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Pubblicizzare la longevity: cosa puoi dire – e cosa no
Per gli integratori alimentari la regola è semplice: le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano autorizzate e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006). Termini come invecchiamento, longevità o durata della vita non compaiono in quell’elenco – quindi affermazioni come “anti-aging”, “ringiovanisce” o “allunga la vita” sono escluse. I riferimenti generici a benefici per la salute sono ammessi solo se accompagnati da un’indicazione autorizzata (articolo 10, paragrafo 3). Le affermazioni relative a malattie sono vietate per gli alimenti. Per servizi come allenamento, coaching o trattamenti spa si applica il diritto della concorrenza sleale: nessuna promessa ingannevole di risultati. In Svizzera l’allegato 14 della LIV è un elenco a sé, ma simile, e per i test genetici valgono obblighi pubblicitari aggiuntivi ai sensi dell’art. 14 GUMG. La regola pratica: descrivi ciò che offri – non promettere ciò che la ricerca non sostiene.
Un menu, non un ricettario
Per questo articolo, a ottobre 2026, abbiamo consultato l’elenco delle indicazioni sulla salute autorizzate – il regolamento (UE) n. 432/2012 nella versione consolidata del 20 agosto 2025. Abbiamo cercato invecchiamento, longevità, durata della vita, anti-aging, senescenza, telomeri, autofagia, sirtuine e infiammazione. Risultati: nessuno.
È il nocciolo della pubblicità longevity in una frase. L’elenco delle indicazioni autorizzate funziona come un menu: puoi ordinare ciò che c’è. Non puoi cucinare ricette tue.
In termini giuridici: un’indicazione sulla salute è qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute (articolo 2, paragrafo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006). Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano autorizzate e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (articolo 10, paragrafo 1). Ciò vale per etichettatura, presentazione e pubblicità (articolo 1, paragrafo 2).
La longevity è un campo di ricerca entusiasmante. Ma non è nel menu degli integratori alimentari.
Prodotto o servizio? Quali regole si applicano e quando
Molte offerte longevity combinano prodotti e servizi: un programma di allenamento, un’analisi genetica, un trattamento spa, più capsule da prendere a casa. A ogni elemento si applicano regole diverse:
| Cosa pubblicizzi | Quali regole si applicano | La domanda chiave |
|---|---|---|
| Integratori alimentari | regolamento (CE) n. 1924/2006 (indicazioni sulla salute), articolo 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 (nessuna affermazione relativa a malattie), oltre al diritto della concorrenza sleale | L’indicazione è autorizzata e inclusa nell’elenco? |
| Servizi come allenamento, coaching, trattamenti spa | Diritto della concorrenza sleale (§ 5 UWG in Germania, § 2 UWG in Austria); in Germania, la legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici non appena la pubblicità si riferisce a malattie | La promessa è vera e verificabile? |
| Analisi genetica | Diritto della concorrenza sleale; se si fa riferimento a malattie, norme sulla pubblicità dei prodotti terapeutici e sulle analisi mediche | Lifestyle o medica? |
| Pacchetto di servizio e prodotto | Entrambe – le affermazioni sull’alimento sono soggette alle norme sulle indicazioni sulla salute | A cosa si riferisce l’affermazione? |
Come pubblicizzare correttamente le analisi genetiche è spiegato nella guida alla nutrigenetica in Pubblicità dei test genetici. I cosmetici sono soggetti a norme proprie, che questo articolo non tratta.
Cosa è vietato per i prodotti longevity
Per gli integratori alimentari, diverse disposizioni tracciano un confine chiaro:
- Indicazioni di effetto non autorizzate: “anti-aging”, “ringiovanisce”, “allunga la vita”, “abbassa l’età biologica”, “ferma” o “ripara” l’invecchiamento, “disintossica” – nessuna di queste è nell’elenco. Tali indicazioni sono quindi vietate (articolo 10, paragrafo 1).
- Malattie: le informazioni sugli alimenti non devono attribuire a un alimento la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né suscitare tale impressione – e ciò vale espressamente anche per la pubblicità (articolo 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011). Le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia richiedono una propria autorizzazione (articolo 2, paragrafo 2, punto 6, e articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006).
- Paura: le indicazioni non devono fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore – né con le parole né con le immagini (articolo 3, lettera e)).
- Rinuncia: non sono ammesse indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe essere danneggiata qualora non si consumi l’alimento (articolo 12, lettera a)).
