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Guida alla gestione del peso

Pubblicizzare il dimagrimento: cosa puoi promettere – e cosa no

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 15 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 13 min

In breve

Il messaggio pubblicitario più allettante è anche il più rischioso: per alimenti e integratori alimentari non sono consentite indicazioni sulla percentuale o sull’entità della perdita di peso (articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006), e lo stesso vale in Svizzera (art. 34 cpv. 4 LIV). Per coaching e programmi vale il divieto di pubblicità ingannevole previsto dal diritto della concorrenza sleale. Se la tua pubblicità fa riferimento a una malattia come l’obesità, in Germania la legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici (Heilmittelwerbegesetz, HWG) aggiunge regole proprie su immagini, testimonianze e raccomandazioni. La pubblicità al pubblico di farmaci dimagranti soggetti a prescrizione è vietata in Germania, Austria e Svizzera. La regola pratica: descrivi cosa fai – non promettere chili.

“Cinque chili in meno in quattro settimane” – proprio la frase che non puoi usare

Ogni programma per il peso sente la tentazione: mettere un numero sul manifesto. “Cinque chili in meno in quattro settimane” suona meglio di “Ti accompagniamo noi”. Ma il legislatore UE ha escluso proprio questa frase, parola per parola: non sono consentite indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all’entità della perdita di peso (articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006).

Siamo d’accordo. La nostra pagina sull’approccio scientifico afferma che la pubblicità con affermazioni sull’efficacia di tali programmi va considerata in modo critico ed è vietata in molti casi. Pensa alla tua pubblicità come a una vetrina: mostra cosa c’è nel negozio – analisi, piano, accompagnamento. Una bilancia con un numero da sogno non ci sta.

Prima fai ordine: quali regole valgono per quale elemento?

Un programma per il peso ha spesso più elementi, ciascuno con regole proprie. Si sommano:

La Svizzera aggiunge informazioni obbligatorie proprie per le analisi genetiche.

Chili, tempi e denominazioni di fantasia: cosa vale per gli integratori

Il regolamento (CE) n. 1924/2006 si applica anche alla pubblicità degli alimenti (articolo 1, paragrafo 2) – compresi gli integratori, gli shake o i sostituti di un pasto del tuo programma. Tre regole contano più di tutte:

Svizzera: vale lo stesso divieto. Le indicazioni sulla salute non devono essere collegate ad affermazioni sulla durata e sull’entità della perdita di peso (art. 34 cpv. 4 lett. b LIV, l’ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari), e contano anche le rappresentazioni figurative (art. 31 cpv. 1 LIV). Sono ammesse solo le indicazioni dell’allegato 14 LIV o quelle autorizzate dall’USAV, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (art. 31 cpv. 2 e 3 LIV).

Programmi e coaching: descrivi il tuo servizio, non i chili

Per un coaching senza alcun alimento, l’articolo 12 non si applica direttamente – ma si applica il diritto della concorrenza sleale. La pubblicità è ingannevole se contiene affermazioni non veritiere o idonee a trarre in inganno sui risultati attesi dall’uso, ai sensi della legge tedesca contro la concorrenza sleale (§ 5, comma 2, n. 1, UWG). L’Austria vieta le pratiche commerciali ingannevoli al § 2 UWG; la Svizzera vieta indicazioni inesatte o fallaci sulle proprie prestazioni all’art. 3 cpv. 1 lett. b della legge federale contro la concorrenza sleale (UWG).

Nella pratica: nessuno dimagrisce secondo un calendario. Ciò che offri è più convincente – e più sicuro:

E lo studio interno? In uno studio interno di Novogenia con 302 persone, i partecipanti che seguivano una dieta basata sui geni hanno perso circa 2,4 volte più peso rispetto a una dieta standard (spiegazione dell’approccio scientifico). Questo dato va nell’informazione professionale, non su un cartellone. Usalo solo con questa formulazione, indicato come interno, con il link e la nota: un risultato di studio, non una promessa per il singolo. Non metterlo mai accanto a un integratore – lo studio riguarda una dieta. Approfondisci in Dieta basata sui geni: cosa mostra il nostro studio.

Foto prima e dopo: quando sono escluse

La foto prima e dopo è l’immagine preferita dell’industria del dimagrimento. Se puoi usarla dipende da cosa pubblicizzi:

Il nostro consiglio: mostra persone che cucinano, si allenano e parlano – ciò di cui tratta il tuo programma. Dice più di qualsiasi bilancia.

Testimonianze e raccomandazioni: autentiche, verificate, senza il sigillo del medico

Consiglio pratico: una testimonianza sull’accompagnamento è diversa da una con dati sul peso. Lascia fuori i numeri – anche se è stata la cliente stessa a citarli.

Obesità e iniezioni dimagranti: malattia e farmaci nella pubblicità

Se la tua clinica offre anche un trattamento medico, le regole diventano più severe:

Dove finiscono i programmi lifestyle e dove inizia il trattamento è spiegato in Limiti: quando serve il medico.

Pubblicità con i geni: tendenze, non destino

I geni sono un fattore tra tanti. Scrivere “i tuoi geni determinano il tuo peso” va oltre ciò che dice la scienza. Più onesto – e più motivante: i geni mostrano tendenze, ad esempio verso il tipo grassi o il tipo carboidrati, e tu ne ricavi deduzioni logiche per il piano.

