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Pubblicizzare i servizi per la salute: che cosa possono dire le farmacie – e che cosa no
In farmacia ogni parola ha un peso maggiore, perché a parlare è un professionista della salute. Per gli integratori alimentari sono ammesse solo indicazioni sulla salute autorizzate (art. 10, par. 1, reg. (CE) n. 1924/2006), come “Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento” dal regolamento (UE) n. 432/2012. Per gli alimenti i riferimenti a malattie sono vietati (art. 7, par. 3, reg. (UE) n. 1169/2011). Le analisi genetiche come servizio rientrano nel diritto della concorrenza sleale e, in Germania, anche nella legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici non appena la pubblicità fa riferimento a malattie (§ 1, comma 1, n. 2, HWG). In Austria l’ABO 2005 vieta ai farmacisti comportamenti sensazionalistici e pubblicità invadente (§ 1, comma 6). La Svizzera ha un proprio elenco di indicazioni autorizzate (allegato 14 LIV) e informazioni obbligatorie per la pubblicità dei test genetici (art. 14 GUMG). La regola pratica: descrivi ciò che offri – non promettere un effetto.
La farmacia come amplificatore
Il regolamento austriaco sull’esercizio delle farmacie contiene una regola che qualsiasi farmacia potrebbe appendere in vetrina: i farmacisti non possono né comportarsi in modo sensazionalistico né fare pubblicità invadente (§ 1, comma 6, ABO 2005).
Il motivo è evidente. La tua farmacia funziona come un amplificatore: ciò che viene detto al banco, i clienti lo ascoltano con la fiducia che ripongono in un professionista della salute. Una buona informazione arriva più chiara – ma anche un’esagerazione suona più forte. Se offri la salute personalizzata, vinci con un linguaggio oggettivo e onesto. Questo articolo ti mostra le regole per analisi genetiche, integratori alimentari e cosmetici in Germania, Austria e Svizzera. Non sostituisce una consulenza legale nel singolo caso.
Quali regole valgono per quale offerta
Un’offerta personalizzata unisce servizio e prodotto. Ogni elemento ha i propri limiti:
| Che cosa pubblicizzi | Quali regole valgono | La domanda chiave |
|---|---|---|
| Integratori alimentari | regolamento (CE) n. 1924/2006, art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011; in Svizzera LMG, LGV e LIV | L’indicazione è autorizzata, e le sue condizioni sono rispettate? |
| Analisi genetica come servizio | diritto della concorrenza sleale; in Germania la HWG se si fa riferimento a malattie; in Svizzera l’art. 14 GUMG | Lifestyle o medicina – e la promessa è vera? |
| Cosmetici | art. 20 del regolamento (CE) n. 1223/2009 con il regolamento (UE) n. 655/2013 | L’affermazione descrive una funzione cosmetica supportata da prove? |
| Farmacia e consulenza | diritto della concorrenza sleale; in Austria anche il § 1, comma 6, ABO 2005 | La presentazione è oggettiva e non invadente? |
Integratori alimentari: conta la formulazione
Un’indicazione sulla salute è qualunque indicazione che dichiari, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un alimento o uno dei suoi componenti e la salute (art. 2, par. 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006). Queste indicazioni sono vietate, a meno che non siano autorizzate e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate (art. 10, par. 1). L’elenco è contenuto nel regolamento (UE) n. 432/2012. Tre esempi nella loro formulazione ufficiale:
- “Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.”
- “La vitamina D contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario.”
- “Lo zinco contribuisce al mantenimento di una pelle normale.”
Ognuna di queste indicazioni può essere impiegata solo per un alimento che è almeno una fonte del nutriente come definito nel regolamento (CE) n. 1924/2006. A ciò si aggiungono informazioni obbligatorie, come una dicitura relativa all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano (art. 10, par. 2). Affermazioni generiche come “fa bene al tuo benessere” sono ammesse solo se accompagnate da un’indicazione specifica autorizzata (art. 10, par. 3).
Due divieti riguardano in particolare le farmacie:
- Raccomandazioni: non sono ammesse le indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario (art. 12, lett. c). La tua consulenza va bene – un cartello con la scritta “Consigliato dal farmacista X” accanto a un’indicazione sulla salute va prima fatto verificare da un legale.
- Malattie: le informazioni sugli alimenti non devono attribuire a un alimento la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana – e questo vale anche per la pubblicità e la presentazione, fino al modo in cui i prodotti sono disposti e al contesto in cui sono esposti (art. 7, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1169/2011; in Austria anche il § 5, comma 3, LMSVG). Uno scaffale di integratori accanto a medicinali per gli stessi disturbi può creare proprio questa impressione.