- Alimentazione normale: le indicazioni non devono suggerire che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di sostanze nutritive (articolo 3, lettera d)).
- Raccomandazioni: non sono ammesse indicazioni che fanno riferimento alla raccomandazione di singoli medici o operatori sanitari (articolo 12, lettera c)).
- Nomi dei prodotti: anche un marchio o una denominazione di fantasia può essere interpretato come indicazione sulla salute. In tal caso può essere usato solo se accompagnato da una relativa indicazione conforme al regolamento (articolo 1, paragrafo 3). Verifica quindi i nomi con lo stesso rigore dei testi pubblicitari.
“Fa bene” non esce mai da solo
Le affermazioni generiche non sono vietate in assoluto. Il riferimento a benefici generali e non specifici di una sostanza nutritiva o di un alimento per la buona salute complessiva o per il benessere legato alla salute è consentito – ma solo se accompagnato da un’indicazione specifica autorizzata inclusa nell’elenco (articolo 10, paragrafo 3). Pensa all’affermazione generica come a un ospite che entra solo con un accompagnatore.
Un esempio dall’elenco: “La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.” Questa indicazione può essere usata solo per alimenti che siano almeno fonte di vitamina C ai sensi del regolamento. L’elenco contiene indicazioni equivalenti sulla protezione delle cellule dallo stress ossidativo per rame, manganese, riboflavina, selenio, vitamina E e zinco – ciascuna con le proprie condizioni d’uso. Quali indicazioni si applicano puoi verificarlo nel registro dell’UE delle indicazioni sulla salute.
Per essere onesti: se una formula come “per un invecchiamento in salute” valga come riferimento generico o come indicazione autonoma non autorizzata è una questione di interpretazione. Nel dubbio, lasciala fuori – oppure falla verificare in anticipo.
Se usi un’indicazione autorizzata, l’etichettatura o la pubblicità devono riportare anche informazioni obbligatorie: una dicitura sull’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, la quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto indicato, se del caso una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare l’alimento e, ove necessario, un’avvertenza (articolo 10, paragrafo 2). Approfondisci in Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare.
Spiegare la ricerca senza venderla
La ricerca sull’invecchiamento produce storie affascinanti – e con esse una tentazione. Oggi descrive dodici segni distintivi dell’invecchiamento, dalla senescenza cellulare all’infiammazione cronica (López-Otín et al., Cell 2023). Questi lavori spiegano meccanismi. Non dicono nulla su ciò che fa una determinata capsula.
Tre regole ti aiutano a condividere conoscenze senza cadere nella trappola delle indicazioni:
- Tenere separate informazione e pubblicità: spiega la ricerca nel suo contesto fattuale – per esempio in una conferenza o in una guida. Non collegarla alla promessa che il tuo prodotto faccia lo stesso. Anche la citazione di uno studio accanto a un prodotto può suggerire un rapporto con la salute ed essere quindi un’indicazione sulla salute.
- Indicare i dati sugli animali: “In studi sui topi …” è una formulazione onesta. Non trarne conclusioni sull’essere umano o sul tuo prodotto.
- Nessun nome come sigillo di qualità: ricercatori o medici noti accanto alla tua offerta sembrano un avallo – anche se non l’hanno mai dato.
Allenamento, spa, coaching: pubblicizzare i servizi in modo onesto
Il regolamento sulle indicazioni sulla salute non si applica ai servizi, ma il diritto della concorrenza sleale sì. In Germania una pratica commerciale è ingannevole se contiene affermazioni non veritiere o altre indicazioni idonee a ingannare – tra l’altro sui risultati attesi dall’uso (§ 5, comma 2, n. 1, UWG). L’affermazione non veritiera che un prodotto o un servizio possa curare malattie, disfunzioni o malformazioni è sempre sleale nei confronti dei consumatori (allegato, n. 17, UWG). L’Austria prevede la stessa regola (§ 2 e allegato, n. 17, della UWG).
In Germania, non appena la tua pubblicità si riferisce al riconoscimento, all’eliminazione o all’alleviamento di malattie, si applica anche la legge tedesca sulla pubblicità dei prodotti terapeutici (Heilmittelwerbegesetz, HWG) (§ 1, comma 1, n. 2, lettera a), HWG). In tal caso è ingannevole, per esempio, attribuire a un procedimento un effetto terapeutico che non ha, o dare falsamente l’impressione che il successo sia certo (§ 3 HWG).
