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Chi può offrire test genetici? Le regole in Germania, Austria e Svizzera
Ciò che conta è lo scopo dell’analisi. In Germania solo i medici possono eseguire esami genetici a fini medici (§ 7 GenDG); l’ambito di applicazione della legge non elenca le analisi prive di finalità medica. In Austria la legge sulla tecnologia genetica prevede che le analisi delle predisposizioni a malattie (tipi 3 e 4) siano prescritte da un medico specialista (§ 68 GTG). La Svizzera è la più severa: persino le analisi genetiche su alimentazione e sport possono essere prescritte solo da determinati professionisti della salute, e il campione deve essere prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV).
Stesso campione di saliva, due mondi diversi: lo scopo decide il binario
Immagina due clienti, due campioni di saliva, un solo laboratorio. La prima vuole sapere se il suo organismo risponde meglio all’allenamento di forza o a quello di resistenza. La seconda vuole sapere se ha una predisposizione a una malattia. Per il laboratorio è quasi lo stesso lavoro. Per la legge, due mondi diversi.
Il motivo: le leggi di Germania, Austria e Svizzera non guardano alla tecnica di laboratorio, ma allo scopo. Immaginalo come uno scambio ferroviario: manda la tua analisi sul binario medico, con riserva medica e consulenza genetica, oppure sul binario lifestyle, con altre regole. Questo articolo mostra dove i tre paesi tracciano il confine – come orientamento, non come consulenza legale.
Germania: la legge sulla diagnostica genetica traccia il confine ai fini medici
Ai sensi del § 2, comma 1, la legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica agli esami genetici a fini medici, all’accertamento della filiazione e agli ambiti assicurativo e lavorativo. Per i fini medici distingue due tipi (§ 3, nn. da 6 a 8):
- Diagnostico: chiarisce una malattia o un disturbo della salute già presente – oppure se sono presenti caratteristiche genetiche che, insieme a fattori esterni o sostanze estranee, possono scatenare una malattia o un disturbo della salute, che influiscono sull’effetto di un medicinale o che possono impedire in tutto o in parte una malattia (§ 3, n. 7).
- Predittivo: chiarisce una malattia o un disturbo della salute che si manifesterà solo in futuro, oppure una predisposizione che può essere trasmessa ai figli (§ 3, n. 8).
Entrambi rientrano nella riserva medica (§ 7, comma 1): solo i medici eseguono gli esami diagnostici, solo specialisti in genetica umana o medici con qualifica adeguata quelli predittivi. A ciò si aggiungono il consenso esplicito e scritto rilasciato al medico responsabile (§ 8), l’informazione (§ 9) e la consulenza (§ 10).
In Germania la farmacogenetica è esplicitamente medica: il § 3, n. 7, lettera c) la elenca come esame diagnostico. Spetta quindi ai medici.
E le analisi lifestyle? L’ambito di applicazione della GenDG non elenca le analisi che non perseguono nessuno degli scopi del § 2, comma 1, come la distinzione tra tipo da potenza e tipo da resistenza. Riserva medica, consenso e consulenza si trovano nella parte della legge dedicata ai fini medici.
Attenzione alla zona grigia: poiché il § 3, n. 7, lettera b) comprende anche caratteristiche che scatenano un “disturbo della salute” solo insieme a fattori esterni, una questione nutrizionale può diventare rapidamente medica – a seconda di che cosa deve chiarire l’analisi e di come il report formula il risultato. Le linee guida sullo stato della scienza sono emanate dalla Commissione per la diagnostica genetica (§ 23 GenDG).
Austria: quattro cassetti nella legge sulla tecnologia genetica
In Austria la legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) disciplina le analisi genetiche sull’essere umano. La sua definizione è ristretta: un’“analisi genetica” consente, secondo lo stato della scienza e della tecnica, affermazioni sullo stato di portatore, su un rischio di malattia, su una malattia in atto o sul decorso di una malattia o di una terapia (§ 4, n. 23).
Per i fini medici, il § 65, comma 1, suddivide queste analisi in quattro cassetti, ciascuno con le proprie regole:
| Tipo | A cosa serve (§ 65, comma 1, GTG) | Cos’altro si applica |
|---|---|---|
| Tipo 1 | Accertare una malattia in atto, preparare una terapia o monitorarne il decorso – sulla base di alterazioni somatiche, cioè acquisite | I §§ 68 e 69 non riguardano il tipo 1. |
| Tipo 2 | Accertare una malattia in atto sulla base di una mutazione germinale | Informazione e consulenza specialistiche, consenso confermato per iscritto (§ 69) |
| Tipo 3 | Accertare una predisposizione a una malattia o lo stato di portatore quando sono possibili profilassi o terapia | Solo in strutture autorizzate e solo su prescrizione di uno specialista in genetica umana o nella disciplina pertinente (§ 68, comma 1); inoltre § 69 |
| Tipo 4 | Come il tipo 3, ma senza possibilità di profilassi o terapia | Come il tipo 3 |
Il § 68, comma 1, GTG richiede quindi la prescrizione di uno specialista per i tipi 3 e 4. Le analisi che non consentono nessuna delle affermazioni previste dal § 4, n. 23, non rientrano nella definizione; se una singola analisi – per esempio sulla tolleranza alimentare – vi rientri dipende dal suo contenuto.