Come trovare le indicazioni autorizzate e formularle correttamente lo mostra Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare.
Pubblicizzare le analisi genetiche: un servizio, non una diagnosi
L’analisi genetica in sé non è disciplinata dal diritto alimentare, ma soprattutto dal diritto della concorrenza sleale. In Germania la pubblicità è ingannevole se contiene informazioni false o comunque idonee a indurre in errore, tra l’altro sui risultati che ci si può attendere dall’uso (§ 5, comma 2, n. 1, UWG). Affermare falsamente che un prodotto o un servizio possa guarire malattie è sempre vietato (allegato, n. 17, UWG; in Austria allegato, n. 17, della UWG).
Non appena la tua pubblicità fa riferimento all’individuazione, all’eliminazione o all’attenuazione di malattie, in Germania si applica anche la legge sulla pubblicità dei prodotti terapeutici (Heilmittelwerbegesetz, HWG) (§ 1, comma 1, n. 2, lettera a), HWG); per i dispositivi medici, compresi i diagnostici in vitro, si applica comunque (n. 1a). È quindi ingannevole, per esempio, attribuire a procedimenti effetti che non hanno, o creare falsamente l’impressione che si possa contare con certezza su un successo (§ 3 HWG). E un’analisi lifestyle pubblicizzata come diagnosi precoce di malattie non è più compatibile con un’offerta priva di finalità medica – vedi Diritto: cosa devono considerare le farmacie.
Che cosa puoi dire sulle analisi genetiche
La pubblicità più onesta è anche la più convincente. Questi principi ti accompagnano in volantini, sito web e consulenza:
- Descrivi, non promettere: “L’analisi mostra come il tuo organismo elabora, per esempio, caffeina, lattosio o folati” – non “Scopri finalmente che cosa ti manca.”
- Separa le evidenze dalle conclusioni: i tratti genetici sono ben documentati; le raccomandazioni che ne derivano sono conclusioni logiche, non scientificamente provate. È esattamente ciò che dice la nota standard di Novogenia.
- Metti i geni nel contesto: i geni sono un fattore tra tanti – alimentazione, movimento, sonno e stress contano altrettanto.
- Report, non referto: le analisi lifestyle forniscono un report. Le domande mediche spettano a un medico.
- Farmacogenetica solo dove consentita: pubblicizzala solo in un paese in cui la tua farmacia può offrirla legalmente. In Germania è un compito del medico (§ 3, n. 7, lettera c), § 7 GenDG).
Anche ciò che il tuo team dice al telefono, in vetrina o sui social media è pubblicità. Dai a tutti un elenco di frasi consentite – come fare lo mostra Formare il team della farmacia. Altri esempi: Pubblicità dei test genetici.
Cosmetici: il linguaggio della cura, non della medicina
Per i cosmetici, l’etichettatura e la pubblicità non devono attribuire al prodotto caratteristiche o funzioni che non possiede (art. 20, par. 1, del regolamento (CE) n. 1223/2009). Il regolamento (UE) n. 655/2013 stabilisce sei criteri comuni: conformità alle norme, veridicità, supporto probatorio, onestà, correttezza e decisioni informate. In Germania la HWG entra in gioco non appena la pubblicità dei cosmetici fa riferimento a malattie (§ 1, comma 1, n. 2, in combinato disposto con il comma 2, HWG). Parla quindi di cura, idratazione e sensazione sulla pelle – non di guarigione. I dettagli sono in Pubblicità dei cosmetici.
Svizzera: un elenco proprio, informazioni obbligatorie proprie
La Svizzera segue principi simili, ma con un diritto proprio:
- Integratori alimentari: le informazioni sulle derrate alimentari devono essere veritiere e la pubblicità non deve ingannare (art. 18 LMG). Le indicazioni sulla salute sono ammesse solo se previste dall’allegato 14 della LIV; le altre richiedono l’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) (art. 31 cpv. 2 e 3 LIV). Sono vietati i riferimenti alla prevenzione, al trattamento o alla guarigione di malattie e le presentazioni che conferiscono a una derrata alimentare la parvenza di un agente terapeutico (art. 12 cpv. 2 lett. c e d LGV) – un punto a cui le farmacie dovrebbero prestare molta attenzione.