Svizzera: la pubblicità al pubblico per analisi genetiche lifestyle deve informare sulle regole relative a prescrizione, informazione del cliente e comunicazione del risultato, e non deve essere ingannevole (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 cpv. 2 GUMV) – ad esempio sul fatto che solo professionisti della salute autorizzati possono prescrivere l’analisi e che il campione viene prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG). Le analisi che forniscono informazioni su disturbi metabolici o malattie sono considerate mediche (art. 37 cpv. 2 GUMV); la loro pubblicità al pubblico è vietata, salvo per i medici autorizzati a prescriverle (art. 14 cpv. 1 e 2 GUMG). In Svizzera parla quindi di comportamento alimentare e stile di vita, non di disturbi metabolici. Approfondisci in Pubblicità dei test genetici.

Germania, Austria, Svizzera in sintesi

DomandaGermaniaAustriaSvizzera
Dati sul peso o sul tempo per gli alimentinon consentiti (art. 12, lett. b, reg. 1924/2006)non consentiti (art. 12, lett. b, reg. 1924/2006)non consentiti (art. 34 cpv. 4 lett. b LIV)
Raccomandazione del medico per gli alimentinon consentita (art. 12, lett. c)non consentita (art. 12, lett. c)non consentita (art. 34 cpv. 4 lett. c LIV)
Pubblicità di farmaci dimagranti soggetti a prescrizionesolo presso professionisti (§ 10, comma 1, HWG)nessuna pubblicità presso i non addetti ai lavori (§ 51, comma 1, n. 1, AMG)nessuna pubblicità presso il pubblico (art. 32 cpv. 2 lett. a HMG)
Pubblicità di analisi genetiche lifestylediritto della concorrenza sleale (§ 5 UWG)diritto della concorrenza sleale (§ 2 UWG)informazioni obbligatorie aggiuntive (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 GUMV)

Sì e no: formulazioni a confronto

Esempi generali – verifica ogni affermazione per la tua offerta e il tuo Paese.

SìMeglio di noPerché
“Ti accompagniamo con appuntamenti regolari e seguiamo insieme i tuoi progressi.”“Cinque chili in meno in quattro settimane!”non consentito per gli alimenti (art. 12, lett. b); ingannevole per i servizi se il risultato non è certo (§ 5, comma 2, n. 1, UWG)
“L’analisi mostra tendenze da cui ricaviamo deduzioni logiche per il tuo piano.”“Con il tuo profilo genetico dimagrisci di sicuro.”promessa di successo; ingannevole
“Nel contesto di una dieta ipocalorica il glucomannano contribuisce alla perdita di peso.” (solo se tutte le condizioni sono soddisfatte)“Questo fat burner scioglie il grasso della pancia.”solo indicazioni autorizzate (art. 10, par. 1); denominazione di fantasia senza indicazione correlata (art. 1, par. 3)
Programma lifestyle coordinato con il medico curante“Iniezione dimagrante più test genetico – inizia ora!”nessuna pubblicità di farmaci soggetti a prescrizione presso i non addetti ai lavori (§ 10 HWG, § 51 AMG, art. 32 HMG)

Checklist prima di pubblicare

Domande frequenti

Posso pubblicizzare quanto peso hanno perso i miei clienti?
Non in relazione a un alimento o a un integratore alimentare: le indicazioni sulla percentuale o sull’entità della perdita di peso non sono consentite (articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006; Svizzera: art. 34 cpv. 4 lett. b LIV). Per il solo coaching vale il diritto della concorrenza sleale: le affermazioni sui risultati attesi non devono essere ingannevoli (§ 5, comma 2, n. 1, UWG). Poiché ognuno dimagrisce in modo diverso, descrivi l’accompagnamento che offri, non i chili.
Le foto prima e dopo sono vietate?
Dipende. Accanto a un alimento, una foto con un dato sul peso o sul tempo è un’indicazione sull’entità della perdita di peso, perché anche le immagini valgono come indicazioni (articolo 2, paragrafo 2, punto 1, e articolo 12, lettera b), del regolamento (CE) n. 1924/2006). Nell’ambito di applicazione della HWG tedesca sono vietate le rappresentazioni di alterazioni del corpo in forma abusiva, ripugnante o ingannevole (§ 11, comma 1, frase 1, n. 5, HWG), e per gli interventi di chirurgia estetica senza necessità medica è vietato qualsiasi confronto prima-dopo (§ 11, comma 1, frase 3, n. 1, HWG).
Posso citare lo studio interno di Novogenia nella mia pubblicità?
Il suo posto è nell’informazione professionale, non su un cartellone. Se lo citi, usa solo la formulazione fissa, indicalo come studio interno, inserisci il link alla spiegazione dell’approccio scientifico e aggiungi che è un risultato di studio, non una promessa per il singolo. Accanto a un integratore alimentare non ha posto: lo studio riguarda una dieta.
Una clinica può pubblicizzare le “iniezioni dimagranti”?
Non presso il pubblico, se si tratta di farmaci soggetti a prescrizione. In Germania i farmaci soggetti a prescrizione possono essere pubblicizzati solo presso professionisti come medici e farmacisti (§ 10, comma 1, HWG); in Austria è vietata la pubblicità presso i non addetti ai lavori di medicinali soggetti a prescrizione (§ 51, comma 1, n. 1, AMG); in Svizzera lo è la pubblicità presso il pubblico di medicamenti soggetti a prescrizione medica (art. 32 cpv. 2 lett. a HMG).
Esistono indicazioni autorizzate sulla perdita di peso?
Sì, ma poche e con condizioni rigorose. Per il peso, l’elenco UE contiene un’indicazione per il glucomannano e due per i sostituti di un pasto; la Svizzera prevede indicazioni corrispondenti nell’allegato 14 LIV. Tutto il resto, come “brucia i grassi” o “frena l’appetito”, lì non è autorizzato. Formulazione e condizioni sono nell’articolo Integratori nei programmi per il peso.

Approfondimenti: Pubblicità dei test genetici: cosa è consentito · Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare · Limiti: quando serve il medico

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