E la farmacogenetica? Il § 65 GTG non nomina esplicitamente le analisi su come l’organismo elabora i farmaci. “Preparare una terapia” compare solo nel tipo 1, che si basa su alterazioni somatiche, non su geni ereditari. Nel Gentechnikbuch (capitolo 5, adottato il 4 dicembre 2009), la Commissione austriaca per la tecnologia genetica ha stabilito che gli esami farmacogenetici non sono da considerarsi analisi predittive ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4, GTG – a meno che una caratteristica non consenta anche affermazioni sulla predisposizione a una malattia ereditaria che potrebbe manifestarsi in futuro. Un parere di esperti del 2024 per il ministero della Salute ritiene che i test puramente farmacogenetici non siano disciplinati in modo adeguato dalla GTG e propone una norma specifica per la sua revisione.
Indipendentemente dal testo di legge: le decisioni sui farmaci – sospenderli, sostituirli o modificarne la dose – spettano al medico curante.
Svizzera: un semaforo a tre colori
Dal 1° dicembre 2022 la Svizzera disciplina gli esami genetici con la legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; nella versione italiana LEGU), sottoposta a revisione, e con la relativa ordinanza (GUMV; nella versione italiana OEGU). Ricorda il sistema come un semaforo:
- Rosso – ambito medico: esami diagnostici, presintomatici e prenatali e altri esami a fini medici, “in particolare per determinare gli effetti di un’eventuale terapia” (art. 19 GUMG). Di regola li prescrivono i medici (art. 20); per la farmacogenetica, a determinate condizioni, anche altre professioni (artt. da 5 a 8 GUMV).
- Giallo – caratteristiche degne di particolare protezione: esami senza finalità medica, compresi gli esami di caratteristiche fisiologiche la cui conoscenza può influire sullo stile di vita (art. 31 cpv. 1 GUMG) – secondo l’art. 37 GUMV, in particolare abitudini alimentari, attività sportiva e benessere generale. È qui che si colloca la nutrigenetica.
- Verde – altri esami: per esempio colore dei capelli e degli occhi oppure olfatto e gusto (art. 31 cpv. 2 GUMG, art. 37 cpv. 3 GUMV).
Che cosa significa in pratica il giallo lo trovi dopo il confronto.
Tre paesi in sintesi
| Domanda | Germania | Austria | Svizzera |
|---|---|---|---|
| Analisi mediche | Riserva medica; quelle predittive solo da parte di specialisti (§ 7) | Tipi 3 e 4: struttura autorizzata, prescrizione di uno specialista (§ 68); tipi 2–4: informazione specialistica (§ 69) | Prescrizione da parte di medici (art. 20); autorizzazione del laboratorio (art. 28) |
| Farmacogenetica | Diagnostica (§ 3, n. 7, lettera c): riserva medica | Non nominata nel § 65; secondo il Gentechnikbuch non è predittiva ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4 | Medica (art. 19); medici, farmacisti e altri (artt. 5–8 GUMV) |
| Analisi su alimentazione, sport, benessere | Non elencate nell’ambito di applicazione (§ 2); attenzione al confine del § 3, n. 7 | Non comprese, purché non consentano affermazioni ai sensi del § 4, n. 23 | Solo tramite i professionisti della salute elencati, con campione prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV) |
| Particolarità | Divieto di discriminazione in base a caratteristiche genetiche (§ 4) | I datori di lavoro non possono né raccogliere né utilizzare i risultati delle analisi (§ 67) | Test per uso proprio solo per altri esami (art. 13) |
Cosa cambia in Svizzera – e cosa significa per la tua attività
In Germania e in Austria quasi tutto ruota attorno a una sola domanda: medica o no? La Svizzera ne aggiunge due: chi prescrive l’analisi e come arriva il campione al laboratorio? Le conseguenze pratiche:
- Solo determinate professioni possono prescrivere: le analisi su alimentazione, sport e benessere possono essere prescritte solo dai professionisti della salute di cui all’art. 40 GUMV autorizzati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale: medici, farmacisti, psicologi, droghieri SSS e – per le caratteristiche fisiologiche – dietisti SUP, fisioterapisti SUP, chiropratici e osteopati. Devono operare nell’ambito a cui appartiene l’esame (art. 34 cpv. 2 GUMG). Se non rientri in queste categorie, ti serve uno di questi professionisti che prescriva l’analisi.
