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Etichettatura dei cosmetici: tutte le indicazioni obbligatorie su flacone e confezione

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 11 min

In breve

Secondo l’art. 19, par. 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009, recipiente e imballaggio di un prodotto cosmetico devono riportare sette indicazioni: nome e indirizzo della persona responsabile, contenuto nominale, data di durata minima o – per una durata superiore a 30 mesi – periodo post-apertura, precauzioni per l’impiego, numero di lotto, funzione (salvo se evidente) ed elenco degli ingredienti preceduto dal termine “Ingredients”. Gli ingredienti riportano le denominazioni comuni del glossario dell’UE, basato sulla nomenclatura INCI. In Germania e in Austria contenuto nominale, durata, precauzioni e funzione devono essere indicati in tedesco. La Svizzera richiede almeno una lingua ufficiale.

Dal 30 luglio 2026: un nuovo dizionario per l’elenco degli ingredienti

Il 30 luglio 2026 qualcosa è cambiato silenziosamente per le etichette nell’UE. Da quel giorno si applica la decisione di esecuzione (UE) 2025/1175. Contiene il nuovo glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti e abroga il glossario precedente della decisione di esecuzione (UE) 2022/677 (artt. 2 e 4). Le aziende potevano già usare le nuove denominazioni dal 30 luglio 2025 (art. 3). Per l’aggiornamento, la Commissione ha soprattutto aggiunto nuove denominazioni INCI e corretto voci errate (considerando 3).

Il glossario è il dizionario comune dell’elenco degli ingredienti. Che un siero si trovi su uno scaffale a Linz, Lione o Lisbona: l’acqua si chiama AQUA, la vitamina E compare per esempio come TOCOPHEROL, il coenzima Q10 come UBIQUINONE. Il regolamento (CE) n. 1223/2009 prescrive che l’elenco degli ingredienti usi queste denominazioni comuni (art. 19, par. 6). Il glossario tiene conto delle nomenclature riconosciute a livello internazionale, in particolare dell’International Nomenclature of Cosmetic Ingredients (INCI). Importante: non è un elenco delle sostanze autorizzate (art. 33).

Le sette indicazioni obbligatorie dell’articolo 19

I prodotti cosmetici possono essere messi a disposizione sul mercato solo se il recipiente e l’imballaggio recano le seguenti indicazioni in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili (art. 19, par. 1). Il recipiente è il flacone o il vasetto stesso; l’imballaggio è, per esempio, l’astuccio pieghevole che lo contiene.

Indicazione obbligatoria (art. 19, par. 1)Cosa significaDove
a) Nome o ragione sociale e indirizzo della persona responsabileLe abbreviazioni sono consentite se permettono ancora di identificare la persona e l’indirizzo. Se sono indicati più indirizzi, viene messo in evidenza quello presso cui è tenuta la documentazione informativa sul prodotto. Per i prodotti importati si aggiunge il paese di origine.Recipiente e imballaggio
b) Contenuto nominalePeso o volume al momento del confezionamento; non necessario per imballaggi sotto i 5 g o 5 ml, campioni gratuiti e monodosiRecipiente e imballaggio
c) Data di durata minima o periodo post-aperturavedi la sezione successivaRecipiente e imballaggio
d) Precauzioni particolarialmeno quelle indicate negli allegati da III a VI, oltre alle avvertenze richieste dalla relazione sulla sicurezza (allegato I, parte B, punto 2); precauzioni particolari per i prodotti di uso professionaleRecipiente e imballaggio, in un foglio allegato se manca lo spazio
e) Numero di lotto o riferimento per l’identificazioneper prodotti molto piccoli, solo sull’imballaggioRecipiente e imballaggio
f) Funzionenecessaria solo se non risulta dalla presentazione, per esempio “siero notte per il viso”Recipiente e imballaggio
g) Elenco degli ingredientipreceduto dal termine “Ingredients”può figurare unicamente sull’imballaggio

La persona responsabile garantisce l’etichettatura (art. 5, par. 1). Prima di rendere disponibile un prodotto, i distributori verificano che siano presenti nome e indirizzo, numero di lotto ed elenco degli ingredienti, che siano rispettati i requisiti linguistici e che la data di durata minima non sia superata (art. 6, par. 2). Chi sia la persona responsabile è spiegato in Persona responsabile, valutazione della sicurezza, notifica.

