🧪 Guida ai dati di laboratorio — know-how pratico per laboratori e detentori di dati: trasformare dati ematici e genetici in prodotti di follow-up.

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Guida ai dati di laboratorio

Protezione dei dati e ruoli tra laboratorio e produttore: chi è responsabile di cosa con i dati genetici ed ematici

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 13 min

In breve

Ai sensi del GDPR, i dati genetici e i dati relativi alla salute, come i valori ematici, rientrano nelle categorie particolari di dati personali (art. 9, par. 1). Se li trasmetti a un produttore per un prodotto di follow-up, ti serve una base giuridica – l’opzione principale è il consenso esplicito per finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a)) – e ruoli chiari: il produttore può essere responsabile del trattamento (art. 28), titolare autonomo del trattamento oppure contitolare insieme a te (art. 26). Quale ruolo sia adatto dipende da chi decide effettivamente finalità e mezzi; viene definito nel contratto. In Svizzera si applica la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e, per le analisi genetiche, anche la GUMG.

Chi dirige? Perché i ruoli contano nella condivisione dei dati

Un laboratorio misura. Un produttore calcola e miscela. In mezzo viaggiano alcuni dei dati più personali che una persona possieda: il suo genoma e il suo stato di salute attuale. Non appena questi dati passano di mano, il diritto della protezione dei dati pone una domanda semplice: chi è responsabile di cosa?

Su un set cinematografico è chiaro chi dirige, chi sta alla macchina da presa e chi coproduce. Nella condivisione dei dati tra laboratorio e produttore deve essere altrettanto chiaro – perché gli obblighi seguono il ruolo: chi raccoglie il consenso? Chi informa il cliente? Chi risponde a una richiesta di cancellazione?

Perché i dati genetici ed ematici sono particolarmente protetti

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) utilizza due concetti centrali per laboratori e detentori di dati:

Entrambi rientrano nelle categorie particolari di dati personali. Il loro trattamento è vietato (art. 9, par. 1), salvo che si applichi una delle eccezioni dell’art. 9, par. 2. Per un prodotto di follow-up l’opzione principale è il consenso esplicito. Gli Stati membri possono inoltre introdurre ulteriori condizioni per i dati genetici e i dati relativi alla salute (art. 9, par. 4). Le norme nazionali aggiuntive in Germania e in Austria sono trattate in Dati genetici e GDPR.

Regia, troupe, coproduzione: i tre ruoli del GDPR

Il GDPR ripartisce la responsabilità secondo tre ruoli:

Il ruolo deriva da ciò che accade effettivamente, non dal titolo nel contratto, come sottolinea il Comitato europeo per la protezione dei dati nelle sue Linee guida 07/2020. Un responsabile del trattamento che viola il GDPR determinando da sé le finalità e i mezzi del trattamento è considerato titolare del trattamento in questione (art. 28, par. 10).

Tre configurazioni tipiche tra laboratorio e produttore

Per un prodotto di follow-up basato su dati di laboratorio o genetici sono possibili tre modelli, a seconda di chi decide cosa:

ConfigurazioneQuando è adattaCosa ti serve
Produttore come responsabile del trattamentoTu determini finalità e mezzi; il produttore calcola e produce su tue istruzioni documentate.Contratto ai sensi dell’art. 28, par. 3; altri responsabili solo previa tua autorizzazione scritta (art. 28, par. 2)
Due titolari autonomiCiascuna parte persegue finalità proprie, per esempio tu l’analisi di laboratorio e il produttore la consegna ai tuoi clienti e la relativa fatturazione.Base giuridica per la trasmissione; ciascuna parte adempie i propri obblighi di informazione (artt. 13 e 14)
Contitolari del trattamentoDeterminate insieme finalità e mezzi, per esempio per un prodotto progettato congiuntamente su una base di dati comune.Accordo ai sensi dell’art. 26 su chi adempie quale obbligo; il contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati (art. 26, par. 2), che possono esercitare i propri diritti nei confronti di ciascuno di voi (art. 26, par. 3)

Nessuna configurazione è giusta per impostazione predefinita. Il ruolo deve corrispondere al modo in cui collaborate effettivamente ed essere messo per iscritto prima che i dati fluiscano. Da Novogenia definiamo i ruoli per il tuo progetto nel contratto.

