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Guida per le farmacie

Diritto: cosa devono considerare le farmacie per test genetici, integratori e cosmetici

Revisionato da Dr. Daniel Wallerstorfer, biologo molecolare e fondatore di Novogenia · Aggiornato: 13 ottobre 2026 · Tempo di lettura: 13 min

In breve

Un’offerta che combina analisi genetica, consulenza, integratori alimentari e cura della pelle richiede tre chiavi giuridiche. Diritto farmaceutico: in Germania la consulenza su questioni di salute e alimentazione e i prodotti per la cura della persona rientrano nell’assortimento tipico della farmacia (§ 1a ApBetrO); in Austria il § 1 ABO 2005 elenca la consulenza su questioni di salute e alimentazione. Diritto dei test genetici: le analisi lifestyle sono possibili, mentre in Germania le analisi mediche sono riservate ai medici (§ 7 GenDG). In Svizzera i farmacisti possono prescrivere essi stessi analisi su alimentazione, sport e benessere, e il campione viene prelevato in loro presenza (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV). Diritto alimentare e dei cosmetici: sei responsabile delle informazioni sul tuo marchio proprio; in Germania ogni integratore alimentare viene notificato al BVL (§ 5 NemV).

Tre chiavi per una nuova offerta

Una frase del regolamento tedesco sull’esercizio delle farmacie sembra scritta apposta per questo tema. Annovera tra i servizi tipici della farmacia “la consulenza su questioni di salute e alimentazione”. È il cuore di un’offerta personalizzata: l’analisi genetica getta le basi, il tuo team ne fa una consulenza, e può seguire un prodotto adatto.

Per dare a questa offerta solide basi giuridiche ti servono tre chiavi:

Germania, Austria e Svizzera tagliano queste chiavi in modo diverso. Questo articolo ti offre un orientamento, non una consulenza legale individuale. Che cosa puoi dire sui servizi: Pubblicizzare i servizi per la salute.

Germania: ApBetrO, GenDG e NemV

Che cosa può offrire la farmacia. Il § 1a del regolamento tedesco sull’esercizio delle farmacie (Apothekenbetriebsordnung, ApBetrO) definisce due concetti:

Il limite lo fissa il § 2, comma 4, ApBetrO: puoi offrire prodotti e servizi tipici della farmacia solo in una misura che non pregiudichi il regolare esercizio della farmacia e la priorità del suo compito di approvvigionamento dei medicinali. In caso di dubbio su come venga classificata la tua offerta specifica, chiedi alla camera dei farmacisti del tuo Land.

Quali analisi genetiche. La legge tedesca sulla diagnostica genetica (Gendiagnostikgesetz, GenDG) si applica agli esami genetici a fini medici, all’accertamento della filiazione e agli ambiti assicurativo e lavorativo (§ 2, comma 1). Gli esami diagnostici possono essere eseguiti solo da medici, quelli predittivi solo da specialisti in genetica umana o da medici con qualifica adeguata (§ 7, comma 1, GenDG). La legge classifica espressamente come diagnostica la questione se i geni possano influire sull’effetto di un medicinale (§ 3, n. 7, lettera c). Per quanto vicina alla farmacia, in Germania la farmacogenetica è un compito del medico.

Le analisi lifestyle senza finalità medica, come alimentazione, sport o pelle, non sono nominate nell’ambito di applicazione della GenDG. Attenzione al confine: se un’analisi deve chiarire se i geni, insieme a fattori esterni, possono scatenare una malattia o un disturbo della salute, è diagnostica (§ 3, n. 7, lettera b). Domande di questo tipo spettano a un medico (vedi Test genetici per gli studi medici).

Integratori alimentari con il tuo marchio. Il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato un integratore alimentare deve notificarlo all’Ufficio federale per la tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare (BVL) al più tardi al momento della prima immissione sul mercato, con un modello dell’etichetta (§ 5, comma 1, NemV). Si tratta di una notifica, non di un’autorizzazione – approfondisci in Come notificare un integratore alimentare.

