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Guida per le farmacie

Pubblicizzare i servizi per la salute: che cosa possono dire le farmacie – e che cosa no

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 11 min

In breve

In farmacia ogni parola ha un peso maggiore, perché a parlare è un professionista della salute. Per gli integratori alimentari sono ammesse solo indicazioni sulla salute autorizzate (art. 10, par. 1, reg. (CE) n. 1924/2006), come “Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento” dal regolamento (UE) n. 432/2012. Per gli alimenti i riferimenti a malattie sono vietati (art. 7, par. 3, reg. (UE) n. 1169/2011). Le analisi genetiche come servizio rientrano nel diritto della concorrenza sleale e, in Germania, anche nella legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici non appena la pubblicità fa riferimento a malattie (§ 1, comma 1, n. 2, HWG). In Austria l’ABO 2005 vieta ai farmacisti comportamenti sensazionalistici e pubblicità invadente (§ 1, comma 6). La Svizzera ha un proprio elenco di indicazioni autorizzate (allegato 14 LIV) e informazioni obbligatorie per la pubblicità dei test genetici (art. 14 GUMG). La regola pratica: descrivi ciò che offri – non promettere un effetto.

La farmacia come amplificatore

Il regolamento austriaco sull’esercizio delle farmacie contiene una regola che qualsiasi farmacia potrebbe appendere in vetrina: i farmacisti non possono né comportarsi in modo sensazionalistico né fare pubblicità invadente (§ 1, comma 6, ABO 2005).

Il motivo è evidente. La tua farmacia funziona come un amplificatore: ciò che viene detto al banco, i clienti lo ascoltano con la fiducia che ripongono in un professionista della salute. Una buona informazione arriva più chiara – ma anche un’esagerazione suona più forte. Se offri la salute personalizzata, vinci con un linguaggio oggettivo e onesto. Questo articolo ti mostra le regole per analisi genetiche, integratori alimentari e cosmetici in Germania, Austria e Svizzera. Non sostituisce una consulenza legale nel singolo caso.

Quali regole valgono per quale offerta

Un’offerta personalizzata unisce servizio e prodotto. Ogni elemento ha i propri limiti:

Che cosa pubblicizziQuali regole valgonoLa domanda chiave
Integratori alimentariregolamento (CE) n. 1924/2006, art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in Svizzera LMG, LGV e LIVL’indicazione è autorizzata, e le sue condizioni sono rispettate?
Analisi genetica come serviziodiritto della concorrenza sleale; in Germania la HWG se si fa riferimento a malattie; in Svizzera l’art. 14 GUMGLifestyle o medicina – e la promessa è vera?
Cosmeticiart. 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009 con il regolamento (UE) n. 655/2013L’affermazione descrive una funzione cosmetica supportata da prove?
Farmacia e consulenzadiritto della concorrenza sleale; in Austria anche il § 1, comma 6, ABO 2005La presentazione è oggettiva e non invadente?

Integratori alimentari: conta la formulazione

Un’indicazione sulla salute è qualunque indicazione che dichiari, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute (art. 2, par. 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006). Queste indicazioni sono vietate, a meno che non siano autorizzate e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate (art. 10, par. 1). L’elenco è contenuto nel regolamento (UE) n. 432/2012. Tre esempi nella loro formulazione ufficiale:

Ognuna di queste indicazioni può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte del nutriente come definito nel regolamento (CE) n. 1924/2006. A ciò si aggiungono informazioni obbligatorie, come una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano (art. 10, par. 2). Affermazioni generiche come “fa bene al tuo benessere” sono ammesse solo se accompagnate da un’indicazione specifica autorizzata (art. 10, par. 3).

Due divieti riguardano in particolare le farmacie:

Come trovare le indicazioni autorizzate e formularle correttamente lo mostra Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare.

Pubblicizzare le analisi genetiche: un servizio, non una diagnosi

L’analisi genetica in sé non è disciplinata dal diritto alimentare, ma soprattutto dal diritto della concorrenza sleale. In Germania la pubblicità è ingannevole se contiene informazioni false o comunque idonee a indurre in errore, tra l’altro sui risultati che ci si può attendere dall’uso (§ 5, comma 2, n. 1, UWG). Affermare falsamente che un prodotto o un servizio possa guarire malattie è sempre vietato (allegato, n. 17, UWG; in Austria allegato, n. 17, della UWG).

Non appena la tua pubblicità fa riferimento all’individuazione, all’eliminazione o all’attenuazione di malattie, in Germania si applica anche la legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici (Heilmittelwerbegesetz, HWG) (§ 1, comma 1, n. 2, lettera a), HWG); per i dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, si applica comunque (n. 1a). È quindi ingannevole, per esempio, attribuire a procedimenti effetti che non hanno, o creare falsamente l’impressione che si possa contare con certezza su un successo (§ 3 HWG). E un’analisi lifestyle pubblicizzata come diagnosi precoce di malattie non è più compatibile con un’offerta priva di finalità medica – vedi Diritto: cosa devono considerare le farmacie.

