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Dati genetici e GDPR: cosa devi sapere nella tua attività

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 12 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 12 min

In breve

Ai sensi del GDPR i dati genetici sono una categoria particolare di dati personali (art. 4, punto 13, e art. 9). Il loro trattamento è vietato in linea di principio – diventa lecito, per esempio, con il consenso esplicito per finalità specifiche. Prima di iniziare chiarisci chi è titolare e chi responsabile del trattamento, informa in modo completo i tuoi clienti (art. 13), tratta solo ciò che ti serve davvero e cancella ciò che non ti serve più. In Germania, Austria e Svizzera i datori di lavoro non possono, in linea di principio, né richiedere né utilizzare i risultati genetici dei propri dipendenti.

Una password che non puoi mai cambiare: perché i dati genetici sono speciali

Se ti rubano la password, la cambi. I tuoi geni non puoi cambiarli. Restano con te per tutta la vita – e rivelano qualcosa sui tuoi genitori, fratelli e figli. Per questo la normativa sulla protezione dei dati li tutela con tanta attenzione.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) definisce dati genetici i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico (art. 4, punto 13). Un campione di saliva per un’analisi nutrizionale vi rientra chiaramente – che l’analisi sia medica o no.

I dati genetici sono una categoria particolare di dati personali. Il loro trattamento è vietato (art. 9, par. 1), salvo che si applichi una delle eccezioni dell’art. 9, par. 2. Per un’analisi genetica nella consulenza nutrizionale, l’opzione principale è il consenso esplicito. Gli Stati membri possono inoltre introdurre ulteriori condizioni per i dati genetici (art. 9, par. 4) – per questo Germania e Austria hanno in parte regole proprie. La Svizzera ha una propria legge; ne parliamo più avanti.

Il consenso è la chiave che apre la porta al trattamento. Per i dati genetici deve essere esplicito e riferirsi a una o più finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a). E il tuo cliente può riprendersi la chiave in qualsiasi momento. Cosa conta:

Le norme nazionali aggiungono altri requisiti. Per gli esami genetici a fini medici, la Germania richiede un consenso esplicito e scritto rilasciato al medico responsabile (§ 8 GenDG). In Svizzera ogni esame genetico richiede un consenso libero ed espresso dopo un’informazione adeguata (art. 5 GUMG). In Austria i dati derivanti da analisi genetiche ai sensi della GTG possono essere trasmessi a persone diverse da quelle elencate nella legge solo con il consenso espresso e scritto della persona esaminata (§ 71, comma 2, GTG).

Nessuna sorpresa: cosa devono sapere prima i tuoi clienti

La trasparenza è un obbligo, non una clausola scritta in piccolo. Quando raccogli i dati, nel momento della raccolta comunichi al tuo cliente, tra l’altro (art. 13 GDPR):

Le informazioni devono essere fornite in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro (art. 12, par. 1). In Svizzera l’art. 32 GUMG aggiunge obblighi di informazione scritta per gli esami non medici, per esempio l’indicazione del laboratorio e di eventuali aziende e laboratori coinvolti all’estero.

Committente o impresa esecutrice? Chi ha quale ruolo tra consulente e laboratorio

In un’analisi genetica sono coinvolti almeno due attori: tu e il laboratorio. Il GDPR chiede: chi decide le finalità e i mezzi del trattamento? È il titolare del trattamento – come il committente di un cantiere, che decide che cosa costruire (art. 4, punto 7). Chi tratta dati per conto del titolare è il responsabile del trattamento – come l’impresa che costruisce secondo il progetto (art. 4, punto 8). Se due parti determinano congiuntamente finalità e mezzi, sono contitolari del trattamento (art. 26).

I ruoli derivano da ciò che accade effettivamente, non dal titolo del contratto: secondo le Linee guida 07/2020 dell’EDPB, i concetti sono funzionali e attribuiscono le responsabilità in base ai ruoli effettivi delle parti.

RuoloCome riconoscerloCosa richiede il GDPR
Titolare del trattamentoDecide le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punto 7)Informa gli interessati, tutela i loro diritti, garantisce la sicurezza e tiene un registro delle attività di trattamento (artt. 13, 15–21, 30, 32)
Responsabile del trattamentoTratta i dati per conto del titolare (art. 4, punto 8)Contratto che stabilisce materia disciplinata, durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati e categorie di interessati (art. 28, par. 3); ulteriori responsabili solo previa autorizzazione (art. 28, par. 2)
Contitolari del trattamentoDeterminano congiuntamente finalità e mezzi (art. 26, par. 1)Accordo su chi adempie quali obblighi, in particolare per i diritti degli interessati e gli obblighi di informazione

Consiglio pratico: concorda per iscritto con il tuo laboratorio chi ha quale ruolo e quale obbligo prima di inviare il primo campione – in particolare chi informa i tuoi clienti ai sensi dell’art. 13 e chi risponde alle richieste di accesso o di cancellazione.

