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Etichettatura dei cosmetici: tutte le indicazioni obbligatorie su flacone e confezione
Secondo l’art. 19, par. 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, recipiente e imballaggio di un prodotto cosmetico devono riportare sette indicazioni: nome e indirizzo della persona responsabile, contenuto nominale, data di durata minima o – per una durata superiore a 30 mesi – periodo post-apertura, precauzioni per l’impiego, numero di lotto, funzione (salvo se evidente) ed elenco degli ingredienti preceduto dal termine “Ingredients”. Gli ingredienti riportano le denominazioni comuni del glossario dell’UE, basato sulla nomenclatura INCI. In Germania e in Austria contenuto nominale, durata, precauzioni e funzione devono essere indicati in tedesco. La Svizzera richiede almeno una lingua ufficiale.
Dal 30 luglio 2026: un nuovo dizionario per l’elenco degli ingredienti
Il 30 luglio 2026 qualcosa è cambiato silenziosamente per le etichette nell’UE. Da quel giorno si applica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1175. Contiene il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti e abroga il glossario precedente della decisione di esecuzione (UE) 2022/677 (artt. 2 e 4). Le aziende potevano già usare le nuove denominazioni dal 30 luglio 2025 (art. 3). Per l’aggiornamento, la Commissione ha soprattutto aggiunto nuove denominazioni INCI e corretto voci errate (considerando 3).
Il glossario è il dizionario comune dell’elenco degli ingredienti. Che un siero si trovi su uno scaffale a Linz, Lione o Lisbona: l’acqua si chiama AQUA, la vitamina E compare per esempio come TOCOPHEROL, il coenzima Q10 come UBIQUINONE. Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prescrive che l’elenco degli ingredienti usi queste denominazioni comuni (art. 19, par. 6). Il glossario tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, in particolare dell’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Importante: non è un elenco delle sostanze autorizzate (art. 33).
Le sette indicazioni obbligatorie dell’articolo 19
I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solo se il recipiente e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili (art. 19, par. 1). Il recipiente è il flacone o il vasetto stesso; l’imballaggio è, per esempio, l’astuccio pieghevole che lo contiene.
| Indicazione obbligatoria (art. 19, par. 1) | Cosa significa | Dove |
|---|---|---|
| a) Nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabile | Le abbreviazioni sono consentite se permettono ancora di identificare la persona e l’indirizzo. Se sono indicati più indirizzi, viene messo in evidenza quello presso cui è tenuta la documentazione informativa sul prodotto. Per i prodotti importati si aggiunge il paese di origine. | Recipiente e imballaggio |
| b) Contenuto nominale | Peso o volume al momento del confezionamento; non necessario per imballaggi sotto i 5 g o 5 ml, campioni gratuiti e monodosi | Recipiente e imballaggio |
| c) Data di durata minima o periodo post-apertura | vedi la sezione successiva | Recipiente e imballaggio |
| d) Precauzioni particolari | almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, oltre alle avvertenze richieste dalla relazione sulla sicurezza (allegato I, parte B, punto 2); precauzioni particolari per i prodotti di uso professionale | Recipiente e imballaggio, in un foglio allegato se manca lo spazio |
| e) Numero di lotto o riferimento per l’identificazione | per prodotti molto piccoli, solo sull’imballaggio | Recipiente e imballaggio |
| f) Funzione | necessaria solo se non risulta dalla presentazione, per esempio “siero notte per il viso” | Recipiente e imballaggio |
| g) Elenco degli ingredienti | preceduto dal termine “Ingredients” | può figurare unicamente sull’imballaggio |
La persona responsabile garantisce l’etichettatura (art. 5, par. 1). Prima di rendere disponibile un prodotto, i distributori verificano che siano presenti nome e indirizzo, numero di lotto ed elenco degli ingredienti, che siano rispettati i requisiti linguistici e che la data di durata minima non sia superata (art. 6, par. 2). Chi sia la persona responsabile è spiegato in Persona responsabile, valutazione della sicurezza, notifica.
Data di durata minima o simbolo del periodo post-apertura?
