMV)
Analisi su alimentazione, sport, benessereNon elencate nell’ambito di applicazione (§ 2); attenzione al confine del § 3, n. 7Non comprese, purché non consentano affermazioni ai sensi del § 4, n. 23Solo tramite i professionisti della salute elencati, con campione prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV)
ParticolaritàDivieto di discriminazione in base a caratteristiche genetiche (§ 4)I datori di lavoro non possono né raccogliere né utilizzare i risultati delle analisi (§ 67)Test per uso proprio solo per altri esami (art. 13)

Cosa cambia in Svizzera – e cosa significa per la tua attività

In Germania e in Austria quasi tutto ruota attorno a una sola domanda: medica o no? La Svizzera ne aggiunge due: chi prescrive l’analisi e come arriva il campione al laboratorio? Le conseguenze pratiche:

Se offri consulenza a clienti in Svizzera:

E al di fuori di Germania, Austria e Svizzera?

Nell’UE, un test che il fabbricante destina a fornire informazioni, per esempio, su una predisposizione a una malattia o sulla probabile risposta a un trattamento è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 (articolo 2, punto 2); per i test genetici medici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, gli Stati membri garantiscono che la persona sottoposta al test sia informata sulla loro natura, sul loro significato e sulle loro implicazioni (articolo 4). Al di fuori dell’Europa – per esempio negli USA – valgono altre regole; verificale paese per paese. La protezione dei dati si applica a tutte le analisi: vedi Dati genetici e GDPR.

Checklist: prima di aggiungere un’analisi genetica ai tuoi servizi

Approfondimenti sulla Germania: Chi può eseguire cosa? e Legge tedesca sulla diagnostica genetica.

Domande frequenti

In Germania posso offrire analisi genetiche come consulente nutrizionale?
Solo i medici possono eseguire esami genetici a fini medici (§ 7 GenDG). L’ambito di applicazione della legge sulla diagnostica genetica (§ 2, comma 1) non elenca le analisi prive di finalità medica. Attenzione al confine: se un’analisi serve a chiarire se determinate caratteristiche genetiche, insieme a fattori esterni, possano scatenare una malattia o un disturbo della salute, si tratta di un esame diagnostico e quindi medico ai sensi del § 3, n. 7, GenDG.
In Austria qualsiasi consulente può offrire analisi farmacogenetiche?
La legge sulla tecnologia genetica non nomina esplicitamente la farmacogenetica, e il § 68 GTG richiede la prescrizione di un medico specialista solo per le analisi dei tipi 3 e 4. Secondo il Gentechnikbuch (capitolo 5), gli esami farmacogenetici non sono analisi predittive di questo tipo – a meno che una caratteristica non dica qualcosa anche sulla predisposizione a una futura malattia ereditaria. È in discussione una nuova regolamentazione. E le decisioni sui farmaci spettano sempre al medico curante.
Perché la Svizzera è più severa di Germania e Austria?
La GUMG disciplina esplicitamente anche gli esami genetici al di fuori della medicina. Gli esami di caratteristiche fisiologiche che possono influire sullo stile di vita di una persona – come alimentazione e sport – possono essere prescritti solo da determinati professionisti della salute (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV). Il campione deve essere prelevato in loro presenza, e i test per uso proprio sono ammessi solo per altri esami, come il colore dei capelli o il senso del gusto (art. 13 GUMG).
Anche le analisi lifestyle richiedono il consenso?
Sì. Ai sensi del GDPR i dati genetici sono una categoria particolare di dati personali (articolo 9, paragrafo 1). Il loro trattamento è consentito, per esempio, con il consenso esplicito (articolo 9, paragrafo 2, lettera a). In Svizzera l’art. 5 GUMG richiede, per ogni esame genetico, un consenso libero ed espresso dopo un’informazione adeguata.
Come capisco se un’analisi è medica?
Chiediti che cosa deve chiarire. Se riguarda una malattia, un disturbo della salute, un rischio di malattia o l’effetto di un farmaco, sei in ambito medico in Germania (§ 3, nn. 7 e 8, GenDG), in Austria (§ 4, n. 23, e § 65 GTG) e in Svizzera (art. 19 GUMG). La Svizzera, all’art. 37 cpv. 2 GUMV, classifica inoltre come mediche tematiche come le intolleranze alimentari e un rischio elevato di lesioni sportive.

Approfondimenti: Chi può eseguire cosa? · Legge tedesca sulla diagnostica genetica · Dati genetici e GDPR

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