Data di durata minima o simbolo del periodo post-apertura?

Per la durata esistono due strade. Quale si applica dipende dalla stabilità del prodotto (art. 19, par. 1, lett. c):

Quanto dura un prodotto non è una questione di etichetta, ma di dati: la stabilità in condizioni di stoccaggio ragionevolmente prevedibili rientra nella relazione sulla sicurezza (allegato I, parte A, punto 2). Chiarisci quindi per tempo con il tuo fabbricante quali informazioni vanno sulla tua etichetta.

Come compilare correttamente l’elenco degli ingredienti

L’elenco degli ingredienti è la voce più lunga dell’etichetta. L’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), ne stabilisce le regole:

  1. Intestazione: l’elenco è preceduto dal termine “Ingredients”.
  2. Cosa comprende: qualsiasi sostanza o miscela usata intenzionalmente nella fabbricazione. Non sono considerate ingredienti le impurezze contenute nelle materie prime e le sostanze tecniche secondarie che non compaiono nel prodotto finito.
  3. Ordine: ordine decrescente di peso al momento dell’incorporazione. Gli ingredienti in concentrazioni inferiori all’1% possono essere elencati in ordine sparso dopo quelli superiori all’1%.
  4. Profumo: i composti odoranti e aromatizzanti sono indicati con il termine “parfum” o “aroma”. Le sostanze la cui indicazione è prescritta nella colonna “Altre” dell’allegato III vengono elencate in aggiunta.
  5. Nanomateriali: la denominazione è seguita dalla dicitura “nano” tra parentesi.
  6. Coloranti: possono essere elencati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, usando se del caso il numero CI (Colour Index).
  7. Denominazioni: le denominazioni comuni del glossario; se non esistono, un termine di una nomenclatura generalmente riconosciuta (art. 19, par. 6).

Con i cosmetici personalizzati, questo elenco ha una particolarità. Quando il risultato genetico cambia la scelta e il dosaggio dei principi attivi, anche l’elenco può cambiare – quali principi attivi sono presenti e in quale posizione compaiono. Ne consegue che l’elenco degli ingredienti deve corrispondere alla formula individuale. Chiarisci per tempo come l’elenco individuale e il riferimento al lotto o al prodotto arrivano sulla confezione. Come i geni plasmano la formula lo mostra Cosmetici personalizzati.

Spazio limitato, fogli allegati e lingua

Svizzera: VKos invece dell’articolo 19 – e almeno una lingua ufficiale

In Svizzera l’etichettatura è disciplinata dagli articoli 8 e 9 dell’ordinanza del DFI sui cosmetici (VKos; in italiano OCos). Nella sostanza corrispondono in larga misura all’articolo 19: elenco degli ingredienti preceduto da “Ingredients” in ordine decrescente di quantità, funzione, nome e indirizzo, data di durata minima o simbolo del periodo post-apertura, condizioni di conservazione, numero di lotto e avvertenze. Le differenze nel dettaglio:

TemaUE, Germania, AustriaSvizzera
Linguasecondo il diritto nazionale; in Germania e in Austria, tedesco per contenuto nominale, durata, precauzioni e funzionealmeno una lingua ufficiale della Confederazione, eccezionalmente un’altra lingua se i consumatori sono informati in modo sufficiente e inequivocabile (art. 47 cpv. 2 lett. c LGV); i distributori lo verificano per funzione, durata, conservazione e avvertenze (art. 3 cpv. 4 lett. b VKos)
Nome e indirizzopersona responsabile (art. 19, par. 1, lett. a)fabbricante, importatore, distributore o persona responsabile ai sensi del diritto UE (art. 9 cpv. 1 lett. b VKos)
Avvertenzeallegati da III a VI e relazione sulla sicurezzain aggiunta: devono distinguersi chiaramente dal resto dell’etichettatura (art. 9 cpv. 2 VKos)
Glossariodecisione di esecuzione (UE) 2025/1175, applicabile dal 30 luglio 2026la VKos rinvia (stato al 1° gennaio 2026) al glossario della decisione di esecuzione (UE) 2022/677 (art. 8 cpv. 1 lett. f VKos)
Quantità di riempimentocontenuto nominale ai sensi dell’art. 19, par. 1, lett. b)disciplinata dall’ordinanza sulle indicazioni di quantità (MeAV; in italiano OIQ) (art. 10 MeAV); gli imballaggi preconfezionati sotto i 5 g o 5 ml sono esclusi (art. 1 cpv. 2 lett. a MeAV)

Cosa significa per te: un’etichetta in tedesco conforme ai requisiti UE soddisfa anche il requisito linguistico svizzero, perché il tedesco è una lingua ufficiale. Se ti rivolgi in modo mirato alla Svizzera francese o italiana, ha senso aggiungere il francese o l’italiano.