Per la durata esistono due strade. Quale si applica dipende dalla stabilità del prodotto (art. 19, par. 1, lett. c):
- Durata fino a 30 mesi: la data di durata minima è obbligatoria. È preceduta dal simbolo di cui al punto 3 dell’allegato VII oppure dalla dicitura “Usare preferibilmente entro”. La data si compone, nell’ordine, del mese e dell’anno oppure del giorno, del mese e dell’anno. Se necessario, si aggiungono le condizioni di conservazione da rispettare per garantire la durata indicata.
- Durata superiore a 30 mesi: la data di durata minima non è obbligatoria. L’etichetta indica invece per quanto tempo il prodotto può essere usato in sicurezza dopo l’apertura – con il simbolo di cui al punto 2 dell’allegato VII, seguito dal periodo in mesi e/o anni. Questa indicazione viene omessa solo nei casi in cui il concetto di durata dopo l’apertura non è rilevante.
Quanto dura un prodotto non è una questione di etichetta, ma di dati: la stabilità in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili rientra nella relazione sulla sicurezza (allegato I, parte A, punto 2). Chiarisci quindi per tempo con il tuo fabbricante quali informazioni vanno sulla tua etichetta.
Come compilare correttamente l’elenco degli ingredienti
L’elenco degli ingredienti è la voce più lunga dell’etichetta. L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), ne stabilisce le regole:
- Intestazione: l’elenco è preceduto dal termine “Ingredients”.
- Cosa comprende: qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nella fabbricazione. Non sono considerate ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime e le sostanze tecniche secondarie che non compaiono nel prodotto finito.
- Ordine: ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Gli ingredienti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso dopo quelli superiori all’1%.
- Profumo: i composti odoranti e aromatizzanti sono indicati con il termine “parfum” o “aroma”. Le sostanze la cui indicazione è prescritta nella colonna “Altre” dell’allegato III vengono elencate in aggiunta.
- Nanomateriali: la denominazione è seguita dalla dicitura “nano” tra parentesi.
- Coloranti: possono essere elencati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, usando se del caso il numero CI (Colour Index).
- Denominazioni: le denominazioni comuni del glossario; se non esistono, un termine di una nomenclatura generalmente riconosciuta (art. 19, par. 6).
Con i cosmetici personalizzati, questo elenco ha una particolarità. Quando il risultato genetico cambia la scelta e il dosaggio dei principi attivi, anche l’elenco può cambiare – quali principi attivi sono presenti e in quale posizione compaiono. Ne consegue che l’elenco degli ingredienti deve corrispondere alla formula individuale. Chiarisci per tempo come l’elenco individuale e il riferimento al lotto o al prodotto arrivano sulla confezione. Come i geni plasmano la formula lo mostra Cosmetici personalizzati.
Spazio limitato, fogli allegati e lingua
- Spazio insufficiente: se le precauzioni o l’elenco degli ingredienti non entrano nell’etichetta, figurano su un foglio, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto. Un riferimento in forma abbreviata o il simbolo di cui al punto 1 dell’allegato VII sul recipiente o sull’imballaggio vi rimanda (art. 19, par. 2).
- Lingua: la lingua per contenuto nominale, durata, precauzioni e funzione è determinata dalla normativa del paese in cui il prodotto viene messo a disposizione dell’utilizzatore finale (art. 19, par. 5). In Germania queste indicazioni devono essere in tedesco (§ 4 del regolamento tedesco sui prodotti cosmetici, KosmetikV), e lo stesso vale in Austria (§ 2 del regolamento austriaco di attuazione sui cosmetici). L’elenco degli ingredienti non viene tradotto – usa le denominazioni comuni.
- Traduzione nel commercio: un distributore che, di propria iniziativa, traduce elementi dell’etichettatura per un altro paese dell’UE deve trasmettere determinate informazioni alla Commissione per via elettronica (art. 13, par. 3).
- Prodotti sfusi: per i prodotti non preconfezionati o confezionati nel punto vendita su richiesta dell’acquirente, sono gli Stati membri a stabilire le regole di etichettatura (art. 19, par. 4) – in Germania il § 5 KosmetikV, in Austria il § 3 del regolamento austriaco di attuazione sui cosmetici.