- Test genetici: la pubblicità al pubblico per i test in ambito medico è vietata, salvo per le persone autorizzate a prescriverli ai sensi dell’art. 20 (art. 14 cpv. 1 e 2 GUMG); la loro pubblicità deve essere oggettiva e né ingannevole né invadente (art. 4 cpv. 1 GUMV). La pubblicità per le analisi lifestyle informa sulle regole relative a prescrizione, informazione e comunicazione dei risultati (art. 14 cpv. 3 GUMG, art. 4 cpv. 2 GUMV) – per esempio che la farmacista prescrive l’analisi e che il campione viene prelevato in sua presenza.
- Diritto degli agenti terapeutici: la HMG si applica ai medicamenti e ai dispositivi medici (art. 2 cpv. 1 lett. a); le sue regole sulla pubblicità riguardano i medicamenti (artt. 31 e 32). Per le analisi lifestyle e gli integratori la base sono la GUMG e il diritto alimentare, e per i servizi il divieto di indicazioni ingannevoli (art. 3 cpv. 1 lett. b UWG).
Cosa fare e cosa evitare: frasi per la farmacia
Gli esempi sono generici. Verifica ogni affermazione per la tua offerta e il tuo paese.
| Sì | No | Perché |
|---|---|---|
| “Il magnesio contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento.” (il prodotto è almeno una fonte di magnesio) | “Mai più stanchi – grazie alla tua miscela genetica.” | Solo indicazioni autorizzate con lo stesso significato (art. 10, par. 1, reg. (CE) n. 1924/2006) |
| “L’analisi mostra come il tuo organismo elabora i nutrienti.” | “Il nostro test genetico individua le malattie prima che si manifestino.” | Riferimento a malattie: HWG (§ 1, comma 1, n. 2) e finalità medica |
| “Dai tuoi geni traiamo conclusioni logiche per i tuoi nutrienti.” | “La dose giusta per te, garantita.” | Promessa di successo; ingannevole (§ 5, comma 2, n. 1, UWG; art. 7, par. 1, lett. b), reg. (UE) n. 1169/2011) |
| Consulenza nel colloquio, indicazione sulla salute senza riferimento a una persona | “Consigliato dal farmacista Dr. X” accanto a un’indicazione sulla salute | Riferimento al parere di un operatore sanitario (art. 12, lett. c), reg. (CE) n. 1924/2006) |
| Integratori presentati come alimenti | Uno scaffale “Aiuto contro il raffreddore” pieno di integratori | Riferimento a malattie, anche tramite la presentazione (art. 7, paragrafi 3 e 4, reg. (UE) n. 1169/2011) |
| “Si prende cura della pelle e la idrata.” (se supportato da prove) | “Guarisce l’eczema.” | Cosmetici solo con funzioni cosmetiche (art. 20 reg. (CE) n. 1223/2009); HWG |
Checklist prima di ogni pubblicazione
- Nemmeno una parola sull’individuazione, la prevenzione, il trattamento o la guarigione di malattie – nemmeno in immagini, cartellini da scaffale o risposte sui social media.
- Per gli integratori alimentari, solo indicazioni autorizzate, con condizioni d’uso e informazioni obbligatorie rispettate.
- Nessun riferimento al parere di singoli medici o altri operatori sanitari nella pubblicità dei prodotti.
- Le raccomandazioni basate sui geni sono indicate come conclusioni logiche, con la nota standard inclusa.
- I cosmetici sono descritti con funzioni cosmetiche.
- In Svizzera: indicazioni secondo l’allegato 14 LIV, informazioni obbligatorie secondo l’art. 14 cpv. 3 GUMG.
- Una seconda persona ha riletto – in caso di dubbio, un ente specializzato.
Domande frequenti
La mia farmacia può consigliare personalmente un integratore alimentare?
La HWG tedesca si applica alle analisi genetiche lifestyle?
Posso adattare la formulazione di un’indicazione sulla salute?
Quali regole sulla pubblicità valgono in Svizzera?
Posso pubblicizzare una “qualità testata secondo gli standard UE”?
Approfondimenti: Indicazioni sulla salute: cosa puoi pubblicizzare · Pubblicità dei test genetici · Pubblicità dei cosmetici
Salute personalizzata nella tua farmacia?
Raccontaci della tua farmacia e dei tuoi clienti – ti mostreremo quale modello fa al caso tuo.
Richiedi un progetto →Offerta per le farmacieNota: questa guida contiene informazioni di carattere generale per aziende e professionisti e non sostituisce una consulenza medica o legale. I tratti genetici determinati in un’analisi genetica sono ben documentati (ogni gene incluso è supportato da almeno tre studi indipendenti); le raccomandazioni che ne derivano sono conclusioni logiche, non scientificamente provate. Le normative possono cambiare; salvo errori e modifiche.
