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Guida alla farmacogenetica

Diritto: chi può offrire la farmacogenetica? Germania, Austria e Svizzera a confronto

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 13 min

In breve

In Germania la farmacogenetica è un esame genetico diagnostico (§ 3, n. 7, lettera c), GenDG): la eseguono solo i medici, con informazione e consenso scritto. In Austria la legge sulla tecnologia genetica non richiede la prescrizione da parte di un medico specialista per le analisi puramente farmacogenetiche; secondo il Gentechnikbuch, non sono analisi predittive ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4, GTG. La Svizzera colloca la farmacogenetica in ambito medico ma, oltre ai medici, consente di prescriverla anche ai farmacisti e – nel proprio campo – a dentisti e chiropratici, ciascuno a determinate condizioni (artt. 5–8 GUMV). In tutti e tre i paesi le decisioni sui farmaci spettano al medico curante.

Quando il farmaco è l’innesco: perché la farmacogenetica mette alla prova il diritto

Il 4 dicembre 2009 la Commissione austriaca per la tecnologia genetica ha messo agli atti un’idea notevole: in farmacogenetica l’innesco non è il gene, ma il farmaco. Una variante che rallenta un enzima non fa ammalare nessuno di per sé – solo un determinato farmaco a una dose inadatta può causare problemi. L’esempio della Commissione: un infarto in caso di resistenza al clopidogrel, perché l’organismo non attiva a sufficienza il profarmaco clopidogrel (Gentechnikbuch, capitolo 5).

La farmacogenetica è dunque diagnostica? Qui le leggi prendono strade diverse. Immagina una porta con una serratura. In Germania solo il medico ha la chiave. In Svizzera al gancio è appeso un intero mazzo di chiavi: per medici, farmacisti, dentisti e chiropratici, ciascuno con le sue condizioni. In Austria la legge sulla tecnologia genetica lascia aperta la porta al test puramente farmacogenetico. Una cosa è uguale in tutti e tre i paesi: le decisioni sui farmaci spettano al medico curante. Questo articolo offre un orientamento, non una consulenza legale per il tuo caso specifico.

Germania: la farmacogenetica è diagnostica – con riserva medica

La legge sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) non lascia dubbi. Ai sensi del § 3, n. 7, lettera c), GenDG, un esame genetico diagnostico comprende un esame volto a chiarire se sono presenti caratteristiche genetiche che possono influire sull’effetto di un medicinale. La farmacogenetica è scritta nella legge – come diagnostica. Ne derivano obblighi chiari:

Per le farmacie: in Germania non è possibile un esame farmacogenetico sotto la propria responsabilità, ma i farmacisti possono collaborare con il medico responsabile. Di più in La farmacogenetica in farmacia e in La farmacogenetica nello studio medico.

Austria: il test puramente farmacogenetico non rientra in nessuno dei quattro cassetti

La legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) suddivide le analisi genetiche sull’essere umano a fini medici in quattro tipi (§ 65, comma 1, GTG). Gli obblighi più severi dipendono dal tipo:

TipoA che cosa serve (§ 65, comma 1)Che cos’altro si applica
Tipo 1Accertare una malattia esistente, preparare una terapia o monitorarne il decorso – sulla base di alterazioni acquisite (somatiche)nessun obbligo ai sensi dei §§ 68 e 69
Tipo 2Accertare una malattia esistente sulla base di una mutazione germinaleinformazione e consulenza da parte di uno specialista, consenso confermato per iscritto (§ 69)
Tipo 3Accertare una predisposizione a una malattia o lo stato di portatore, quando è possibile una profilassi o una terapiasolo in strutture autorizzate e su prescrizione di un medico specialista (§ 68, comma 1), in più § 69
Tipo 4come il tipo 3, ma senza profilassi o terapia possibilecome il tipo 3

Il test puramente farmacogenetico non rientra in nessuno di questi cassetti: esamina geni ereditati, non alterazioni acquisite, e non accerta né una malattia né una predisposizione. La Commissione per la tecnologia genetica la vede allo stesso modo nel Gentechnikbuch (capitolo 5): gli esami farmacogenetici non sono di norma da considerare analisi predittive ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4, GTG. Le reazioni avverse scatenate da un farmaco non sono malattie ai sensi della GTG.

Nella pratica: per le analisi puramente farmacogenetiche la GTG non richiede né la prescrizione da parte di uno specialista (§ 68, comma 1) né l’informazione da parte di uno specialista con conferma scritta (§ 69). Come principio per le analisi genetiche a fini medici, il § 65, comma 1, indica lo stato della scienza e della tecnica.

