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Protezione dei dati nei test genetici white label: ruoli, consenso, conservazione
Ai sensi del GDPR i dati genetici sono una categoria particolare di dati personali (art. 9) – anche nelle analisi lifestyle. In un modello white label più soggetti trattano gli stessi dati: il tuo marchio, il laboratorio e, per le analisi mediche, i medici. Prima del lancio chiarisci chi è titolare, chi responsabile e chi contitolare del trattamento (artt. 4, 26 e 28), raccogli il consenso esplicito, fissa i termini di conservazione e distruzione di campioni e dati e utilizza i dati per la ricerca solo con un consenso separato. In Svizzera si applicano la LPD e la GUMG.
Una staffetta con il DNA: perché conta ogni passaggio del testimone
Che cosa succede ai dati genetici dei tuoi clienti se un’azienda diventa insolvente? Da Novogenia la risposta si trova nelle condizioni generali: tra i principi ripresi nell’informativa privacy sull’analisi genetica c’è la cancellazione dei dati genetici in caso di insolvenza. Domande come questa sembrano teoriche – finché non costruisci un marchio sui dati genetici.
Un test genetico white label è una staffetta. Il tuo marchio riceve l’ordine, il kit viaggia verso il cliente, il campione verso il laboratorio, il risultato nel report e sulla piattaforma; per le analisi mediche un medico corre una frazione. Il testimone sono i dati genetici – e a ogni passaggio deve essere chiaro chi sta correndo e chi risponde di quella frazione.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) definisce dati genetici i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona che forniscono informazioni univoche sulla sua fisiologia o sulla sua salute e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico (art. 4, punto 13). Il loro trattamento è vietato in linea di principio (art. 9, par. 1), salvo che si applichi un’eccezione dell’art. 9, par. 2 – per i test genetici per consumatori, soprattutto il consenso esplicito. Questo vale per le analisi lifestyle esattamente come per quelle mediche. Le basi per la pratica di consulenza le trovi in Dati genetici e GDPR; qui ci concentriamo su ciò che aggiunge un marchio proprio.
Chi corre quale frazione? I ruoli di marchio e laboratorio
Il GDPR conosce tre ruoli. Il titolare del trattamento è chi, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punto 7). Il responsabile del trattamento tratta i dati per conto del titolare (art. 4, punto 8). Se due o più titolari determinano congiuntamente finalità e mezzi, sono contitolari del trattamento (art. 26). Chi ha quale ruolo deriva da ciò che accade effettivamente – non dal titolo del contratto. È così che lo descrive il Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue Linee guida 07/2020.
| Configurazione | Come riconoscerla | Che cosa predisponi |
|---|---|---|
| Marchio come titolare, laboratorio come responsabile del trattamento | Il tuo marchio decide che cosa succede ai dati; il laboratorio tratta i dati solo su tue istruzioni documentate. | Accordo sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28, par. 3, in forma scritta, anche in formato elettronico (art. 28, par. 9) |
| Contitolari del trattamento | Marchio e laboratorio determinano insieme finalità e mezzi. | Accordo interno ai sensi dell’art. 26: chi informa, chi risponde alle richieste; il contenuto essenziale è messo a disposizione dell’interessato |
| Ciascuno responsabile della propria parte | Il laboratorio decide autonomamente finalità e mezzi per una parte del trattamento. | attribuzione chiara di quale trattamento spetta a chi; ciascuno informa sulla propria parte |
| Analisi mediche in Germania | Il medico responsabile esegue l’esame e incarica il laboratorio (§ 7, comma 2, GenDG); il laboratorio comunica il risultato solo a quel medico (§ 11, comma 2). | Consenso e comunicazione del risultato passano dal medico, non dal tuo marchio |
Un accordo sul trattamento dei dati è più di un modulo. Stabilisce, tra l’altro, che il laboratorio tratta i dati solo su tue istruzioni documentate, che le persone coinvolte sono vincolate alla riservatezza, quali misure di sicurezza si applicano, che ulteriori responsabili vengono coinvolti solo con la tua autorizzazione e che al termine tutti i dati vengono cancellati o restituiti a tua scelta (art. 28, par. 2 e 3). E un responsabile che determina autonomamente finalità e mezzi è considerato titolare del trattamento in questione (art. 28, par. 10).
Consiglio pratico: prima del lancio metti per iscritto chi informa il cliente ai sensi dell’art. 13, chi risponde alle richieste di accesso e di cancellazione e chi cancella quali dati e quando. Da Novogenia l’informativa privacy sull’analisi genetica stabilisce chi è responsabile di quale trattamento.
Il consenso: il segnale di partenza per ogni analisi
Senza un consenso esplicito per finalità specifiche, nei test genetici per consumatori non si muove nulla (art. 9, par. 2, lett. a), GDPR). Devi essere in grado di dimostrare il consenso (art. 7, par. 1), e il cliente può revocarlo in qualsiasi momento (art. 7, par. 3). Una casella preselezionata non costituisce consenso (considerando 32).