Il consenso esplicito deve riferirsi a una o più finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a)). È una trappola tipica per i detentori di dati: se i dati sono stati raccolti per un’analisi di laboratorio, il prodotto di follow-up è una finalità aggiuntiva. E i dati non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con la finalità originaria (art. 5, par. 1, lett. b)).

Verifica quindi se il tuo consenso copre il prodotto di follow-up e, se necessario, raccogli un nuovo consenso prima di trasmettere i dati. Contano quattro punti:

Il tuo marchio, un’informazione completa: chi dice cosa al cliente?

Il tuo marchio può stare al centro della scena; l’informativa privacy, però, non ammette zone d’ombra. Se raccogli i dati presso i tuoi clienti, li informi al momento della raccolta, tra l’altro, su titolare del trattamento, finalità e base giuridica, destinatari o categorie di destinatari, periodo di conservazione e diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento (art. 13, paragrafi 1 e 2).

Se il produttore, come titolare autonomo del trattamento, riceve i dati da te e non dai clienti, si applica l’art. 14: li informa entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese, oppure al momento della prima comunicazione con loro o della prima comunicazione dei dati a un altro destinatario (art. 14, par. 3). Se siete contitolari, il vostro accordo definisce chi adempie quale obbligo di informazione (art. 26, par. 1).

Contratto, sicurezza, periodo di conservazione: cosa mettere per iscritto

Se il produttore lavora come responsabile del trattamento, ti serve un contratto che stabilisca la materia disciplinata e la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e le categorie di interessati. In esso il responsabile si impegna tra l’altro a trattare i dati soltanto su istruzione documentata, ad adottare le misure di sicurezza di cui all’art. 32, ad assisterti nelle richieste dei tuoi clienti e, al termine della prestazione, a cancellare o restituire tutti i dati, a tua scelta (art. 28, par. 3, lettere a), c), e) e g)).

Qualunque sia il ruolo, tre temi appartengono a ogni accordo. Primo, il periodo di conservazione: i dati possono essere conservati in una forma che consenta l’identificazione solo per il tempo necessario alla finalità (art. 5, par. 1, lett. e)). Poiché una formula personalizzata viene ricalcolata a ogni ciclo di produzione, il produttore ha bisogno dei dati finché l’abbonamento è attivo – definisci cosa succede dopo la sua fine, dopo la revoca del consenso o alla scadenza del contratto. Secondo, il registro delle attività di trattamento: l’esenzione per le organizzazioni con meno di 250 dipendenti non si applica quando sono trattate categorie particolari di dati (art. 30, par. 5). Terzo, la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: è richiesta in particolare per il trattamento su larga scala di categorie particolari di dati (art. 35, par. 3, lett. b)).

Svizzera: LPD e GUMG al posto del GDPR

La Svizzera ha regole proprie. Dal 1° settembre 2023 si applica la legge federale sulla protezione dei dati (LPD) riveduta. Per gli esami genetici si aggiunge la legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG), che per il trattamento dei dati genetici rinvia per il resto al diritto in materia di protezione dei dati (art. 10 cpv. 2 GUMG). I principi di base li conosci dal GDPR, ma i meccanismi sono diversi:

Secondo la GUMG, per i detentori di dati contano soprattutto tre regole. Le informazioni derivanti da un esame genetico possono essere comunicate a un’altra persona solo con il consenso della persona esaminata (art. 7 cpv. 2). Campioni e dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo solo se la persona vi ha acconsentito in modo libero ed esplicito dopo essere stata sufficientemente informata (art. 12 cpv. 1) – esattamente la situazione dei dati genetici esistenti riutilizzati per un prodotto di follow-up. E per gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico, l’informazione scritta deve indicare il laboratorio che esegue l’esame, nonché le aziende e i laboratori all’estero che partecipano all’esame o trattano i dati genetici (art. 32). Chi può avviare analisi su alimentazione e sport in Svizzera è spiegato in Chi può offrire test genetici?

