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Austria e Svizzera: regole diverse per le analisi genetiche nel tuo studio
L’Austria e la Svizzera tracciano i confini in modo diverso dalla Germania. In Austria ogni attività medica – compresa la prevenzione delle malattie – è riservata ai medici, e non esiste una legge sugli Heilpraktiker. Dietisti e fisioterapisti lavorano senza prescrizione medica nella promozione della salute e nella prevenzione. In Austria i partner possono offrire la farmacogenetica, ma le decisioni sui farmaci spettano sempre al medico. In Svizzera le analisi lifestyle possono essere prescritte solo dai professionisti elencati all’art. 40 GUMV, il prelievo del campione di saliva avviene in loro presenza e per queste analisi i test a domicilio sono esclusi.
Un fiume, due diritti professionali
Il fiume Saalach scorre tra Salisburgo e la cittadina bavarese di Freilassing. Attraversando il ponte non cambi solo paese, ma anche diritto professionale: sul lato tedesco ci sono Heilpraktiker con un’autorizzazione statale all’esercizio; sul lato austriaco non ce ne sono. Il nostro laboratorio di Eugendorf non è lontano da questo confine – e per lo stesso campione di saliva Germania, Austria e Svizzera applicano tre insiemi di regole diversi.
Per te significa: se segui clienti in Austria o in Svizzera, ti servono le regole di quei paesi. Le basi tedesche sono trattate in Cosa puoi offrire e Per Heilpraktiker e naturopati. Questo articolo mostra che cosa è diverso in Austria e in Svizzera. Ti offre un orientamento, ma non sostituisce una consulenza legale nel caso specifico.
Austria: la medicina spetta ai medici – prevenzione compresa
La legge austriaca sui medici traccia un cerchio ampio. L’esercizio della medicina comprende ogni attività fondata su conoscenze medico-scientifiche svolta direttamente o indirettamente sulle persone, in particolare (§ 2, comma 2, Ärztegesetz 1998):
- l’esame per accertare la presenza o l’assenza di malattie o disturbi fisici e psichici (n. 1),
- la cura di tali condizioni (n. 3),
- la prevenzione delle malattie (n. 5),
- la prescrizione di mezzi terapeutici, ausili terapeutici e ausili diagnostici medici (n. 7).
L’esercizio autonomo è riservato ai medici; a chiunque altro è vietato qualsiasi esercizio della professione medica (§ 3, commi 1 e 4, Ärztegesetz 1998). Chi svolge attività mediche senza esserne autorizzato ai sensi di questa o di un’altra legge commette un illecito amministrativo punito con una sanzione pecuniaria fino a 3.630 euro (§ 199, comma 1). E chi, senza formazione medica, svolge a titolo professionale un’attività riservata ai medici su un numero più ampio di persone commette il reato di esercizio abusivo della medicina (Kurpfuscherei): reclusione fino a tre mesi o pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere (§ 184 del codice penale austriaco).
Per te significa: in Austria “prevenire le malattie” non è solo un problema pubblicitario, ma territorio medico – a meno che un tuo diritto professionale non ti consenta di lavorare nella prevenzione. Parla quindi di alimentazione, movimento, benessere e stile di vita, non di malattie.
Nessun Heilpraktiker in Austria – le strade che esistono
Il diritto federale austriaco non prevede una legge sugli Heilpraktiker come quella tedesca. Un’autorizzazione tedesca da Heilpraktiker si basa sulla legge tedesca sugli Heilpraktiker e non consente alcuna attività medica in Austria. Per la consulenza lifestyle con analisi genetiche, queste sono le strade principali:
- Professioni MTD: dietisti (Diätologen) e fisioterapisti – maggiori dettagli nella prossima sezione.
- Consulenza di vita e sociale (Lebens- und Sozialberatung): chi esercita questa attività può offrire anche consulenza nutrizionale – ma solo con una laurea completa in scienze della nutrizione presso un’università austriaca o una formazione completa da Diätassistent. La consulenza in scienze dello sport richiede una laurea in scienze dello sport o in educazione fisica, oppure un diploma di un corso di formazione per allenatori presso un’accademia federale dello sport (§ 119, comma 1, GewO 1994, il codice austriaco delle attività commerciali).
- Coaching: prima di iniziare, verifica con quale professione o attività commerciale offri la consulenza lifestyle – e attieniti rigorosamente alle persone sane e al loro stile di vita.
Dietisti e fisioterapisti: prevenzione senza prescrizione
La legge MTD 2024 disciplina le professioni sanitarie superiori medico-terapeutico-diagnostiche, tra cui la dietologia e la fisioterapia (§ 1, comma 1). Le loro attività possono essere svolte solo da persone autorizzate ai sensi di questa legge (§ 2, comma 2), e i titoli professionali sono protetti (§ 3, comma 5).