Svizzera: VKos invece dell’articolo 19 – e almeno una lingua ufficiale
In Svizzera l’etichettatura è disciplinata dagli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (VKos; in italiano OCos). Nella sostanza corrispondono in larga misura all’articolo 19: elenco degli ingredienti preceduto da “Ingredients” in ordine decrescente di quantità, funzione, nome e indirizzo, data di durata minima o simbolo del periodo post-apertura, condizioni di conservazione, numero di lotto e avvertenze. Le differenze nel dettaglio:
| Tema | UE, Germania, Austria | Svizzera |
|---|---|---|
| Lingua | secondo il diritto nazionale; in Germania e in Austria, tedesco per contenuto nominale, durata, precauzioni e funzione | almeno una lingua ufficiale della Confederazione, eccezionalmente un’altra lingua se i consumatori sono informati in modo sufficiente e inequivocabile (art. 47 cpv. 2 lett. c LGV); i distributori lo verificano per funzione, durata, conservazione e avvertenze (art. 3 cpv. 4 lett. b VKos) |
| Nome e indirizzo | persona responsabile (art. 19, par. 1, lett. a) | fabbricante, importatore, distributore o persona responsabile ai sensi del diritto UE (art. 9 cpv. 1 lett. b VKos) |
| Avvertenze | allegati da III a VI e relazione sulla sicurezza | in aggiunta: devono distinguersi chiaramente dal resto dell’etichettatura (art. 9 cpv. 2 VKos) |
| Glossario | decisione di esecuzione (UE) 2025/1175, applicabile dal 30 luglio 2026 | la VKos rinvia (stato al 1° gennaio 2026) al glossario della decisione di esecuzione (UE) 2022/677 (art. 8 cpv. 1 lett. f VKos) |
| Quantità di riempimento | contenuto nominale ai sensi dell’art. 19, par. 1, lett. b) | disciplinata dall’ordinanza sulle indicazioni di quantità (MeAV; in italiano OIQ) (art. 10 MeAV); gli imballaggi preconfezionati sotto i 5 g o 5 ml sono esclusi (art. 1 cpv. 2 lett. a MeAV) |
Cosa significa per te: un’etichetta in tedesco conforme ai requisiti UE soddisfa anche il requisito linguistico svizzero, perché il tedesco è una lingua ufficiale. Se ti rivolgi in modo mirato alla Svizzera francese o italiana, ha senso aggiungere il francese o l’italiano.
Checklist per l’etichetta dei tuoi cosmetici
| Voce | Base giuridica (UE) | Posizione tipica |
|---|---|---|
| Nome e indirizzo della persona responsabile | art. 19, par. 1, lett. a) | Flacone e astuccio |
| Contenuto nominale in g o ml | art. 19, par. 1, lett. b) | Flacone e astuccio |
| Data di durata minima o simbolo con periodo post-apertura | art. 19, par. 1, lett. c), allegato VII | Flacone e astuccio |
| Precauzioni e avvertenze | art. 19, par. 1, lett. d), allegati da III a VI | Flacone e astuccio, oppure foglio allegato con simbolo |
| Numero di lotto | art. 19, par. 1, lett. e) | Flacone e astuccio |
| Funzione, se non evidente | art. 19, par. 1, lett. f) | Flacone e astuccio |
| “Ingredients” con denominazioni comuni | art. 19, par. 1, lett. g), e par. 6, art. 33 | Astuccio |
| Lingua del paese di vendita | art. 19, par. 5; § 4 KosmetikV; § 2 del regolamento austriaco di attuazione sui cosmetici | Tutte le superfici che riportano le indicazioni interessate |
| Nessuna caratteristica o funzione attribuita che il prodotto non possiede | art. 20, par. 1 | Ovunque, anche nello shop – maggiori informazioni in Pubblicità dei cosmetici |
Domande frequenti
L’elenco degli ingredienti deve comparire sul flacone stesso?
Quando basta il simbolo del periodo post-apertura?
Devo tradurre l’elenco degli ingredienti?
Di chi è il nome che compare sull’etichetta del mio marchio?
Cosa vale per campioni e formati mini?
Approfondimenti: Persona responsabile, valutazione della sicurezza, notifica · Pubblicità dei cosmetici: cosa è consentito · Etichettatura degli integratori alimentari
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Raccontaci del tuo marchio, del tuo centro estetico o del tuo studio – ti mostreremo quale strada fa per te.
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