Il white label aggiunge una questione pratica: il consenso viene dato di solito nel tuo shop o alla registrazione del kit – ma serve anche al laboratorio. Pianifica quindi come la prova del consenso arriva al laboratorio e come vi arriva un’eventuale revoca. Le norme nazionali aggiungono altri requisiti:
- Germania, ambito medico: il consenso viene dato in modo esplicito e per iscritto al medico responsabile e comprende anche il trattamento dei dati genetici; il laboratorio incaricato esegue l’analisi solo quando dispone della prova del consenso (§ 8, comma 1, GenDG).
- Austria: i dati derivanti da analisi genetiche ai sensi della GTG vanno a persone diverse da quelle elencate nella legge solo con consenso espresso e scritto, revocabile per iscritto in qualsiasi momento (§ 71, comma 2, GTG).
- Svizzera: ogni esame genetico richiede un consenso libero ed espresso dopo un’informazione adeguata (art. 5 GUMG).
Chi vede cosa? Solo chi ne ha davvero bisogno
Un marchio proprio porta con sé la tentazione di voler vedere tutto: ogni risultato, ogni report. Il GDPR tira il freno: i dati devono essere limitati a quanto necessario rispetto alla finalità (art. 5, par. 1, lett. c), e per impostazione predefinita vengono trattati solo i dati necessari per ogni specifica finalità (art. 25, par. 2). Chiediti quindi: per che cosa il tuo marchio ha bisogno di accedere ai dati? Per il servizio clienti spesso bastano lo stato dell’ordine e i dati di spedizione. Da Novogenia decidi tu, come partner, se vedere i report dei tuoi clienti.
- Datori di lavoro: non possono né richiedere né utilizzare i risultati genetici dei propri dipendenti (§ 19 GenDG, § 67 GTG, art. 37 GUMG). Maggiori informazioni su come strutturare questi programmi: Programmi di salute aziendale.
- Assicurazioni: di regola nemmeno loro possono richiedere o utilizzare risultati genetici (§ 18 GenDG, § 67 GTG, art. 37 GUMG) – con eccezioni limitate in Germania e in Austria.
- Sicurezza: proteggi i report con misure tecniche e organizzative adeguate (art. 32 GDPR) – un portale sicuro è meglio di un allegato e-mail. Come si presentano report e piattaforma con il tuo marchio lo trovi in Report e piattaforma con il tuo marchio.
Conservare e distruggere: anche i campioni hanno una scadenza
I dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione solo per il tempo necessario alla finalità (art. 5, par. 1, lett. e), GDPR). Per i campioni e i risultati genetici alcune leggi sono più specifiche:
| Ambito | Cosa si applica | Riferimento |
|---|---|---|
| Germania, campioni medici | utilizzo solo per lo scopo per cui sono stati prelevati; distruzione senza indugio quando non servono più a tale scopo o quando il consenso viene revocato | § 13, comma 1, GenDG |
| Germania, risultati medici | conservazione per dieci anni, poi distruzione; si applica per analogia al laboratorio incaricato | § 12 GenDG |
| Svizzera, tutti gli esami | campioni e dati genetici solo finché servono per l’esame, compresa la garanzia della qualità, per un altro utilizzo o per le norme cantonali | art. 11 cpv. 1 GUMG |
| Svizzera, altri esami | distruzione al più tardi due anni dopo l’esame, a meno che la persona non abbia acconsentito a un altro utilizzo o non si sia opposta all’anonimizzazione | art. 11 cpv. 2 GUMG |
| Fine del trattamento per conto del titolare | Il laboratorio cancella o restituisce tutti i dati personali – a scelta del titolare del trattamento, salvo che la conservazione sia prevista dalla legge | art. 28, par. 3, lett. g), GDPR |
Dove nessuna legge specifica fissa un termine, lo fissi tu – motivandolo con la finalità – e lo riporti nell’informativa privacy e nel contratto. Pensa a entrambi: al campione in laboratorio e ai dati sulla piattaforma.
Ricerca e sviluppo di prodotti: solo con un consenso separato
I dati genetici di molte persone sono preziosi per la ricerca e lo sviluppo di prodotti. Proprio per questo qualsiasi utilizzo che vada oltre la finalità originaria ha bisogno di una propria base solida:
- GDPR: un ulteriore trattamento a fini di ricerca scientifica non è considerato incompatibile con la finalità originaria (art. 5, par. 1, lett. b), ma richiede garanzie adeguate come la minimizzazione dei dati e, ove possibile, la pseudonimizzazione (art. 89, par. 1). Per i dati genetici continua ad applicarsi l’art. 9: consenso esplicito (par. 2, lett. a) o una base nel diritto dell’Unione o nazionale (par. 2, lett. j) – in Germania, per esempio, il § 27 della legge federale tedesca sulla protezione dei dati (BDSG) con un bilanciamento degli interessi.
- Consenso a settori della ricerca: poiché spesso le finalità di ricerca non possono essere definite completamente al momento della raccolta, gli interessati dovrebbero poter prestare il consenso a determinati settori della ricerca scientifica, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute (considerando 33).