Per le analisi genetiche è decisiva una distinzione. Di regola, dietisti e fisioterapisti lavorano sotto la propria responsabilità su prescrizione di un medico o di un dentista (§ 8, comma 1, § 20, comma 1). Nella promozione della salute e nella prevenzione primaria e secondaria, invece, lavorano senza prescrizione, entro il proprio ambito professionale (§ 8, comma 2, § 20, comma 2). Per un’analisi lifestyle con clienti sani, è questo il quadro naturale. Se è in gioco una malattia, vale la prescrizione medica. Maggiori dettagli sulle singole professioni in Per consulenti nutrizionali e dietisti e Per fisioterapisti.
Analisi genetiche in Austria: il lifestyle non è di tipo 3
La legge sulla tecnologia genetica definisce l’analisi genetica in modo restrittivo: un’analisi di laboratorio che, secondo lo stato della scienza e della tecnica, consente affermazioni sullo stato di portatore, su un rischio di malattia, su una malattia esistente o sul decorso di una malattia o di una terapia (§ 4, n. 23, GTG). Le analisi delle predisposizioni a malattie (tipi 3 e 4) possono essere eseguite solo in strutture autorizzate e su prescrizione di un medico specialista (§ 68, comma 1, GTG).
Le analisi lifestyle su alimentazione, peso, sport, stress e pelle che non consentono tali affermazioni non rientrano in questa definizione. Se una singola analisi dica effettivamente qualcosa su un rischio di malattia dipende dal suo contenuto. I quattro tipi sono spiegati nel dettaglio in Chi può offrire test genetici?
Farmacogenetica: l’eccezione austriaca – con un limite chiaro
Qui l’Austria è più aperta dei suoi vicini. La farmacogenetica è l’unica analisi medica che la legge lì consente senza un medico – i partner di Novogenia possono offrirla in Austria. Il perché è spiegato in Diritto: chi può offrire la farmacogenetica? Due limiti valgono sempre:
- Il tuo diritto professionale ha voce in capitolo: se la tua professione possa offrire un’analisi di questo tipo dipende dalle regole della tua professione.
- I farmaci restano di competenza dei medici: la prescrizione di mezzi terapeutici fa parte dell’esercizio della medicina (§ 2, comma 2, n. 7, Ärztegesetz 1998). Non consigliare quindi mai di sospendere, cambiare o modificare il dosaggio di un farmaco. Consegna il risultato e indirizza il tuo cliente al medico curante.
Che cosa significano i risultati farmacogenetici e come li usano i medici è spiegato nella Guida alla farmacogenetica.
Svizzera: chi può prescrivere lo stabilisce l’art. 40 GUMV
Anche la Svizzera regolamenta le analisi genetiche al di fuori dell’ambito medico. Gli esami di caratteristiche fisiologiche la cui conoscenza può influenzare lo stile di vita di una persona (art. 31 cpv. 1 lett. a GUMG) riguardano, secondo l’ordinanza, in particolare il comportamento alimentare, l’attività sportiva e il benessere generale (art. 37 cpv. 1 GUMV). Possono essere prescritti solo da professionisti della salute abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, che hanno acquisito conoscenze di genetica umana con la formazione e il perfezionamento e che lavorano nel campo a cui appartiene l’esame (art. 34 cpv. 1 e 2 GUMG). L’art. 40 GUMV li elenca in modo esaustivo:
| Possono prescrivere (art. 40 GUMV) | Ambito |
|---|---|
| Medici, farmacisti, psicologi, droghieri SSS | esami di caratteristiche degne di particolare protezione |
| Dietisti SUP, fisioterapisti SUP, chiropratici e osteopati | per determinare caratteristiche fisiologiche |
Per le professioni disciplinate dalla legge sulle professioni sanitarie, come fisioterapia, alimentazione e dietetica e osteopatia, l’esercizio sotto la propria responsabilità professionale richiede un’autorizzazione del cantone (art. 11 GesBG).
Non sono nell’elenco, tra gli altri, i naturopati (Naturheilpraktiker), gli health coach e i consulenti nutrizionali senza titolo SUP. Per le analisi lifestyle lavorano con un professionista elencato che prescrive l’analisi. Non è una semplice formalità: chi, a titolo professionale e intenzionalmente, prescrive un esame di questo tipo senza esserne autorizzato rischia una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 56 cpv. 2 lett. e GUMG).
Svizzera: prelievo di persona, niente test a domicilio
- Prelievo di persona: il campione deve essere prelevato in presenza del professionista che prescrive l’analisi (art. 34 cpv. 3 GUMG). Un kit spedito a un cliente che lo usa da solo a casa è quindi escluso per le analisi lifestyle.
- Test per uso proprio solo per caratteristiche innocue: i test per uso proprio possono essere forniti solo per gli “altri” esami (art. 13 GUMG), come il colore dei capelli e degli occhi o l’olfatto e il gusto (art. 37 cpv. 3 GUMV).
- Alcuni temi sono sempre medici: gli esami che forniscono informazioni, tra l’altro, su intolleranze alimentari, disturbi metabolici, un aumentato rischio di infortuni sportivi, oppure su malattie, allergie e infiammazioni sono considerati medici (art. 37 cpv. 2 GUMV). Sono prescritti dai medici (art. 20 GUMG).