Per la tua palestra, spa o clinica questo significa: descrivi concretamente ciò che offri – quale servizio, con quale frequenza, con quale obiettivo. Attività fisica, sonno e alimentazione sono tra i fattori dello stile di vita più studiati – puoi dirlo in termini fattuali. Una promessa come “abbassa la tua età biologica”, invece, devi poterla dimostrare. Oggi le misurazioni dell’età biologica sono soprattutto strumenti di ricerca; approfondisci in Misurare l’età biologica.
Svizzera: un elenco proprio, le stesse regole di base
In Svizzera gli alimenti, e quindi anche gli integratori alimentari, sono disciplinati dal diritto svizzero: la legge sulle derrate alimentari (LMG; in italiano LDerr), l’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LGV; in italiano ODerr) e l’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (LIV; in italiano OID). Le regole di base somigliano molto a quelle dell’UE – la procedura per una nuova indicazione no.
- Protezione dall’inganno: tutte le informazioni sulle derrate alimentari devono essere veritiere, e la pubblicità non deve essere ingannevole – per esempio riguardo a effetti particolari (art. 18 LMG). Sono vietate le indicazioni su effetti che un alimento non ha secondo lo stato attuale della scienza o che non sono sufficientemente comprovati, e i riferimenti alla prevenzione, al trattamento o alla guarigione di una malattia umana; restano ammesse le indicazioni nutrizionali e sulla salute autorizzate (art. 12 cpv. 2 lett. a e c LGV).
- Un elenco proprio: le indicazioni sulla salute sono ammesse solo se previste nell’allegato 14 LIV (art. 31 cpv. 2 LIV). A differenza dell’UE, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV; in tedesco BLV) può autorizzare caso per caso un’indicazione non elencata, se è supportata da dati scientifici generalmente riconosciuti (art. 31 cpv. 3 e art. 33 LIV, art. 38 cpv. 2 LGV).
- Nessun invecchiamento nell’allegato 14: i termini invecchiamento, longevità, durata della vita, anti-aging, senescenza, telomeri, autofagia, sirtuine e infiammazione non compaiono nella LIV (stato al 1° luglio 2025; abbiamo consultato il testo tedesco). Le indicazioni sulla protezione delle cellule dallo stress ossidativo per rame, manganese, riboflavina, selenio, vitamina C, vitamina E e zinco vi figurano con la stessa formulazione dell’elenco UE – con condizioni d’uso secondo il diritto svizzero. Molte formulazioni coincidono, ma l’allegato 14 resta un elenco a sé: verifica lì ogni indicazione.
- Riferimenti generici e divieti come nell’UE: i riferimenti a benefici non specifici per la salute complessiva o per il benessere legato alla salute devono essere accompagnati da un’indicazione dell’allegato 14 o da una autorizzata dall’USAV (art. 34 cpv. 2 LIV). Anche qui non sono ammessi i messaggi sulla rinuncia, le indicazioni sulla perdita di peso e le raccomandazioni di singoli medici (art. 34 cpv. 4 LIV), né i messaggi che suscitano paura o il suggerimento che una dieta equilibrata sia in generale insufficiente (art. 35 cpv. 1 lett. h e i LIV).
Se pubblicizzi analisi genetiche in Svizzera, si applica anche la legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; versione italiana ufficiale: LEGU). La pubblicità destinata al pubblico per esami genetici in ambito medico è vietata, salvo che sia rivolta alle persone autorizzate a prescrivere tali esami (art. 14 cpv. 1 e 2 GUMG). La pubblicità per esami genetici al di fuori dell’ambito medico deve indicare i requisiti per la prescrizione, per l’informazione e per la comunicazione dei risultati, e non deve essere ingannevole (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 cpv. 2 dell’ordinanza sugli esami genetici sull’essere umano, GUMV; versione italiana ufficiale: OEGU). La pubblicità destinata al pubblico comprende opuscoli, manifesti, inserzioni, pubblicità tramite media elettronici e conferenze per un pubblico di non specialisti (art. 4 cpv. 3 GUMV).
Due conseguenze pratiche: in Svizzera le analisi su un aumentato rischio di infortuni sportivi rientrano nell’ambito medico (art. 37 cpv. 2 GUMV) – quindi una palestra non può pubblicizzarle presso il pubblico. E un post per un’analisi lifestyle deve indicare, per esempio, che solo professionisti sanitari autorizzati possono prescriverla e che il campione viene prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG).
