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Guida alla produzione conto terzi

Etichettatura degli integratori alimentari nell’UE: tutte le indicazioni obbligatorie in etichetta

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 11 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 11 min

In breve

L’etichetta di un integratore alimentare riporta due gruppi di indicazioni obbligatorie: le indicazioni generali previste per tutti gli alimenti preimballati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011 e le indicazioni specifiche previste dagli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/46/CE – come la denominazione “integratore alimentare”, la dose giornaliera raccomandata, le avvertenze e le quantità di sostanze nutritive per dose giornaliera. Una tabella nutrizionale non è richiesta. Sono vietate le affermazioni relative alla prevenzione, al trattamento o alla guarigione di una malattia.

Quali regole si applicano all’etichetta

I requisiti di etichettatura degli integratori alimentari nell’UE derivano da diverse normative che agiscono insieme:

L’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto è responsabile di tutte queste informazioni (articolo 8, paragrafo 1, del regolamento FIC). Nella produzione conto terzi con il tuo marchio, sei tu.

Le indicazioni obbligatorie generali ai sensi dell’articolo 9

L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento FIC elenca le indicazioni che, di norma, devono comparire su ogni alimento preimballato. Per gli integratori alimentari questo significa:

Indicazione obbligatoria (articolo 9, paragrafo 1)Cosa significa per il tuo integratore
a) Denominazione dell’alimento“Integratore alimentare” – come stabilito dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/46/CE. Il nome del tuo marchio si aggiunge, ma non sostituisce questa denominazione.
b) Elenco degli ingredientiTutti gli ingredienti presenti nel prodotto finito.
c) AllergeniSostanze elencate nell’allegato II, evidenziate nell’elenco degli ingredienti, ad esempio con il tipo o lo stile di carattere (articolo 21).
d) Quantità di taluni ingredientiRichiesta quando un ingrediente compare nella denominazione o è evidenziato in etichetta con parole, immagini o grafica (articolo 22).
e) Quantità nettaIl contenuto della confezione.
f) Termine minimo di conservazioneIntrodotto dalla dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro …” (allegato X).
g) Condizioni di conservazione e d’impiegoEventuali istruzioni particolari, se necessarie, come conservare in luogo asciutto.
h) Nome e indirizzoDell’azienda di cui all’articolo 8, paragrafo 1 – cioè il tuo marchio.
i) Paese d’origineObbligatorio solo ove previsto dall’articolo 26 – ad esempio quando i consumatori potrebbero altrimenti essere indotti in errore sulla reale origine.
j) Istruzioni per l’usoQuando, in loro assenza, sarebbe difficile fare un uso adeguato del prodotto.
l) Dichiarazione nutrizionaleNon richiesta: le norme sulla dichiarazione nutrizionale non si applicano agli integratori alimentari (articolo 29, paragrafo 1, lettera a)). Al suo posto subentrano le informazioni sulle sostanze nutritive previste dalla direttiva 2002/46/CE.

La lettera k), il titolo alcolometrico, riguarda solo le bevande. Non rientra nell’articolo 9, ma è comunque obbligatorio il numero di lotto: un alimento può essere commercializzato solo se reca un’indicazione che consenta di identificare il lotto di appartenenza (direttiva 2011/91/UE).

Le indicazioni aggiuntive per gli integratori alimentari

Oltre alle regole generali, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2002/46/CE – in Germania il § 4, comma 2, NemV, in Austria la NEMV – richiede queste indicazioni sugli integratori alimentari:

Indicare correttamente quantità di sostanze nutritive e valori di riferimento

Il cuore dell’etichetta è la tabella delle sostanze nutritive. L’articolo 8 della direttiva 2002/46/CE fissa tre regole:

  1. In forma numerica: la quantità delle sostanze nutritive o delle sostanze con effetto nutritivo o fisiologico è indicata in forma numerica. Per vitamine e minerali si applicano le unità di misura dell’allegato I della direttiva.
  2. Per dose giornaliera: le quantità si riferiscono alla dose raccomandata per l’assunzione giornaliera indicata in etichetta.
  3. In percentuale del valore di riferimento: le informazioni su vitamine e minerali sono espresse anche in percentuale dei valori di riferimento. La direttiva rinvia alla precedente direttiva 90/496/CEE; tale riferimento si intende oggi fatto al regolamento FIC (articolo 53, paragrafo 2). Si applicano quindi i valori nutritivi di riferimento (VNR) dell’allegato XIII, parte A – secondo il § 4, comma 3, NemV, ove per la sostanza sia stato fissato un valore di riferimento.

I valori dichiarati sono valori medi basati sull’analisi del prodotto effettuata dal fabbricante (articolo 9, paragrafo 1, della direttiva). La percentuale può essere indicata anche in forma grafica (articolo 9, paragrafo 2). Ecco come si presenta la struttura:

Per dose giornaliera (uno stick pack)Quantità% VNR*
Vitamina D… µg… %
Magnesio… mg… %
Coenzima Q10… mg– (nessun valore di riferimento fissato)

* Valori nutritivi di riferimento ai sensi dell’allegato XIII del regolamento FIC. Come Novogenia stabilisce le dosi minime e massime è spiegato in Limiti di dosaggio dei micronutrienti.