Austria: ABO 2005, legge sulla tecnologia genetica e NEMV

Che cosa può offrire la farmacia. Ai sensi del § 1, comma 4, del regolamento austriaco sull’esercizio delle farmacie 2005 (Apothekenbetriebsordnung, ABO 2005), i farmacisti possono fornire servizi, in particolare la consulenza su questioni di salute e alimentazione, l’educazione alla salute, misure di prevenzione e l’intermediazione di servizi sanitari – purché ciò non invada gli ambiti riservati alle professioni sanitarie regolamentate. Il § 1, comma 5, consente inoltre i prodotti tipici della farmacia.

Quali analisi genetiche. La legge austriaca sulla tecnologia genetica (Gentechnikgesetz, GTG) suddivide le analisi genetiche a fini medici in quattro tipi (§ 65, comma 1). Per i tipi 3 e 4 – l’accertamento di una predisposizione a una malattia – il § 68, comma 1, GTG richiede una struttura autorizzata e la prescrizione di un medico specialista. Ai sensi della legge, un’analisi genetica consente affermazioni sullo stato di portatore, su un rischio di malattia, su una malattia in atto o sul decorso di una malattia o di una terapia (§ 4, n. 23); le analisi lifestyle senza affermazioni di questo tipo non rientrano in questa definizione.

Farmacogenetica: il § 65 GTG non menziona le analisi puramente farmacogenetiche, e la prescrizione specialistica vale solo per i tipi 3 e 4. In Austria, quindi, i partner come le farmacie possono offrire analisi farmacogenetiche. Se un risultato dice qualcosa anche su una predisposizione a una malattia, si applicano le regole per i tipi 3 e 4. Le decisioni sui farmaci le prende sempre il medico curante. Approfondisci nella Guida alla farmacogenetica.

Integratori alimentari. Il regolamento austriaco sugli integratori alimentari (Nahrungsergänzungsmittelverordnung, NEMV) disciplina composizione ed etichettatura; gli integratori possono essere venduti ai consumatori solo preimballati (§ 1, comma 1). Non prevede una notifica come quella tedesca. Per vendere in Germania, per esempio online, serve la notifica al BVL.

Svizzera: la farmacia prescrive direttamente l’analisi

In Svizzera la strada per le farmacie è più breve che per la maggior parte dei partner – e più regolamentata. A differenza della GenDG e della GTG, la legge federale concernente gli esami genetici sull’essere umano (GUMG; nella versione italiana LEGU) e la relativa ordinanza (GUMV; nella versione italiana OEGU) disciplinano espressamente anche le analisi genetiche al di fuori della medicina:

Integratori alimentari. Qui si applica il diritto svizzero, non quello dell’UE: la legge sulle derrate alimentari (LMG; in italiano LDerr) e l’ordinanza del DFI sugli integratori alimentari (VNem; in italiano OIAl). Contano tre differenze:

E il diritto farmaceutico? Chi dispensa medicamenti necessita di un’autorizzazione cantonale, e i cantoni possono fissare ulteriori requisiti (art. 30 legge sugli agenti terapeutici, HMG). Chiedi alla tua autorità cantonale se per i nuovi servizi valgono regole proprie.

Tre paesi in sintesi

DomandaGermaniaAustriaSvizzera
Analisi lifestylenon nominate nell’ambito di applicazione della GenDG; rispettare il confine del § 3, n. 7nessuna analisi genetica ai sensi del § 4, n. 23, GTG se non ci sono affermazioni su malattiele prescrivono direttamente i farmacisti (art. 34 GUMG, art. 40 GUMV)
Analisi medichemedici (§ 7 GenDG)tipi 3 e 4: prescrizione specialistica (§ 68 GTG)medici (art. 20 GUMG)
Farmacogeneticariservata ai medici (§ 3, n. 7, lettera c), § 7 GenDG)non nominata nel § 65 GTG; i partner possono offrirlafarmacia a determinate condizioni (art. 7 GUMV)
Campione di salivain farmacia o a casain farmacia o a casasolo in presenza della persona che prescrive (artt. 13, 34 GUMG)
Notifica degli integratoriobbligatoria presso il BVL (§ 5 NemV)non prevista dal NEMVnessuna notifica dei prodotti; l’azienda notifica la propria attività (art. 20 LGV)
Responsabilità per le informazionichi commercializza con il proprio nome (art. 8, par. 1, reg. (UE) n. 1169/2011)idempersona responsabile in Svizzera (art. 73 LGV)