Checklist per l’etichetta dei tuoi cosmetici

VoceBase giuridica (UE)Posizione tipica
Nome e indirizzo della persona responsabileart. 19, par. 1, lett. a)Flacone e astuccio
Contenuto nominale in g o mlart. 19, par. 1, lett. b)Flacone e astuccio
Data di durata minima o simbolo con periodo post-aperturaart. 19, par. 1, lett. c), allegato VIIFlacone e astuccio
Precauzioni e avvertenzeart. 19, par. 1, lett. d), allegati da III a VIFlacone e astuccio, oppure foglio allegato con simbolo
Numero di lottoart. 19, par. 1, lett. e)Flacone e astuccio
Funzione, se non evidenteart. 19, par. 1, lett. f)Flacone e astuccio
“Ingredients” con denominazioni comuniart. 19, par. 1, lett. g), e par. 6, art. 33Astuccio
Lingua del paese di venditaart. 19, par. 5; § 4 KosmetikV; § 2 del regolamento austriaco di attuazione sui cosmeticiTutte le superfici che riportano le indicazioni interessate
Nessuna caratteristica o funzione attribuita che il prodotto non possiedeart. 20, par. 1Ovunque, anche nello shop – maggiori informazioni in Pubblicità dei cosmetici

Domande frequenti

L’elenco degli ingredienti deve comparire sul flacone stesso?
No. L’elenco degli ingredienti può figurare unicamente sull’imballaggio (art. 19, par. 1, lett. g), del regolamento (CE) n. 1223/2009). Se anche questo è impossibile per ragioni pratiche, l’elenco figura su un foglio, un’etichetta, una fascetta o un cartellino allegati o fissati al prodotto, e un riferimento in forma abbreviata o il simbolo di cui al punto 1 dell’allegato VII sull’imballaggio vi rimanda (art. 19, par. 2).
Quando basta il simbolo del periodo post-apertura?
Quando il prodotto ha una durata minima superiore a 30 mesi. In questo caso la data di durata minima non è obbligatoria. Usi invece il simbolo di cui al punto 2 dell’allegato VII per indicare per quanto tempo il prodotto può essere usato in sicurezza dopo l’apertura – in mesi e/o anni (art. 19, par. 1, lett. c). Con una durata pari o inferiore a 30 mesi, la data di durata minima è obbligatoria.
Devo tradurre l’elenco degli ingredienti?
No. La regola linguistica dell’art. 19, par. 5, riguarda contenuto nominale, durata, precauzioni e funzione. L’elenco degli ingredienti usa le denominazioni comuni del glossario dell’UE (art. 19, par. 6) ed è preceduto in ogni paese dal termine “Ingredients”.
Di chi è il nome che compare sull’etichetta del mio marchio?
Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile (art. 19, par. 1, lett. a). Se non sei tu stesso la persona responsabile, si tratta della persona che hai designato tramite mandato scritto. Le abbreviazioni sono consentite purché permettano ancora di identificare la persona e l’indirizzo. Il tuo marchio e il tuo design continuano comunque a caratterizzare l’etichetta.
Cosa vale per campioni e formati mini?
Gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi non richiedono l’indicazione del contenuto nominale (art. 19, par. 1, lett. b). Se un prodotto è troppo piccolo, il numero di lotto può figurare solo sull’imballaggio (lettera e). Tutte le altre indicazioni obbligatorie restano valide. In Svizzera, gli imballaggi preconfezionati con meno di 5 g o 5 ml sono esclusi dall’ordinanza sulle indicazioni di quantità (art. 1 cpv. 2 lett. a MeAV).

Approfondimenti: Persona responsabile, valutazione della sicurezza, notifica · Pubblicità dei cosmetici: cosa è consentito · Etichettatura degli integratori alimentari

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