Che cosa puoi dire sulle analisi genetiche

La pubblicità più onesta è anche la più convincente. Questi principi ti accompagnano in volantini, sito web e consulenza:

Anche ciò che il tuo team dice al telefono, in vetrina o sui social media è pubblicità. Dai a tutti un elenco di frasi consentite – come fare lo mostra Formare il team della farmacia. Altri esempi: Pubblicità dei test genetici.

Cosmetici: il linguaggio della cura, non della medicina

Per i cosmetici, l’etichettatura e la pubblicità non devono attribuire al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede (art. 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009). Il regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce sei criteri comuni: conformità alle norme, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e decisioni informate. In Germania la HWG entra in gioco non appena la pubblicità dei cosmetici fa riferimento a malattie (§ 1, comma 1, n. 2, in combinato disposto con il comma 2, HWG). Parla quindi di cura, idratazione e sensazione sulla pelle – non di guarigione. I dettagli sono in Pubblicità dei cosmetici.

Svizzera: un elenco proprio, informazioni obbligatorie proprie

La Svizzera segue principi simili, ma con un diritto proprio:

Cosa fare e cosa evitare: frasi per la farmacia

Gli esempi sono generici. Verifica ogni affermazione per la tua offerta e il tuo paese.

SìNoPerché
“Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.” (il prodotto è almeno una fonte di magnesio)“Mai più stanchi – grazie alla tua miscela genetica.”Solo indicazioni autorizzate con lo stesso significato (art. 10, par. 1, reg. (CE) n. 1924/2006)
“L’analisi mostra come il tuo organismo elabora i nutrienti.”“Il nostro test genetico individua le malattie prima che si manifestino.”Riferimento a malattie: HWG (§ 1, comma 1, n. 2) e finalità medica
“Dai tuoi geni traiamo conclusioni logiche per i tuoi nutrienti.”“La dose giusta per te, garantita.”Promessa di successo; ingannevole (§ 5, comma 2, n. 1, UWG; art. 7, par. 1, lett. b), reg. (UE) n. 1169/2011)
Consulenza nel colloquio, indicazione sulla salute senza riferimento a una persona“Consigliato dal farmacista Dr. X” accanto a un’indicazione sulla saluteRiferimento al parere di un operatore sanitario (art. 12, lett. c), reg. (CE) n. 1924/2006)
Integratori presentati come alimentiUno scaffale “Aiuto contro il raffreddore” pieno di integratoriRiferimento a malattie, anche tramite la presentazione (art. 7, paragrafi 3 e 4, reg. (UE) n. 1169/2011)
“Si prende cura della pelle e la idrata.” (se supportato da prove)“Guarisce l’eczema.”Cosmetici solo con funzioni cosmetiche (art. 20 reg. (CE) n. 1223/2009); HWG

Checklist prima di ogni pubblicazione

Domande frequenti

La mia farmacia può consigliare personalmente un integratore alimentare?
La consulenza è naturalmente consentita. Nella pubblicità di un alimento, però, non sono ammesse le indicazioni sulla salute che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario (art. 12, lett. c), reg. (CE) n. 1924/2006). Un cartello con la scritta “Consigliato dal nostro farmacista” accanto a un’indicazione sulla salute va fatto verificare prima da un legale.
La HWG tedesca si applica alle analisi genetiche lifestyle?
La HWG si applica ai dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, e ad altri procedimenti e trattamenti nella misura in cui l’affermazione pubblicitaria si riferisce all’individuazione, all’eliminazione o all’attenuazione di malattie, sofferenze, lesioni fisiche o disturbi patologici (§ 1, comma 1, nn. 1a e 2, HWG). Se pubblicizzi un’analisi lifestyle senza alcun riferimento a malattie, il n. 2 non si applica. Il divieto di pubblicità ingannevole previsto dalla UWG vale sempre.
Posso adattare la formulazione di un’indicazione sulla salute?
Solo in modo che il significato per i consumatori resti lo stesso. “Contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario” non diventa “rafforza le tue difese”. Verifica anche la condizione d’uso: molte indicazioni richiedono che il prodotto sia almeno una fonte del nutriente.
Quali regole sulla pubblicità valgono in Svizzera?
Per gli integratori alimentari le indicazioni sulla salute sono ammesse solo se previste dall’allegato 14 LIV o autorizzate dall’USAV (art. 31 LIV); alle derrate alimentari non deve essere conferita la parvenza di un agente terapeutico (art. 12 cpv. 2 lett. d LGV). La pubblicità per i test genetici al di fuori dell’ambito medico deve informare sulle regole relative a prescrizione, informazione e comunicazione dei risultati (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 cpv. 2 GUMV).
Posso pubblicizzare una “qualità testata secondo gli standard UE”?
Attenzione: le informazioni sugli alimenti non devono suggerire che un alimento possieda caratteristiche particolari quando tutti gli alimenti analoghi le possiedono (art. 7, par. 1, lett. c), reg. (UE) n. 1169/2011). Per i cosmetici non sono ammesse le dichiarazioni che presentano come beneficio specifico la mera conformità ai requisiti minimi di legge (regolamento (UE) n. 655/2013, allegato, criterio 1). Indica invece fatti concreti e verificabili.

Approfondimenti: Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare · Pubblicità dei test genetici · Pubblicità dei cosmetici

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