Sì e no: formulazioni longevity a confronto
Gli esempi sono generali. Verifica ogni affermazione per la tua offerta specifica e il tuo paese.
| Sì | No | Perché |
|---|---|---|
| “La vitamina C contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.” (solo se il prodotto è almeno fonte di vitamina C) | “Le nostre capsule fermano l’invecchiamento cellulare.” | Solo indicazioni autorizzate (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006); sull’invecchiamento non ce ne sono |
| Un riferimento generico al benessere, accompagnato direttamente da un’indicazione autorizzata | “Per una vita lunga e sana” come unica affermazione | Riferimenti generici solo con un’indicazione specifica di accompagnamento (articolo 10, paragrafo 3) |
| “Movimento, sonno e alimentazione sono la base – gli integratori possono completarli.” | “Dopo i 40 anni il cibo da solo non basta più.” | Non si deve suggerire che una dieta equilibrata sia in generale insufficiente (articolo 3, lettera d)) |
| “La ricerca descrive l’autofagia come uno dei processi legati all’invecchiamento.” (in una sezione informativa, senza riferimento a un prodotto) | “Scientificamente provato: il nostro prodotto attiva l’autofagia come il digiuno.” | Indicazione sulla salute non autorizzata (articolo 2, paragrafo 2, punto 5; articolo 10, paragrafo 1) |
| “Un programma di allenamento con sedute di forza e resistenza, su misura per i tuoi obiettivi.” | “Il nostro allenamento longevity abbassa la tua età biologica.” | Le affermazioni sui risultati attesi devono essere vere e verificabili (§ 5, comma 2, n. 1, UWG) |
| “Il movimento fa parte di uno stile di vita sano.” | “Il nostro programma protegge da demenza e infarto.” | Affermazione relativa a malattie: vietata per gli alimenti (articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011); per i servizi in Germania, diritto della pubblicità dei prodotti terapeutici (§§ 1 e 3 HWG) |
| “L’analisi mostra la tua predisposizione genetica, per esempio per la potenza o la resistenza.” | “Il nostro test genetico ti dice quanto vivrai.” | Ingannevole riguardo al risultato (§ 5 UWG); un’analisi genetica non misura l’età |
| Un nome di prodotto più una relativa indicazione autorizzata sulla stessa confezione | Una denominazione di fantasia come “Forever Young Capsules” senza indicazione di accompagnamento | Marchi e denominazioni di fantasia con una connotazione salutistica solo con un’indicazione di accompagnamento (articolo 1, paragrafo 3) |
| “Il nostro team ha completato la formazione della NOVO Academy.” (se vero) | “Raccomandato dal medico della longevità Dr. X” | Non sono ammessi riferimenti alla raccomandazione di singoli medici (articolo 12, lettera c)) |
Checklist prima di ogni pubblicazione
- Nemmeno una parola sulla prevenzione, il trattamento o la guarigione di malattie – nemmeno in immagini, video o commenti.
- Nessuna affermazione secondo cui un prodotto rallenti, fermi o inverta l’invecchiamento, ringiovanisca, allunghi la vita o abbassi l’età biologica.
- Per gli integratori alimentari solo indicazioni autorizzate, con le condizioni d’uso rispettate e le informazioni obbligatorie ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2.
- Affermazioni generiche sul benessere solo con un’indicazione autorizzata di accompagnamento.
- Nomi di prodotti e marchi verificati per individuare promesse di salute nascoste.
- La ricerca è descritta in modo fattuale, i dati sugli animali sono indicati come tali e nessuna citazione di studi è accostata a un prodotto come prova di efficacia.
- Nessun messaggio che susciti paura e nessuna raccomandazione di singoli medici o ricercatori noti.
- I servizi sono descritti concretamente; ogni promessa di risultati è vera e verificabile.
- Una seconda persona ha riletto – nel dubbio, un esperto qualificato.
Domande frequenti
Posso usare “anti-aging” per un integratore alimentare?
Le regole sulle indicazioni sulla salute valgono anche per il mio allenamento o trattamento spa?
Posso citare studi della ricerca sull’invecchiamento?
Posso pubblicizzare che la mia offerta abbassa l’età biologica?
Posso fare pubblicità con la raccomandazione di un medico o di un esperto?
Approfondimenti: Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare · Pubblicità dei test genetici · Misurare l’età biologica
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