🧬 Guida ai test genetici white label — know-how pratico per costruire un tuo marchio di test genetici e lavorare con un laboratorio conto terzi.

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Guida ai test genetici white label

Protezione dei dati nei test genetici white label: ruoli, consenso, conservazione

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 13 min

In breve

Ai sensi del GDPR i dati genetici sono una categoria particolare di dati personali (art. 9) – anche nelle analisi lifestyle. In un modello white label più soggetti trattano gli stessi dati: il tuo marchio, il laboratorio e, per le analisi mediche, i medici. Prima del lancio chiarisci chi è titolare, chi responsabile e chi contitolare del trattamento (artt. 4, 26 e 28), raccogli il consenso esplicito, fissa i termini di conservazione e distruzione di campioni e dati e utilizza i dati per la ricerca solo con un consenso separato. In Svizzera si applicano la LPD e la GUMG.

Una staffetta con il DNA: perché conta ogni passaggio del testimone

Che cosa succede ai dati genetici dei tuoi clienti se un’azienda diventa insolvente? Da Novogenia la risposta si trova nelle condizioni generali: tra i principi ripresi nell’informativa privacy sull’analisi genetica c’è la cancellazione dei dati genetici in caso di insolvenza. Domande come questa sembrano teoriche – finché non costruisci un marchio sui dati genetici.

Un test genetico white label è una staffetta. Il tuo marchio riceve l’ordine, il kit viaggia verso il cliente, il campione verso il laboratorio, il risultato nel report e sulla piattaforma; per le analisi mediche un medico corre una frazione. Il testimone sono i dati genetici – e a ogni passaggio deve essere chiaro chi sta correndo e chi risponde di quella frazione.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) definisce dati genetici i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico (art. 4, punto 13). Il loro trattamento è vietato in linea di principio (art. 9, par. 1), salvo che si applichi un’eccezione dell’art. 9, par. 2 – per i test genetici per consumatori, soprattutto il consenso esplicito. Questo vale per le analisi lifestyle esattamente come per quelle mediche. Le basi per la pratica di consulenza le trovi in Dati genetici e GDPR; qui ci concentriamo su ciò che aggiunge un marchio proprio.

Chi corre quale frazione? I ruoli di marchio e laboratorio

Il GDPR conosce tre ruoli. Il titolare del trattamento è chi, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punto 7). Il responsabile del trattamento tratta i dati per conto del titolare (art. 4, punto 8). Se due o più titolari determinano congiuntamente finalità e mezzi, sono contitolari del trattamento (art. 26). Chi ha quale ruolo deriva da ciò che accade effettivamente – non dal titolo del contratto. È così che lo descrive il Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue Linee guida 07/2020.

ConfigurazioneCome riconoscerlaChe cosa predisponi
Marchio come titolare, laboratorio come responsabile del trattamentoIl tuo marchio decide che cosa succede ai dati; il laboratorio tratta i dati solo su tue istruzioni documentate.Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28, par. 3, in forma scritta, anche in formato elettronico (art. 28, par. 9)
Contitolari del trattamentoMarchio e laboratorio determinano insieme finalità e mezzi.Accordo interno ai sensi dell’art. 26: chi informa, chi risponde alle richieste; il contenuto essenziale è messo a disposizione dell’interessato
Ciascuno responsabile della propria parteIl laboratorio decide autonomamente finalità e mezzi per una parte del trattamento.attribuzione chiara di quale trattamento spetta a chi; ciascuno informa sulla propria parte
Analisi mediche in GermaniaIl medico responsabile esegue l’esame e incarica il laboratorio (§ 7, comma 2, GenDG); il laboratorio comunica il risultato solo a quel medico (§ 11, comma 2).Consenso e comunicazione del risultato passano dal medico, non dal tuo marchio

Un accordo sul trattamento dei dati è più di un modulo. Stabilisce, tra l’altro, che il laboratorio tratta i dati solo su tue istruzioni documentate, che le persone coinvolte sono vincolate alla riservatezza, quali misure di sicurezza si applicano, che ulteriori responsabili vengono coinvolti solo con la tua autorizzazione e che al termine tutti i dati vengono cancellati o restituiti a tua scelta (art. 28, par. 2 e 3). E un responsabile che determina autonomamente finalità e mezzi è considerato titolare del trattamento in questione (art. 28, par. 10).

Consiglio pratico: prima del lancio metti per iscritto chi informa il cliente ai sensi dell’art. 13, chi risponde alle richieste di accesso e di cancellazione e chi cancella quali dati e quando. Da Novogenia l’informativa privacy sull’analisi genetica stabilisce chi è responsabile di quale trattamento.

Il consenso: il segnale di partenza per ogni analisi

Senza un consenso esplicito per finalità specifiche, nei test genetici per consumatori non si muove nulla (art. 9, par. 2, lett. a), GDPR). Devi essere in grado di dimostrare il consenso (art. 7, par. 1), e il cliente può revocarlo in qualsiasi momento (art. 7, par. 3). Una casella preselezionata non costituisce consenso (considerando 32).

Il white label aggiunge una questione pratica: il consenso viene dato di solito nel tuo shop o alla registrazione del kit – ma serve anche al laboratorio. Pianifica quindi come la prova del consenso arriva al laboratorio e come vi arriva un’eventuale revoca. Le norme nazionali aggiungono altri requisiti:

Chi vede cosa? Solo chi ne ha davvero bisogno

Un marchio proprio porta con sé la tentazione di voler vedere tutto: ogni risultato, ogni report. Il GDPR tira il freno: i dati devono essere limitati a quanto necessario rispetto alla finalità (art. 5, par. 1, lett. c), e per impostazione predefinita vengono trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità (art. 25, par. 2). Chiediti quindi: per che cosa il tuo marchio ha bisogno di accedere ai dati? Per il servizio clienti spesso bastano lo stato dell’ordine e i dati di spedizione. Da Novogenia decidi tu, come partner, se vedere i report dei tuoi clienti.