Attenzione ai geni con un doppio ruolo: se una caratteristica consente anche affermazioni sulla predisposizione a una futura malattia ereditaria, il suo esame è soggetto alle regole per le analisi predittive, osserva il Gentechnikbuch. Un parere di esperti del 2024 per il ministero della Salute (“Neue Entwicklungen bei der Anwendung genetischer Analysen”) fornisce esempi: un’analisi farmacogenetica del gene G6PD è allo stesso tempo un’analisi per il deficit ereditario di G6PD. E una variante con perdita di funzione in DPYD, rilevante dal punto di vista farmacogenetico, significa anche lo stato di portatore del deficit ereditario di diidropirimidina deidrogenasi. Per un pannello significa: verificare ogni gene singolarmente.

Che cosa potrebbe cambiare: lo stesso parere ritiene che il test puramente farmacogenetico non sia disciplinato in modo adeguato dalla GTG. Propone di trattarlo come il tipo 1 – senza informazione specifica né documentazione scritta del consenso – e di consentire a ogni medico che abbia bisogno dell’informazione per la terapia di prescriverlo. La proposta non è stata adottata: i §§ 65, 68 e 69 GTG sono invariati nella versione in vigore.

E la terapia farmacologica? In Austria la prescrizione di rimedi terapeutici (Heilmittel) rientra nell’esercizio della medicina (§ 2, comma 2, n. 7, dell’Ärztegesetz 1998, la legge austriaca sui medici), e l’esercizio autonomo della medicina è riservato ai medici (§ 3, comma 1). Chi offre un’analisi farmacogenetica senza abilitazione all’esercizio della medicina non raccomanda quindi di sospendere, sostituire o ridosare un farmaco, ma rimanda al medico curante.

Svizzera: medica – ma con un intero mazzo di chiavi

La Svizzera disciplina gli esami genetici nella legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; versione italiana ufficiale: LEGU) e nell’ordinanza concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMV; versione italiana ufficiale: OEGU). La farmacogenetica è chiaramente medica: l’art. 19 GUMG include espressamente gli esami volti a “determinare gli effetti di un’eventuale terapia”. La GUMV definisce gli esami farmacogenetici come esami genetici di caratteristiche che influenzano l’effetto del medicamento (art. 2 lett. a).

Di norma prescrivono gli esami i medici con un titolo federale di perfezionamento nella specialità pertinente o in genetica umana (“prescrivere” è il verbo del testo ufficiale; art. 20 cpv. 1 GUMG). Per gli esami che non presuppongono requisiti particolari, il Consiglio federale può ampliare la cerchia (art. 20 cpv. 3) – e per la farmacogenetica lo ha fatto:

Chi può prescrivereChe cosa consente la GUMVParticolarità
Medici, anche senza titolo di specialista nel settoreesami farmacogenetici (art. 5 cpv. 1 lett. a)condizioni dell’art. 5 cpv. 2
Dentistiesami farmacogenetici nel campo dell’odontoiatria (art. 6)il dentista comunica il risultato
Farmacistiesami farmacogenetici (art. 7)consultazione preventiva del professionista prescrittore per i medicamenti soggetti a prescrizione medica; area di consultazione separata
Chiropraticiesami farmacogenetici nel campo della chiropratica (art. 8)il chiropratico comunica il risultato

Tutti devono essere abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, e per tutti valgono tre condizioni (art. 5 cpv. 2 GUMV): viene esaminata una determinata selezione di varianti genetiche, sono attesi risultati di nota rilevanza clinica e sono disponibili misure preventive o terapeutiche secondo lo stato attuale della scienza e della pratica.

Valgono anche le regole generali: consenso libero ed espresso dopo un’informazione sufficiente (artt. 5 e 6 GUMG); il risultato viene comunicato da un medico o da uno specialista da lui autorizzato (art. 26 cpv. 1). Se è una farmacia a prescrivere il test, il farmacista comunica personalmente il risultato – solo ciò che risponde allo scopo dell’esame (art. 7 cpv. 4 GUMV).