Cosa non deve comparire in etichetta

Questi divieti valgono anche per il tuo sito web, i social media e l’e-shop.

Lingua, dimensione dei caratteri ed e-shop

In pratica: stick pack, scatola e superfici ridotte

Con le porzioni giornaliere in stick pack lo spazio è limitato: da Novogenia lo stick pack ha una finestrella e due righe di testo di massimo 25 caratteri ciascuna. Ecco come suddividere le informazioni:

Checklist per la tua etichetta

VoceBase giuridicaPosizione tipica
Denominazione “integratore alimentare”Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2002/46/CE; § 4, comma 1, NemVScatola, nello stesso campo visivo della quantità netta
Categorie di sostanze nutritive caratterizzantiArticolo 6, paragrafo 3, lettera a), direttiva 2002/46/CEScatola
Dose giornaliera raccomandataArticolo 6, paragrafo 3, lettera b)Scatola
Avvertenza a non superare la dose giornalieraArticolo 6, paragrafo 3, lettera c)Scatola
Indicazione sulla dieta variataArticolo 6, paragrafo 3, lettera d)Scatola
Conservare fuori dalla portata dei bambini piccoliArticolo 6, paragrafo 3, lettera e)Scatola
Quantità di sostanze nutritive per dose giornalieraArticolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2002/46/CEScatola
% dei valori di riferimento (vitamine, minerali)Articolo 8, paragrafo 3, direttiva 2002/46/CE; allegato XIII regolamento FICScatola
Elenco degli ingredienti con allergeni evidenziatiArticolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 21 regolamento FICScatola
Quantità nettaArticolo 9, paragrafo 1, lettera e)Scatola
Termine minimo di conservazioneArticolo 9, paragrafo 1, lettera f), allegato XScatola
Nome e indirizzo della tua aziendaArticolo 9, paragrafo 1, lettera h), articolo 8, paragrafo 1Scatola
Numero di lottoDirettiva 2011/91/UEScatola
Istruzioni di conservazione e d’uso, se necessarieArticolo 9, paragrafo 1, lettere g) e j)Scatola
Lingua del paese di venditaArticolo 15 regolamento FIC; in Germania § 2 LMIDVScatola e stick pack
Dimensione minima dei caratteriArticolo 13 regolamento FICTutte le superfici con indicazioni obbligatorie
Nessuna affermazione relativa a malattie, solo indicazioni sulla salute autorizzateArticolo 6, paragrafo 2, direttiva 2002/46/CE; articolo 7 regolamento FIC; regolamento (CE) n. 1924/2006Ovunque, compresi e-shop e pubblicità

Consigli pratici

Domande frequenti

Cosa deve riportare l’etichetta di un integratore alimentare?
Le indicazioni generali previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1169/2011 – tra cui denominazione, elenco degli ingredienti, allergeni, quantità netta, termine minimo di conservazione e nome e indirizzo dell’azienda responsabile. La direttiva 2002/46/CE aggiunge le categorie di sostanze nutritive che caratterizzano il prodotto, la dose giornaliera raccomandata, l’avvertenza a non superarla, le indicazioni sulla dieta variata e sulla conservazione del prodotto fuori dalla portata dei bambini piccoli e le quantità di sostanze nutritive per dose giornaliera.
Un integratore alimentare deve avere una tabella nutrizionale?
No. Le norme sulla dichiarazione nutrizionale del regolamento (UE) n. 1169/2011 non si applicano agli integratori alimentari (articolo 29, paragrafo 1, lettera a)). Si indicano invece le quantità di sostanze nutritive e di altre sostanze per dose giornaliera raccomandata e, per vitamine e minerali, anche la percentuale dei valori di riferimento, ove ne sia stato fissato uno.
Come va formulata l’avvertenza?
La direttiva 2002/46/CE richiede un’avvertenza a non superare la dose giornaliera raccomandata indicata. Per le etichette in lingua tedesca in Germania, il regolamento tedesco sugli integratori alimentari (NemV) prescrive una formulazione fissa e ammette anche un’avvertenza di significato equivalente. Altrove si applica il requisito della direttiva: un’avvertenza chiara a non superare la dose giornaliera raccomandata indicata.
Cosa va sullo stick pack e cosa sulla scatola?
Le indicazioni obbligatorie vanno sulla confezione venduta al consumatore come unità. Se gli stick pack vengono venduti solo nella scatola, vanno sulla scatola. Sullo stick pack usi lo spazio limitato – da Novogenia due righe di massimo 25 caratteri ciascuna – per marchio e prodotto. Se gli stick pack devono essere distribuiti anche singolarmente, chiariscilo prima della stampa.
La mia etichetta può dire contro cosa aiuta il prodotto?
Non quando si tratta di malattie: etichettatura, presentazione e pubblicità non devono attribuire a un integratore alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana. Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se autorizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006 – maggiori dettagli nel capitolo sulle indicazioni sulla salute.

Approfondimenti: Notificare gli integratori alimentari nell’UE · Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare · Limiti di dosaggio dei micronutrienti

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