Marchio proprio: chi risponde di che cosa

Non appena un prodotto porta il tuo nome, è il tuo nome a garantire le sue informazioni – chiunque si occupi di formulazione e produzione:

Quale modello si addice alla tua farmacia: Marchio proprio: integratori e cosmetici.

Consenso e protezione dei dati: i geni godono di una protezione particolare

I dati genetici rientrano nelle categorie particolari di dati personali (art. 9, par. 1, GDPR). Il loro trattamento è consentito, per esempio, con un consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a). In Svizzera l’art. 5 GUMG richiede un consenso libero ed esplicito, dopo un’informazione adeguata, che può essere revocato in qualsiasi momento. In pratica:

Approfondisci in Dati genetici e GDPR; il percorso è illustrato in Il percorso di consulenza in farmacia.

Checklist: prima di iniziare

Domande frequenti

In Germania le analisi genetiche sono un servizio tipico della farmacia?
Il § 1a, comma 11, ApBetrO non menziona espressamente le analisi genetiche. L’elenco però non è esaustivo (dice “in particolare”) e comprende la consulenza su questioni di salute e alimentazione e la fornitura di informazioni sulla salute. Gli esami genetici medici restano riservati ai medici (§ 7 GenDG). In caso di dubbio su come venga classificata la tua offerta specifica, chiedi alla camera dei farmacisti del tuo Land.
La mia farmacia in Svizzera può offrire analisi genetiche lifestyle?
Sì. I farmacisti autorizzati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale possono prescrivere analisi su alimentazione, sport e benessere (art. 34 GUMG, art. 40 lett. b GUMV). Il campione viene prelevato in loro presenza, e per queste analisi i test a domicilio non sono ammessi (art. 13 GUMG). Temi come le intolleranze alimentari o i disturbi metabolici sono considerati medici (art. 37 cpv. 2 GUMV).
Devo registrare il mio integratore alimentare a marchio proprio?
In Germania sì: il prodotto viene notificato al BVL al più tardi al momento della prima immissione sul mercato, insieme a un modello dell’etichetta (§ 5 NemV). Il NEMV austriaco non prevede una notifica di questo tipo. La Svizzera non prevede una notifica dei prodotti, ma l’azienda notifica la propria attività all’autorità cantonale (art. 20 LGV). Nella maggior parte dei casi ci occupiamo noi della notifica o ti supportiamo.
Le farmacie possono offrire analisi farmacogenetiche?
Dipende dal paese. In Germania la farmacogenetica è un esame diagnostico riservato ai medici (§ 3, n. 7, lettera c), e § 7 GenDG). In Austria il § 65 GTG non la menziona, e la prescrizione specialistica vale solo per i tipi 3 e 4 (§ 68) – i partner possono offrirla. In Svizzera i farmacisti possono prescriverla a determinate condizioni (art. 7 GUMV). Le decisioni sui farmaci le prende sempre il medico curante.
Serve il consenso anche per un’analisi lifestyle?
Sì. Ai sensi del GDPR i dati genetici rientrano nelle categorie particolari di dati personali (art. 9, par. 1); il loro trattamento è consentito, per esempio, con un consenso esplicito (art. 9, par. 2, lett. a). In Svizzera l’art. 5 GUMG richiede un consenso libero ed esplicito, dopo un’informazione adeguata. Documenta il consenso per iscritto – incluso se la tua farmacia vede il report.

Approfondimenti: Chi può offrire test genetici? · Come notificare un integratore alimentare · Pubblicizzare i servizi per la salute

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