Che cosa fa diversamente la Svizzera rispetto a Germania, Austria e UE

Tre paesi in sintesi

DomandaGermaniaAustriaSvizzera
Classificazioneesame genetico diagnostico (§ 3, n. 7, lettera c), GenDG)secondo il Gentechnikbuch, non un’analisi predittiva ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4, GTGambito medico (art. 19 GUMG)
Chi prescrivesolo i medici (§ 7, comma 1)nessuna prescrizione da parte di uno specialista richiesta (il § 68 riguarda i tipi 3 e 4)medici, farmacisti, dentisti e chiropratici a determinate condizioni (artt. 5–8 GUMV)
Prima dell’analisiinformazione da parte del medico, consenso scritto (§§ 8, 9)il § 69 riguarda i tipi da 2 a 4, non il test puramente farmacogeneticoinformazione, consenso libero ed espresso (artt. 5, 6 GUMG)
Ruolo della farmaciacollaborazione con il medico responsabilela GTG non richiede una prescrizione medica per il test puramente farmacogenetico; la terapia resta al medico (Ärztegesetz)può prescrivere; consultazione preventiva per i medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 7 GUMV)

E l’UE? Il test stesso è un dispositivo medico

Nell’UE, un test che il fabbricante destina a fornire informazioni per prevedere la risposta o le reazioni al trattamento, oppure per definire o monitorare misure terapeutiche, è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi del regolamento (UE) 2017/746 (articolo 2, punto 2, lettere e) ed f)). Quando un test genetico è utilizzato nell’assistenza sanitaria per migliorare il trattamento, gli Stati membri provvedono affinché la persona sottoposta al test riceva informazioni pertinenti sulla natura, il significato e le implicazioni del test (articolo 4, paragrafo 1). Restano possibili norme nazionali più severe come la GenDG (articolo 4, paragrafo 4).

Una regola vale ovunque: la terapia farmacologica resta nelle mani del medico

Tre paesi, tre percorsi – una sola persona al traguardo. Un risultato farmacogenetico può supportare una decisione terapeutica. La decisione stessa – sospendere, sostituire, modificare la dose – spetta al medico curante. La Svizzera lo scrive persino nella sua ordinanza: se una farmacia esamina l’effetto di un medicamento soggetto a prescrizione medica prescritto da un altro professionista, consulta prima quel professionista (art. 7 cpv. 2 GUMV). Come spiegare i risultati con chiarezza è trattato in Capire e comunicare i risultati.

Checklist: prima di offrire la farmacogenetica

Domande frequenti

Una farmacia in Germania può offrire un test farmacogenetico?
Non sotto la propria responsabilità. Ai sensi del § 3, n. 7, lettera c), GenDG, la farmacogenetica è un esame genetico diagnostico, e questi esami possono essere eseguiti solo da medici (§ 7, comma 1). Il medico responsabile fornisce l’informazione, raccoglie il consenso scritto e riceve il risultato dal laboratorio (§§ 8, 9 e 11, comma 2). Una farmacia può collaborare con questo medico, per esempio in una revisione della terapia farmacologica.
In Austria un’analisi puramente farmacogenetica richiede la prescrizione di un medico?
La legge sulla tecnologia genetica richiede la prescrizione da parte di un medico specialista solo per i tipi 3 e 4 (§ 68, comma 1, GTG), e l’informazione da parte di uno specialista con conferma scritta solo per i tipi da 2 a 4 (§ 69). Secondo il Gentechnikbuch (capitolo 5), gli esami farmacogenetici non sono analisi predittive ai sensi del § 65, comma 1, nn. 3 e 4 – a meno che una caratteristica non dica qualcosa anche sulla predisposizione a una futura malattia ereditaria. Le decisioni sui farmaci spettano comunque sempre al medico curante.
I farmacisti in Svizzera possono prescrivere test farmacogenetici?
Sì, se sono abilitati all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale e sono soddisfatte le condizioni dell’art. 5 cpv. 2 GUMV (art. 7 GUMV). Se il test riguarda un medicamento soggetto a prescrizione medica prescritto da un altro professionista, lo consultano prima. L’informazione e la comunicazione del risultato avvengono in un’area di consultazione separata, e vengono comunicati solo i risultati che rispondono allo scopo dell’esame.
Un test farmacogenetico è un dispositivo medico?
Nell’UE sì, se il fabbricante lo destina a fornire informazioni per prevedere la risposta o le reazioni al trattamento, oppure per definire o monitorare misure terapeutiche. In tal caso è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2017/746. Chiedi al tuo laboratorio come classifica i propri test.
In Svizzera posso pubblicizzare la farmacogenetica presso il pubblico?
La pubblicità destinata al pubblico per esami genetici in ambito medico è vietata (art. 14 cpv. 1 GUMG). Il divieto non si applica alle persone abilitate a prescrivere tali esami ai sensi dell’art. 20 GUMG (art. 14 cpv. 2). La loro pubblicità deve essere oggettiva, corrispondere all’interesse generale e non essere né ingannevole né invadente (art. 4 cpv. 1 GUMV). Le informazioni rivolte esclusivamente alle persone abilitate alla prescrizione di esami genetici non sono considerate pubblicità destinata al pubblico (art. 4 cpv. 4 GUMV).

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