TemaUE (GDPR)Svizzera
Dati genetici e sanitaricategorie particolari, trattamento vietato salvo eccezioni (art. 9)dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c LPD)
Consensoesplicito, per finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a))esplicito dove richiesto (art. 6 cpv. 7 LPD); libero ed esplicito per l’esame genetico e per l’utilizzo per un altro scopo (art. 5 e art. 12 cpv. 1 GUMG)
Trattamento per conto del titolarecontratto con contenuto minimo (art. 28, par. 3)per contratto o per legge, verifica della sicurezza dei dati, subaffidamento solo previa autorizzazione (art. 9 LPD)
Informazioneartt. 13 e 14art. 19 LPD; per gli esami genetici al di fuori dell’ambito medico anche art. 32 GUMG
Dati oltre confineverso la Svizzera: decisione di adeguatezza della Commissione (decisione 2000/518/CE), ancora in vigore ai sensi dell’art. 45, par. 9verso Austria e Germania: protezione adeguata secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa) (art. 16 cpv. 1 LPD)
Valutazione d’impattoper il trattamento su larga scala di categorie particolari (art. 35, par. 3, lett. b))per il trattamento estensivo di dati personali degni di particolare protezione (art. 22 cpv. 2 lett. a LPD)

Checklist: ruoli e protezione dei dati prima del primo record

Domande frequenti

I valori ematici sono dati relativi alla salute ai sensi del GDPR?
Sì. I dati relativi alla salute sono dati personali attinenti alla salute fisica o mentale che rivelano informazioni sullo stato di salute di una persona (art. 4, punto 15, GDPR). Secondo il considerando 35 vi rientrano le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una sostanza organica. I valori ematici rientrano quindi nelle categorie particolari di cui all’art. 9, par. 1.
Il produttore è automaticamente il nostro responsabile del trattamento?
No. Conta chi decide effettivamente le finalità e i mezzi del trattamento (art. 4, punti 7 e 8, GDPR). Il Comitato europeo per la protezione dei dati sottolinea nelle sue Linee guida 07/2020 che i ruoli sono determinati dalle attività effettive. Un responsabile del trattamento che determina da sé finalità e mezzi è considerato titolare del trattamento in questione (art. 28, par. 10). Descrivi il ruolo nel contratto per come lavorate davvero.
Il nostro consenso esistente copre anche il prodotto di follow-up?
Solo se comprende questa finalità. I dati genetici e sanitari richiedono un consenso esplicito per finalità specifiche (art. 9, par. 2, lett. a), GDPR), e i dati non possono essere successivamente trattati per finalità incompatibili (art. 5, par. 1, lett. b)). In Svizzera campioni e dati genetici possono essere utilizzati per un altro scopo solo con il consenso libero ed esplicito della persona (art. 12 GUMG).
Il produttore deve comparire nella nostra informativa privacy anche se vendiamo con il nostro marchio?
I tuoi clienti devono sapere dove vanno i loro dati: l’informativa indica i destinatari o le categorie di destinatari (art. 13, par. 1, lett. e), e art. 14, par. 1, lett. e), GDPR; in Svizzera art. 19 cpv. 2 lett. c LPD). Per le analisi genetiche al di fuori dell’ambito medico, la GUMG svizzera richiede un’informazione scritta che indichi il laboratorio che esegue l’analisi (art. 32). Il tuo marchio resta in primo piano; la tua informativa privacy resta completa.
I dati dalla Svizzera possono andare a un laboratorio in Austria?
Sì. Austria e Germania figurano nell’elenco degli Stati con una protezione dei dati adeguata nell’allegato 1 dell’ordinanza sulla protezione dei dati (art. 16 cpv. 1 LPD, art. 8 cpv. 1 OPDa). Alla persona interessata comunichi lo Stato (art. 19 cpv. 4 LPD). Per la direzione opposta, la Commissione europea ha constatato che la Svizzera offre una protezione adeguata (decisione 2000/518/CE).

Approfondimenti: Dati genetici e GDPR · Chi può offrire test genetici? · Integrazione dei dati: dati grezzi, interfacce, formati

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