Conservare e distruggere: anche i campioni hanno una scadenza

I dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione solo per il tempo necessario alla finalità (art. 5, par. 1, lett. e), GDPR). Per i campioni e i risultati genetici alcune leggi sono più specifiche:

AmbitoCosa si applicaRiferimento
Germania, campioni mediciutilizzo solo per lo scopo per cui sono stati prelevati; distruzione senza indugio quando non servono più a tale scopo o quando il consenso viene revocato§ 13, comma 1, GenDG
Germania, risultati mediciconservazione per dieci anni, poi distruzione; si applica per analogia al laboratorio incaricato§ 12 GenDG
Svizzera, tutti gli esamicampioni e dati genetici solo finché servono per l’esame, compresa la garanzia della qualità, per un altro utilizzo o per le norme cantonaliart. 11 cpv. 1 GUMG
Svizzera, altri esamidistruzione al più tardi due anni dopo l’esame, a meno che la persona non abbia acconsentito a un altro utilizzo o non si sia opposta all’anonimizzazioneart. 11 cpv. 2 GUMG
Fine del trattamento per conto del titolareIl laboratorio cancella o restituisce tutti i dati personali – a scelta del titolare del trattamento, salvo che la conservazione sia prevista dalla leggeart. 28, par. 3, lett. g), GDPR

Dove nessuna legge specifica fissa un termine, lo fissi tu – motivandolo con la finalità – e lo riporti nell’informativa privacy e nel contratto. Pensa a entrambi: al campione in laboratorio e ai dati sulla piattaforma.

Ricerca e sviluppo di prodotti: solo con un consenso separato

I dati genetici di molte persone sono preziosi per la ricerca e lo sviluppo di prodotti. Proprio per questo qualsiasi utilizzo che vada oltre la finalità originaria ha bisogno di una propria base solida:

Per il tuo marchio significa: fai del consenso alla ricerca una decisione separata e volontaria – distinta dall’ordine e revocabile in qualsiasi momento. Come funzionano gli studi con un laboratorio di genotipizzazione lo trovi in Genotipizzazione per la ricerca e gli studi.

Svizzera: la LPD e la GUMG al posto del GDPR

Per i clienti in Svizzera non si applica il GDPR, bensì la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; in tedesco DSG), a cui l’art. 10 cpv. 2 GUMG rinvia espressamente per i dati genetici. I concetti di fondo li conosci dal GDPR; i dettagli differiscono:

Checklist: la protezione dei dati per il tuo marchio di test genetici

Domande frequenti

Il titolare del trattamento è il mio marchio o il laboratorio?
Dipende da chi decide effettivamente le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punti 7 e 8, GDPR). Se il tuo marchio stabilisce che cosa succede ai dati e il laboratorio agisce solo su tue istruzioni, il laboratorio è responsabile del trattamento. Se decidete insieme, siete contitolari del trattamento (art. 26). Nelle sue Linee guida 07/2020 il Comitato europeo per la protezione dei dati sottolinea che contano le attività effettive, non la denominazione nel contratto.
Che cosa deve contenere l’accordo sul trattamento dei dati con il laboratorio?
Materia disciplinata e durata, natura e finalità del trattamento, tipo di dati, categorie di interessati e diritti e obblighi del titolare del trattamento (art. 28, par. 3, GDPR). Prevede inoltre, tra l’altro: trattamento solo su istruzioni documentate, riservatezza, misure di sicurezza ai sensi dell’art. 32, regole per gli ulteriori responsabili e cancellazione o restituzione dei dati al termine. In Svizzera il trattamento da parte di responsabili è disciplinato dall’art. 9 LPD.
Per quanto tempo si possono conservare campioni e dati genetici?
Solo per il tempo necessario alla finalità (art. 5, par. 1, lett. e), GDPR). Per gli esami medici in Germania i campioni devono essere distrutti senza indugio quando non servono più (§ 13 GenDG), e i risultati vengono conservati per dieci anni e poi distrutti (§ 12 GenDG). In Svizzera campioni e dati di altri esami devono essere distrutti al più tardi due anni dopo l’esame, a meno che la persona non abbia acconsentito a un altro utilizzo o non si sia opposta all’anonimizzazione (art. 11 cpv. 2 GUMG).
Posso usare i dati genetici dei miei clienti per la ricerca o per nuovi prodotti?
Solo con una base giuridica separata – per i test genetici per consumatori, di norma un consenso esplicito separato (art. 9, par. 2, lett. a), GDPR). In Germania il § 13, comma 2, GenDG richiede per i campioni medici un consenso espresso e scritto; in Svizzera l’art. 12 GUMG richiede un consenso libero ed espresso. In Austria le analisi genetiche a fini scientifici possono essere eseguite solo su campioni de-identificati (§ 66 GTG).
I dati genetici dalla Svizzera possono essere trattati in un laboratorio austriaco?
Sì. L’Austria figura nell’allegato 1 dell’ordinanza svizzera sulla protezione dei dati tra gli Stati con una protezione adeguata dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD). Comunichi al tuo cliente lo Stato (art. 19 cpv. 4 LPD) e il laboratorio (art. 32 GUMG), e l’esame all’estero richiede il suo consenso scritto (artt. 29 e 36 GUMG).

Approfondimenti: Dati genetici e GDPR · Normativa: offrire test genetici in DE, AT e CH · Report e piattaforma con il tuo marchio

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