- Campione in loro presenza: il campione deve essere prelevato in presenza della persona che prescrive l’esame (art. 34 cpv. 3 GUMG). Un kit spedito al cliente e utilizzato da solo a casa è quindi escluso per queste analisi.
- Test per uso proprio solo per temi innocui: i test per uso proprio possono essere forniti solo per altri esami, come il colore dei capelli o il senso del gusto (art. 13 GUMG).
- Alcuni temi sono sempre medici: le analisi che forniscono informazioni, tra l’altro, su intolleranze alimentari, disturbi metabolici, un rischio elevato di lesioni sportive oppure malattie, allergie e infiammazioni sono considerate mediche (art. 37 cpv. 2 GUMV). Le prescrive un medico (art. 20 GUMG). La GenDG e la GTG non prevedono un elenco di temi di questo tipo.
- Laboratorio all’estero: si può ricorrere a un laboratorio all’estero – per esempio in Austria – se lavora secondo lo stato della scienza e della tecnica, dispone di un sistema di gestione della qualità adeguato, è autorizzato nel proprio paese e il cliente ha dato il consenso scritto (art. 36 in combinato disposto con l’art. 29 GUMG). Un laboratorio svizzero necessita dell’autorizzazione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (art. 35).
- Informazione scritta: indica il laboratorio ed eventuali aziende e laboratori coinvolti all’estero, con i dati di contatto di uno specialista per le domande e della persona responsabile del trattamento dei dati (art. 32 GUMG).
- Pubblicità con informazioni obbligatorie: la pubblicità al pubblico deve spiegare le regole su prescrizione, informazione e comunicazione dei risultati e non deve essere ingannevole (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 GUMV) – approfondisci in Pubblicità dei test genetici.
Se offri consulenza a clienti in Svizzera:
- Appartieni a una categoria professionale ai sensi dell’art. 40 GUMV e operi nell’ambito pertinente – oppure collabori con un professionista di questo tipo.
- Il campione viene prelevato in presenza della persona che prescrive l’esame.
- I temi di cui all’art. 37 cpv. 2 GUMV passano da un medico.
- Se il laboratorio è all’estero, è presente il consenso scritto del cliente.
- L’informazione scritta contiene tutto ciò che richiede l’art. 32 GUMG.
- Il report contiene solo risultati legati allo scopo dell’esame (art. 33 GUMG).
- La tua pubblicità include le informazioni obbligatorie ai sensi dell’art. 14 cpv. 3 GUMG e dell’art. 4 GUMV.
E al di fuori di Germania, Austria e Svizzera?
Nell’UE, un test che il fabbricante destina a fornire informazioni, per esempio, su una predisposizione a una malattia o sulla probabile risposta a un trattamento è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 (articolo 2, punto 2); per i test genetici medici nell’ambito dell’assistenza sanitaria, gli Stati membri garantiscono che la persona sottoposta al test sia informata sulla loro natura, sul loro significato e sulle loro implicazioni (articolo 4). Al di fuori dell’Europa – per esempio negli USA – valgono altre regole; verificale paese per paese. La protezione dei dati si applica a tutte le analisi: vedi Dati genetici e GDPR.
Checklist: prima di aggiungere un’analisi genetica ai tuoi servizi
- Conosci lo scopo di ogni analisi e ciò che dice il report.
- Se un’analisi riguarda una malattia, un disturbo della salute, un rischio di malattia o l’effetto di un farmaco, spetta ai medici ovunque la legge nazionale lo richieda.
- Conosci le regole di ogni paese in cui vivono i tuoi clienti.
- Menzioni i farmaci solo con una chiara indicazione che qualsiasi modifica spetta ai medici.
- Il tuo laboratorio sa dirti come classifica ogni analisi; in caso di dubbio ti rivolgi a un avvocato specializzato o all’autorità competente.
Approfondimenti sulla Germania: Chi può eseguire cosa? e Legge tedesca sulla diagnostica genetica.
Domande frequenti
In Germania posso offrire analisi genetiche come consulente nutrizionale?
In Austria qualsiasi consulente può offrire analisi farmacogenetiche?
Perché la Svizzera è più severa di Germania e Austria?
Anche le analisi lifestyle richiedono il consenso?
Come capisco se un’analisi è medica?
Approfondimenti: Chi può eseguire cosa? · Legge tedesca sulla diagnostica genetica · Dati genetici e GDPR
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