Come lo zaino per un’escursione in montagna: porta solo ciò che serve

Prepara i tuoi dati come uno zaino per un’escursione in montagna: ciò che non ti serve resta a casa. Il GDPR lo chiama minimizzazione dei dati – i dati devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità (art. 5, par. 1, lett. c). E possono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione solo per il tempo necessario alla finalità (limitazione della conservazione, art. 5, par. 1, lett. e).

Per alcuni casi la legge fissa dei termini. In Germania il medico responsabile conserva i risultati degli esami genetici a fini medici per dieci anni e poi li distrugge (§ 12 GenDG). In Svizzera campioni e dati di altri esami ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 GUMG devono essere distrutti al più tardi due anni dopo l’esame, a meno che la persona non abbia acconsentito a un altro utilizzo o non si sia opposta all’anonimizzazione (art. 11 cpv. 2 GUMG).

I diritti dei tuoi clienti

I tuoi clienti mantengono il controllo. I loro diritti principali previsti dal GDPR:

Rispondi alle richieste senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese; nei casi complessi il termine può essere prorogato di due mesi (art. 12, par. 3). A ciò si aggiunge un diritto che esiste solo nel diritto genetico: il diritto di non sapere. In Svizzera ogni persona ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, di prendere conoscenza di informazioni sul proprio patrimonio genetico (art. 8 GUMG). In Germania fa parte dell’informazione prevista per gli esami a fini medici (§ 9, comma 2, n. 5, GenDG); in Austria fa parte della consulenza per le analisi dei tipi da 2 a 4 (§ 69, comma 5, GTG).

Programmi di salute aziendale: il datore di lavoro resta fuori

Se offri analisi genetiche nelle aziende, ti serve un muro solido tra i risultati e il datore di lavoro. In tutti e tre i paesi è la legge a costruire questo muro:

Struttura quindi un’offerta di questo tipo in modo che la partecipazione resti volontaria, i risultati vadano solo al dipendente e il datore di lavoro non riceva risultati individuali. Il consenso deve essere libero (art. 4, punto 11, GDPR) – in ambito lavorativo presta molta attenzione a questo aspetto.

Svizzera: la LPD al posto del GDPR

La Svizzera non è membro dell’UE. Per il trattamento dei dati genetici, l’art. 10 cpv. 2 GUMG rinvia al diritto federale e cantonale in materia di protezione dei dati. Per i privati – quindi anche per te come consulente – si tratta della legge federale sulla protezione dei dati (LPD; in tedesco DSG) riveduta, in vigore dal 1° settembre 2023 (art. 2 cpv. 1 lett. a LPD). I principi di fondo corrispondono al GDPR; i dettagli differiscono:

Checklist: la protezione dei dati nella tua attività

Domande frequenti

I risultati di un’analisi genetica nutrizionale sono dati genetici ai sensi del GDPR?
Sì. Il GDPR definisce dati genetici i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico (art. 4, punto 13). Che l’analisi sia medica o no non fa alcuna differenza.
Per il consenso basta una casella nel modulo d’ordine?
Una casella preselezionata non basta (considerando 32 GDPR). I dati genetici richiedono il consenso esplicito per finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a). Secondo le Linee guida 05/2020 dell’EDPB, online il consenso può essere espresso, per esempio, compilando un modulo elettronico, inviando un’e-mail, caricando un documento firmato o usando una firma elettronica. Devi essere in grado di dimostrare il consenso (art. 7, par. 1).
Sono titolare o responsabile del trattamento?
Dipende da chi decide effettivamente le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punti 7 e 8, GDPR). Nelle sue Linee guida 07/2020 l’EDPB sottolinea che i ruoli sono determinati dalle attività effettive, non dalla denominazione nel contratto. Chiarisci i ruoli per iscritto con il tuo laboratorio prima di inviare il primo campione.
Devo vedere i report genetici dei miei clienti?
Il GDPR richiede che i dati siano limitati a quanto necessario rispetto alla finalità (art. 5, par. 1, lett. c). Se ti serva un report dipende dalla tua consulenza. Da Novogenia decidi tu se vedere i report dei tuoi clienti.
Il datore di lavoro può conoscere i risultati in un programma di salute aziendale?
No. In Germania il datore di lavoro non può né richiedere né ricevere né utilizzare i risultati di esami genetici (§ 19 GenDG); in Austria ai datori di lavoro è vietato raccoglierli, richiederli, accettarli o utilizzarli (§ 67 GTG); e in Svizzera i datori di lavoro non possono chiedere né utilizzare dati genetici non rilevanti dal punto di vista medico (art. 37 GUMG).

Approfondimenti: Chi può offrire test genetici? · Spiegare un report genetico in modo chiaro · Modelli partner e white label

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