- Germania, ambito medico: un campione genetico può essere utilizzato per altri scopi solo se una legge lo consente o se la persona ha dato il proprio consenso espresso e scritto dopo essere stata informata (§ 13, comma 2, GenDG).
- Austria: le analisi genetiche a fini scientifici possono essere eseguite solo su campioni de-identificati (§ 66, comma 1, GTG).
- Svizzera: in forma non codificata o codificata, campioni e dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo solo con un consenso libero ed espresso dopo un’informazione adeguata; in forma anonimizzata, se la persona è stata informata in anticipo e non si è opposta (art. 12 GUMG).
Per il tuo marchio significa: fai del consenso alla ricerca una decisione separata e volontaria – distinta dall’ordine e revocabile in qualsiasi momento. Come funzionano gli studi con un laboratorio di genotipizzazione lo trovi in Genotipizzazione per la ricerca e gli studi.
Svizzera: la LPD e la GUMG al posto del GDPR
Per i clienti in Svizzera non si applica il GDPR, bensì la legge federale sulla protezione dei dati (LPD; in tedesco DSG), a cui l’art. 10 cpv. 2 GUMG rinvia espressamente per i dati genetici. I concetti di fondo li conosci dal GDPR; i dettagli differiscono:
- Dati degni di particolare protezione: i dati genetici sono dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c n. 3 LPD); se è richiesto il consenso, deve essere espresso in modo esplicito (art. 6 cpv. 7).
- Responsabile del trattamento: il responsabile può trattare i dati solo nel modo in cui saresti autorizzato a farlo tu stesso; ti assicuri che sia in grado di garantire la sicurezza dei dati, e può affidare il trattamento a un terzo solo con la tua autorizzazione preventiva (art. 9 LPD).
- Laboratorio in Austria: i dati personali possono essere comunicati a Stati per i quali il Consiglio federale ha constatato una protezione adeguata (art. 16 cpv. 1 LPD); l’Austria e la Germania figurano nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa; in tedesco DSV). Comunichi alla persona interessata lo Stato in questione (art. 19 cpv. 4 LPD).
- In aggiunta, ai sensi della GUMG: l’informazione scritta indica il laboratorio, eventuali aziende e laboratori all’estero coinvolti e i dati di contatto della persona responsabile del trattamento dei dati (art. 32 GUMG). Chi tratta dati genetici limita l’accesso alle persone che ne hanno bisogno per i propri compiti, registra le fasi del trattamento rilevanti per la tracciabilità e trasmette i dati in modo sicuro (art. 3 cpv. 2 GUMV).
- Valutazione d’impatto: in caso di trattamento su vasta scala di dati personali degni di particolare protezione, il titolare del trattamento effettua preventivamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 22 LPD).
Checklist: la protezione dei dati per il tuo marchio di test genetici
- I ruoli di marchio, laboratorio ed eventualmente medico sono chiariti per iscritto – con un accordo sul trattamento dei dati (art. 28) o un accordo interno ai sensi dell’art. 26.
- Il consenso è esplicito, specifico per finalità e dimostrabile; la prova del consenso e un’eventuale revoca arrivano al laboratorio.
- L’informativa privacy indica i titolari, le finalità, i destinatari o le categorie di destinatari e il periodo di conservazione (art. 13); in Svizzera anche il laboratorio e lo Stato (art. 32 GUMG, art. 19 LPD).
- Il tuo marchio vede solo ciò che gli serve per la sua finalità; datori di lavoro e assicurazioni non ricevono risultati genetici.
- Campioni e dati hanno termini fissi di conservazione e distruzione; la fine del contratto è disciplinata (art. 28, par. 3, lett. g).
- Ricerca o sviluppo di prodotti con i dati dei clienti solo con un consenso separato e volontario.
- Per trattamenti su vasta scala di dati genetici: una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (art. 35, par. 3, lett. b), GDPR, art. 22 LPD).
Domande frequenti
Il titolare del trattamento è il mio marchio o il laboratorio?
Che cosa deve contenere l’accordo sul trattamento dei dati con il laboratorio?
Per quanto tempo si possono conservare campioni e dati genetici?
Posso usare i dati genetici dei miei clienti per la ricerca o per nuovi prodotti?
I dati genetici dalla Svizzera possono essere trattati in un laboratorio austriaco?
Approfondimenti: Dati genetici e GDPR · Normativa: offrire test genetici in DE, AT e CH · Report e piattaforma con il tuo marchio
Stai pianificando un tuo marchio di test genetici?
Raccontaci del tuo target e del portfolio che preferisci – ti mostreremo come potrebbe essere il tuo lancio.
Richiedi un progetto →Analisi genetiche white labelNota: questa guida contiene informazioni di carattere generale per aziende e professionisti e non sostituisce una consulenza medica o legale. I tratti genetici determinati in un’analisi genetica sono ben documentati (ogni gene incluso è supportato da almeno tre studi indipendenti); le raccomandazioni che ne derivano sono deduzioni logiche, non scientificamente provate. Le normative possono cambiare; salvo errori e modifiche.