- Laboratorio all’estero: il ricorso a un laboratorio all’estero richiede, tra l’altro, il consenso scritto del cliente (art. 36 in combinato disposto con l’art. 29 GUMG).
- Informazione e risultati: l’informazione deve essere fornita per iscritto (art. 32 GUMG), e possono essere comunicati solo i risultati che corrispondono allo scopo (art. 33 GUMG).
- Pubblicità con informazioni obbligatorie: la pubblicità destinata al pubblico deve informare su chi può prescrivere l’analisi, sugli obblighi di informazione e su come vengono comunicati i risultati (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 cpv. 2 GUMV). Se queste informazioni mancano, può seguire una multa (art. 57 lett. a GUMG).
- Farmacogenetica: in Svizzera appartiene all’ambito medico. Può essere prescritta da medici, dentisti, farmacisti e chiropratici, ciascuno a determinate condizioni (artt. 5–8 GUMV) – fisioterapia, consulenza nutrizionale e naturopatia non ne fanno parte.
Per le indicazioni sulla salute sugli integratori alimentari, la Svizzera applica la propria ordinanza concernente le informazioni sulle derrate alimentari – maggiori dettagli in Diritto professionale e pubblicità.
Tre paesi in sintesi
| Domanda | Germania | Austria | Svizzera |
|---|---|---|---|
| Heilpraktiker | autorizzazione ai sensi della legge sugli Heilpraktiker | nessuna legge sugli Heilpraktiker; attività mediche solo per i medici (§ 3 Ärztegesetz 1998) | i naturopati non sono elencati all’art. 40 GUMV |
| Consulenza nutrizionale | titolo “Diätassistent” protetto (§ 1 DiätAssG) | dietologia come professione MTD; consulenza nutrizionale come attività commerciale solo con laurea o formazione da Diätassistent (§ 119 GewO 1994) | i dietisti SUP possono prescrivere per caratteristiche fisiologiche |
| Fisioterapia | titolo protetto (§ 1 MPhG) | professione MTD; prevenzione senza prescrizione (§ 20, comma 2, legge MTD 2024) | i fisioterapisti SUP possono prescrivere; il rischio di infortuni è medico |
| Coach | nessun esercizio dell’arte medica senza autorizzazione (§ 5 HeilprG) | chiarire l’attività commerciale; nessuna prevenzione di malattie | non possono prescrivere |
| Campione di saliva | a casa o nello studio | a casa o nello studio | solo in presenza del professionista che prescrive |
| Farmacogenetica | diagnostica, solo medici (§ 3, n. 7, lettera c), § 7 GenDG) | i partner possono offrirla; i farmaci restano di competenza dei medici | medici, dentisti, farmacisti, chiropratici (artt. 5–8 GUMV) |
Checklist per Austria e Svizzera
- Austria: sai con quale professione o attività commerciale offri la consulenza lifestyle.
- Austria: i tuoi testi parlano di stile di vita e benessere, non di prevenzione o cura delle malattie.
- Austria: per la farmacogenetica il tuo diritto professionale è chiarito, e ogni domanda sui farmaci va al medico curante.
- Svizzera: appartieni a una professione elencata all’art. 40 GUMV e hai l’autorizzazione cantonale – oppure lavori con un professionista di questo tipo.
- Svizzera: il campione di saliva viene prelevato in presenza del professionista che prescrive l’analisi; non ci sono test a domicilio.
- Svizzera: i temi dell’art. 37 cpv. 2 GUMV, come intolleranze o rischio di infortuni, passano dai medici.
- Svizzera: informazione scritta, consenso scritto al laboratorio all’estero e informazioni obbligatorie nella pubblicità sono garantiti.
- Conosci le regole di ogni paese in cui vivono i tuoi clienti.
Domande frequenti
Posso lavorare in Austria con un’autorizzazione tedesca da Heilpraktiker?
Come consulente nutrizionale, posso offrire analisi genetiche in Austria?
Come fisioterapista in Austria, mi serve una prescrizione medica per un’offerta lifestyle?
Posso offrire analisi lifestyle come health coach in Svizzera?
Posso offrire la farmacogenetica in Austria e parlare di farmaci?
Approfondimenti: Chi può offrire test genetici? · Diritto: chi può offrire la farmacogenetica? · Cosa puoi offrire: lifestyle o medicina
Analisi genetiche per il tuo studio?
Raccontaci del tuo studio e dei tuoi clienti – ti mostreremo che cosa fa al caso tuo.
Richiedi un progetto →Offerta per naturopatiNota: questa guida contiene informazioni di carattere generale per aziende e professionisti e non sostituisce una consulenza medica o legale. I tratti genetici determinati in un’analisi genetica sono ben documentati (ogni gene incluso è supportato da almeno tre studi indipendenti); le raccomandazioni che ne derivano sono conclusioni logiche, non scientificamente provate. Le normative possono cambiare; salvo errori e modifiche.
